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Morte imputato: sentenza inesistente La Cassazione rammenta che la morte dell'imputato prima della conclusione del grado processuale rende la sentenza inesistente anche se il giudice non è a conoscenza dell'evento

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Morte dell’imputato

La morte dell’imputato intervenuta prima della decisione rende la sentenza inesistente anche laddove il giudice non è a conoscenza dell’evento. Giudice che, ad ogni modo, ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato stesso. Così la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 27827-2024 decidendo una vicenda in cui l’imputato decedeva nelle more del ricorso.

Inesistenza giuridica della sentenza

Va premesso, anticipano gli Ermellini, che “secondo il diritto vivente la morte dell’imputato intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato e che il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo” (cfr., tra le altre, SS.UU. n. 12602/2015, n. 25995/2019).

Inoltre, “la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può esser considerata errore di fatto paragonabile a quello materiale, soggetto dunque al procedimento di correzione, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato”.

Obbligo permanente del giudice

Il giudice penale, peraltro, proseguono dal Palazzaccio, “ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo – ma – tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine e, con riferimento al giudizio di legittimità, l’art. 625 bis, comma terzo, del codice di procedura penale prevede che l’errore materiale disciplinato dal comma primo può essere rilevato anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in ogni momento, con la conseguenza che l’ipotesi in questione – proprio per l’inesistenza giuridica della sentenza che essa determina – prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall’art. 625 bis, comma secondo, che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente (cfr. Cass. n. 7632/2017).

Procedimento di correzione ex art. 625 comma 3 c.p.p.

Nel caso di specie, risulta che il decesso dell’imputato è avvenuto prima che la sentenza venisse deliberata. Per cui, “l’errore, effettivamente esistente, è rilevabile d’ufficio con il procedimento di correzione di cui all’art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.” e, pertanto, si impone l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

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