Cos’è il pubblico impiego
Il pubblico impiego è il rapporto di lavoro che si instaura tra una persona fisica e la pubblica amministrazione.
Pubblico impiego: riferimenti normativi
Il pubblico impiego è disciplinato dal Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che contiene le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche.
Questa normativa, nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche da parte di numerosi interventi normativi.
Tra gli ultimi interventi di modifica merita di essere segnalato il recente decreto legge n. 25/2025 specialmente al fine di introdurre misure più attrattive peri giovani, superate il precariato e definire misure finalizzate ad applicare in modo omogeneo le procedure per il reclutamento del personale.
Le amministrazioni pubbliche
La pubblica amministrazione, nell’ambito del rapporto del pubblico impiego, rappresenta quindi il datore di lavoro del dipendente. Occorre quindi chiarire che cosa si intende per pubbliche amministrazioni. La definizione di pubbliche amministrazioni la fornisce l’articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001:
- le amministrazioni statali (comprese le scuole, gli istituti e le istituzioni educative di ogni ordine e grado);
- le aziende e le amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo;
- gli Enti pubblici territoriali come i Comuni, le province, le Regioni, le comunità montane (compresi i loro consorzi e associazioni);
- le università;
- gli istituì autonomi case popolari;
- le Camere di Commercio e le loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- l’ARAN;
- le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1990.
Il rapporto di pubblico impiego: disciplina
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate sono disciplinati dalle regole contenute nel codice civile e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nelle imprese, ad eccezione delle regole di carattere imperative previste dal decreto legislativo n. 165/2001. I rapporti di lavoro sono quindi regolati da un contratto. Gli accordi collettivi nazionali possono derogare leggi, regolamenti e statuti contenenti discipline riservate ai dipendenti (o categorie di dipendenti) delle pubbliche amministrazioni.
Regime di diritto pubblico per categorie determinate
La normativa privatistica contenuta nel codice civile non è applicata a tutti i dipendenti pubblici.
Sono infatti assoggettati alle regole dei rispettivi ordinamenti i seguenti dipendenti pubblici:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
- il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato, che rimane disciplinato dalle disposizioni in vigore, in attesa di una disciplina che regoli la materia in modo organico e nel rispetto dei principi della autonomia universitaria.
Codice di comportamento
Ogni amministrazione pubblica definisce un proprio codice di comportamento dei dipendenti, sulla cui applicazione vigilano dirigenti responsabili. Ogni anno poi le pubbliche amministrazioni verificano l’applicazione dei codici e organizzano le attività formative necessarie per il personale affinché il codice venga rispettato.
Disciplina delle controversie per i dipendenti della PA
In caso di controversie relative al contratto di lavoro intercorrente tra i dipendenti delle pubbliche amministrazione e la PA datrice, la competenza è del giudice ordinario che può adottare i provvedimenti di accertamento, costituivi e di condanna, necessari per la tutela dei diritti in gioco. Le sentenze hanno il potere di costituire, estinguere il rapporto di lavoro, disporre la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, condannare la pubblica amministrazione a risarcire il dipendente e a pagare i contributi assistenziali e previdenziali.
Il Giudice ordinario è competente inoltre per le controversie che insorgano a causa delle condotte antisindacali del dipendente pubblico e per quelle promosse dall’ARAN, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni sindacali.
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