Lavoro

Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL Il collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, spiegato dall’Ispettorato del Lavoro con una nota che indica cosa cambia per datori e lavoratori

Collegato lavoro e nota INL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”. Il provvedimento introduce importanti modifiche normative nel settore del lavoro. Tra gli interventi, si evidenziano novità significative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione della cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e le procedure di conciliazione. Con queste disposizioni, la L. n. 203/2024 mira a modernizzare il quadro normativo del lavoro, introducendo maggiore flessibilità e trasparenza per aziende e lavoratori. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni su questo testo normativo.

Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, introducendo obblighi di comunicazione annuali per il Ministro del Lavoro, che dovrà riferire alle Camere sullo stato della sicurezza e sulle misure da adottare. Cambiano anche le regole per la sorveglianza sanitaria: la competenza sui ricorsi passa alle aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà possibile utilizzare locali sotterranei per attività lavorative, purché siano rispettati requisiti specifici di salubrità, ventilazione e illuminazione, con una procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione

L’articolo 6 ridefinisce le regole sulla compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. I lavoratori che svolgono un impiego subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. La mancata comunicazione preventiva all’INPS comporta la decadenza dal beneficio.

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del collegato lavoro modifica il D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di somministrazione. Tra le novità principali, si elimina la possibilità di superare i 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato senza costituire un rapporto stabile. Inoltre, vengono esclusi dai limiti quantitativi  determinati lavoratori tra cui quelli assunti dal somministratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli stagionali e quelli impiegati nelle start up.

Attività stagionali: chiarimenti del collegato lavoro

Si chiarisce che le attività stagionali includono, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle legate a esigenze tecniche o ai cicli produttivi, come previsto dai contratti collettivi. Questo garantisce maggiore flessibilità per le aziende che operano in settori caratterizzati da variazioni stagionali.

Periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo 13 del collegato lavoro regola la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Per contratti inferiori a sei mesi, il periodo di prova non può superare 15 giorni; per contratti fino a un anno, il limite massimo è di 30 giorni. La proporzionalità tra durata del contratto e periodo di prova garantisce maggiore equità.

Lavoro agile

L’articolo 14 stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni il nome del lavoratore, la data di avvio o di cessazione delle attività in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio, dall’evento modificativo della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro  svolto in modalità agile. La norma introduce maggiore chiarezza procedurale per le imprese e gli organi di controllo.

Contratti misti e regime forfetario

L’articolo 17 rivede le condizioni per accedere al regime forfetario. I professionisti che lavorano part-time per grandi aziende (con oltre 250 dipendenti) e svolgono attività autonoma con contratti certificati possono accedere al regime agevolato, evitando sovrapposizioni tra prestazioni subordinate e autonome.

Contratto di apprendistato duale

L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionalizzante, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore consentendo così una continuità formativa e professionale. Questo favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Collegato lavoro: le dimissioni di fatto

L’articolo 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata prolungata, che ora equivale a dimissioni volontarie. I datori di lavoro devono comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la legittimità della segnalazione. La nota ricorda che alle dimissioni di fatto non si applica la procedura delle dimissioni online.

Conciliazione telematica

L’articolo 20 prevede che le procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica. Un decreto interministeriale definirà le regole tecniche, favorendo l’efficienza dei procedimenti.

 

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