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Violazioni contributive: novità dal 1° settembre 2024 Violazioni contributive: dal 1° settembre 2024 in vigore le novità su sanzioni e inviti a regolarizzare le posizioni debitorie

violazioni contributive

Violazioni contributive: le nuove regole

In materia di violazioni contributive dal 1° settembre scattano diverse novità. Il decreto legge n. 19/2024 ha modificato l’articolo 116 della legge n. 388/2000 dedicato alle misure finalizzate a far emergere il lavoro irregolare.

Le novità in vigore dal 1° settembre 2024 riguardano l’applicazione delle sanzioni in caso di omissione contributiva ed evasione.

Cambia anche il modo con cui il contribuente viene invitato a regolarizzare la sua posizione in relazione agli obblighi violati. Si punta a ottenere una sua maggiore collaborazione.

Mancato o tardivo versamento dei contributi

Il soggetto obbligato a versare i contributi, se non paga o paga in ritardo, ma adempie spontaneamente entro 120 giorni subisce la sanzione civile in ragione d’anno pari al TUR ossia al tasso ufficiale di riferimento. Non subisce più la maggiorazione del 5,5 attualmente prevista.

Evasione contributiva: sanzione civile

Chi evade l’obbligo del versamento dei contributi è invece soggetto al pagamento di una sanzione civile del 30% in ragione d’anno se vuole nascondere rapporti di lavoro in corso.

La sanzione applicata è ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 se il contribuente obbligato provvede a denunciare spontaneamente il suo debito entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento. Il contribuente che denuncia il debito e paga in un’unica soluzione l’importo dovuto entro 90 giorni subisce un ulteriore aumento della sanzione di 2 punti.

Sanzione ridotta per chi paga entro 30 giorni

Se il debito viene rilevato d’ufficio dall’ente impositore, ma il contribuente provvede a pagare tutto l’importo in una soluzione unica Entro 30 giorni o nel rispetto del rateizzo concordato, la misura della sanzione applicata è ridotta del 50%.

Violazioni contributive: invito al contribuente

Per incentivare i soggetti ad adempiere gli obblighi contributivi a loro carico e favorire l’emersione spontanea delle violazioni dal 1° settembre l’INPS rende disponibili le informazioni in suo possesso per calcolare gli obblighi contributivi. In questo modo il contribuente riesce ad avere un contraddittorio più aperto e chiarire la propria posizione nei confronti dell’istituto.

Sanzioni civili in caso di irregolarità

In base alla procedura descritta il contribuente può sanare le varie irregolarità pagando le sanzioni previste.

  • In caso di omissione contributiva la sanzione civile non può superare comunque il 40% dei contributi o premi non pagati alle varie scadenze previste dalla legge.
  • In caso di evasione contributiva si applica il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d’ Il limite massimo della sanzione non può superare anche in questo caso il 40% dei contributi e dei premi non pagati alle scadenze.

Il contribuente che non regolarizza la propria posizione deve sostenere un debito contributivo maggiorato di una sanzione civile più elevata.

  • In caso di omissione contributiva viene applicato il Tur in ragione d’anno maggiorato di 5 punti Sanzione massima pari al 40% dei contributi o premi non versati.
  • In caso di evasione contributiva si applica al 30% in ragione d’ Tetto massimo della sanzione pari al 60% dei contributi o premi non versati.

Accertamento d’ufficio

Resta fermo l’accertamento d’ufficio disposto dall’INPS attraverso la consultazione e il confronto con le banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

A seguito di questi accertamenti l’INPS può:

  • invitare il contribuente a conferire personalmente o tramite rappresentanti per fornire le informazioni necessarie a istruire l’accertamento avviato nei loro confronti;
  • inviare questionari al fine di reperire i dati necessari all’accertamento;
  • invitare altri soggetti a presentare o inviare i documenti rilevanti per rapporti specifici con il contribuente per fornire eventuali chiarimenti.

Sulla base dei risultati di questi accertamenti si può procedere alla notifica di un avviso di accertamento con l’invito al contribuente a pagare l’intero debito nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, maggiorato della relativa sanzione.

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