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Infortunio sul lavoro Infortunio sul lavoro: cos'è, obblighi del lavoratore e del datore, procedura INAIL, risarcimento del danno e giurisprudenza recente

infortunio sul lavoro

Cos’è l’infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è un evento traumatico che si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e che provoca un danno fisico o psichico al lavoratore. Secondo la definizione dell’INAIL, un infortunio sul lavoro deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • causa violenta: evento improvviso e circoscritto nel tempo.
  • occasione di lavoro: deve avvenire durante l’espletamento delle mansioni lavorative.
  • lesione o danno alla salute: con conseguente inabilità temporanea, permanente o morte.

Normativa di riferimento infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è regolato da diverse normative tra cui:

  • P.R. 1124/1965: contiene il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  • D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): impone obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro.
  • 2087 Codice Civile: stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei lavoratori.
  • Circolari INAIL: regolano le procedure operative per la gestione degli infortuni.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Vediamo quali sono i passaggi fondamentali che deve compiere il lavoratore in caso di infortunio.

  • Informare immediatamente il datore di lavoro: la comunicazione deve essere tempestiva per consentire l’avvio della procedura INAIL.
  • Recarsi al pronto soccorso, rivolgersi al medico dell’azienda se presente sul posto di lavoro o al proprio medico curante. Questo perchè è essenziale ottenere un certificato medico con diagnosi e prognosi. In alternativa il lavoratore
  • Trasmettere il certificato medico all’INAIL: la trasmissione è generalmente effettuata dal medico curante in via telematica.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro

  • Comunicare l’infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico (se l’assenza supera i tre giorni).
  • Annotare l’infortunio nel registro aziendale.
  • Adottare misure di prevenzione per evitare ulteriori incidenti.

Procedura per la domanda INAIL

Compilazione e invio della denuncia di infortunio: il datore di lavoro trasmette la segnalazione all’INAIL in modalità telematica.

Apertura della pratica INAIL: l’ente esamina il caso e determina il diritto alla copertura.

Visite mediche di controllo: per confermare l’invalidità temporanea o permanente.

Erogazione dell’indennizzo: in base alla durata e gravità dell’infortunio.

Risarcimento del danno

L’INAIL riconosce diverse forme di indennizzo:

  • Indennità giornaliera: pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni, e al 75% dal 91° giorno.
  • Rendita INAIL: se l’infortunio causa un’invalidità permanente pari o superiore al 16%.
  • Assegno per assistenza personale continuativa: per infortuni con invalidità grave.

Se l’infortunio è stato causato da colpa del datore di lavoro, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno differenziale, ovvero il risarcimento delle somme non coperte dall’INAIL.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha definito importanti principi in materia di infortunio sul lavoro:

Cassazione n. 25313/2024: la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul lavoro può essere esclusa solo in caso di rischio elettivo, ossia quando il comportamento del lavoratore risulta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto alle direttive ricevute. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza del lavoratore, anche in presenza di imprudenza o negligenza da parte di quest’ultimo. Inoltre, l’eventuale mancanza di cautela del lavoratore non interrompe il nesso causale con la condotta colposa del datore di lavoro, qualora quest’ultimo non abbia adottato tutte le misure di prevenzione necessarie in base alle condizioni concrete del lavoro.

Cassazione n. 28428/2024: il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro può essere considerato parte dell’attività lavorativa e, quindi, sommato all’orario di lavoro come straordinario, quando lo spostamento è funzionale alla prestazione lavorativa. Ciò avviene, ad esempio, quando un dipendente è obbligato a recarsi presso la sede aziendale e successivamente inviato in diverse località per svolgere la sua attività.

Cassazione n. 6775/2025: in materia di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non viene esclusa dal comportamento negligente del lavoratore infortunato, se l’evento dannoso è riconducibile alla carenza di misure di sicurezza che, se adeguatamente adottate, avrebbero potuto prevenire il rischio derivante dalla condotta imprudente del lavoratore stesso.

 

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