Amministrativo, Il giurista risponde

Qualifiche professionali estere e accesso in Italia È possibile riconoscere ai fini dell’accesso nel territorio italiano ad attività professionali qualifiche conseguite all’estero?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 28 dicembre 2022, n. 18.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la direttiva 2005/36/CE, in vista dell’obiettivo d’attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli; stabilendo regole e criteri che comportino il riconoscimento automatico degli stessi.

In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia (sent. 8 luglio 2021, C-166/20) il Ministero dell’istruzione è tenuto: “Ad esaminare l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, posseduti da ciascun interessato; a procedere quindi ad un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per accedere alla professione regolamentata di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative”.

In conclusione, l’Adunanza Plenaria ha affermato, richiamando giurisprudenza comunitaria, che: “Anche in mancanza del titolo di formazione ottenuto presso lo Stato d’origine, l’autorità del Paese ospitante è tenuta ad accertare le competenze professionali, comunque, risultanti dalla documentazione presentata dall’interessato e a compararla con quelle previste dalla legislazione interna per l’accesso alla professione.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5983; Id., 16 marzo 2022, n. 1850;
Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7343; Id., 17 febbraio 2020 n. 1198
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