Penale, Penale - Primo piano

Decreto carcere sicuro: cosa prevede In vigore il decreto carcere sicuro che vuole rendere il carcere più umano e risolvere i problemi del sovraffollamento. Nel testo anche il rinvio del tribunale della famiglia

decreto carcere sicuro

Decreto carcere sicuro: più agenti e misure per il sovraffollamento

Nella giornata di mercoledì 3 luglio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro della giustizia Carlo Nordio e del presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha approvato un decreto legge che prevede misure urgenti soprattutto in ambito penitenziario e che rinvia che rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

Il decreto legge n. 92/2024, nominato “carcere sicuro” è stato pubblicato in Gazzetta il 4 luglio per entrare in vigore il giorno successivo, e prevede tutta una serie di misure dedicate al personale penitenziario e ai detenuti.

Assunzioni polizia penitenziaria

Prevista l’assunzione di 1000 unità per rinforzare il corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per assumere vice ispettori e vicecommissari. Incrementato anche il personale che opera in ambito penitenziario e minorile.

Misure per un “carcere più umano”

Il decreto istituisce  un elenco di strutture residenziali in grado di accogliere i detenuti che devono reinserirsi socialmente una volta scontata la pena, ma che sono privi di un’abitazione e di condizioni sia sociali che economiche in grado di consentirgli un sostentamento.

Si interviene anche sui benefici e sui trattamenti previsti per i detenuti, con particolare riferimento alle regole sui colloqui telefonici. Salgono da 4 a 6 le telefonate mensili concesse ai detenuti con la possibilità di un ulteriore aumento che deve essere deciso dal direttore carcerario se utile al trattamento del carcerato.

Il decreto dedica inoltre particolare attenzione al reinserimento dei detenuti in società. Il pubblico ministero sarà tenuto a indicare nel dettaglio, all’interno dell’ordine di esecuzione della pena, le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata. In questo modo il detenuto ha subito contezza del termine finale della pena da scontare sia con le detrazioni che senza le detrazioni previste dalla legge. Nello stesso provvedimento il pubblico ministero deve anche avvisare il condannato che, la mancata partecipazione al processo di rieducazione, comporterà la non applicazione delle detrazioni.

Il magistrato di sorveglianza sarà inoltre obbligato a verificare d’ufficio la presenza dei requisiti necessari per la concessione dei benefici premiali (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare o analoghi).

Minori e tossicodipendenti nelle comunità

I minori e i tossicodipendenti verranno trasferiti dalle carceri alle comunità per porre rimedio al sovraffollamento carcerario ma anche perché i minori e i tossicodipendenti presentano problematiche particolari e necessitano di cure particolari.

Trasferimento detenuti stranieri

In virtù degli accordi intercorsi con alcuni Stati stranieri molti dei detenuti verranno trasferiti nelle carceri dei loro paesi. Si stima che su 20.000 stranieri detenuti in Italia, un quarto o addirittura la metà potrebbero lasciare le nostre carceri per finire di scontare la pena nel loro paese di provenienza.

Niente giustizia riparativa al 41-bis

Novità anche per i detenuti  al 41 bis, il carcere destinato a terroristi e mafiosi. Per loro nessun accesso alla giustizia riparativa.

Allegati

Tutti gli articoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *