Civile, Il giurista risponde

Pacchetti turistici e servizi collegati Gli artt. 169, par. 1 e 2, lett. a), TFUE, e 114, par. 3, TFUE ostano all’art. 5 della 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, giacché, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, detto articolo non include il diritto, di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto,  in caso di circostanze inevitabili e straordinarie?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessia Bolognese e Caterina D’Alessandro

 

L’art. 5, par. 1, della direttiva (UE) 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che esso impone a un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’art. 12, par. 2, di tale direttiva. La validità dell’art. 5, par. 1, di detta direttiva alla luce dell’art. 169, par. 1 e par. 2, lett. a), TFUE, in combinato disposto con l’art. 114, par. 3, TFUE, non può pertanto essere rimessa in discussione per il motivo che esso non prevedrebbe di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’art. 12, par. 2, della medesima direttiva.

L’art. 12, par. 2, della direttiva (UE) 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza, in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può concedere d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d’ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest’ultimo di farlo valere dinanzi ad esso. – CGUE II, 14 settembre 2023, causa C-83/22.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita dal Tribunale di primo grado, n. 5 di Cartagena, Spagna, in via pregiudiziale e senza possibilità di pronunciarsi nel merito della controversia, è chiamata a pronunciarsi sulla validità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, alla luce degli artt. 114 e 169 TFUE, nonché sull’interpretazione degli artt. 114 TFUE, 169 TFUE e 15 della direttiva in esame.

Nel primo caso, la Corte di Lussemburgo, ha chiarito che gli artt. 169, par. 1 e 2, lett. a), TFUE, e 114, par. 3, TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla validità dell’art. 5 della direttiva (UE) 2015/2302, nonché della legge di recepimento spagnola (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, BOE del 30 novembre 2007, n. 287).

Invero, sebbene, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, dette norme non includano espressamente il diritto, riconosciuto dall’art. 12 della direttiva (UE) 2015/2302, di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto, ottenendo il rimborso integrale della somma versata, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, non significa che le stesse lo escludano.

L’art. 5, par. 1, della direttiva (UE) 2015/2302 infatti prevede che gli Stati membri garantiscano che un organizzatore di viaggi fornisca al viaggiatore le informazioni standard mediante il pertinente modulo di cui all’allegato I, parte A o B di tale direttiva, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico.

Il modulo contiene il riferimento – espresso o mediante collegamento ipertestuale – ai diritti fondamentali di cui i viaggiatori devono essere informati, tra i quali, rientra il diritto di risoluzione del contratto (indicato dal settimo trattino delle parti A e B dell’allegato I) senza corresponsione delle spese di risoluzione, purché in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie incidenti sull’esecuzione del pacchetto, così come conferito dall’art. 12, par. 2, della medesima direttiva ai succitati viaggiatori.

In virtù di tale richiamo, alla luce dell’art. 169, par. 1 e 2, lett. a), TFUE, nonché dell’art. 114, par. 3, TFUE, l’art. 5 della direttiva deve essere interpretato nel senso che non esclude e, dunque, impone, l’obbligo di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’art. 12, par. 2, ponendo nel nulla qualsivoglia questione relativa alla validità dello stesso articolo.

Per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale, la CGUE statuisce che l’art. 12, par. 2, letto ed interpretato alla luce degli artt. 114 e 169 TFUE, non impedisce l’applicazione di disposizioni di diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza (ex artt. 216 e 218, par. 1, Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, BOE dell’8 gennaio 2000, n. 7) e che, pertanto, in forza di tali principi, resta precluso al giudice della controversia accordare d’ufficio al ricorrente il rimborso integrale dei pagamenti eccedendo l’importo richiesto dallo stesso, senza che ciò possa ostacolare la tutela effettiva del ricorrente in qualità di consumatore.

La Corte precisa che in virtù del principio di autonomia processuale degli Stati membri nell’assicurare la tutela dei diritti sanciti dalla direttiva (UE), il diritto dell’Unione non può imporre al giudice nazionale di esaminare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni dell’Unione ma accorda al giudice stesso la facoltà di agire d’ufficio solo in casi eccezionali, in cui il pubblico interesse esige il suo intervento (CGUE, Sez. I, 7 dicembre 2009, C‑227/08, Martín Martín, C‑227/08, EU:C:2009:792, punti 19 e 20) oppure l’obiettivo di tutela effettiva dei consumatori non può essere raggiunto (CGUE, Sez. II, 5 marzo 2020, C‑679/18, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23).

La Corte constata quindi che, data la centralità del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (UE) ex art. 12, par. 2 qualificato come diritto fondamentale (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati) e data la mancata dovuta informazione circa l’esistenza del suo diritto di risoluzione da parte della resistente, la tutela effettiva del diritto richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d’ufficio la violazione.

Tale esame d’ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni che, nel caso di specie, e fatta salva la valutazione del giudice spagnolo del rinvio, sembrano essere soddisfatte.

Il giudice del rinvio sarebbe quindi tenuto ad esaminare d’ufficio il diritto di risoluzione, da un lato, informando il viaggiatore di tale diritto e, dall’altro, conferendogli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso.

Tuttavia l’esame d’ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d’ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese, conferendo al ricorrente il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto.

Un siffatto potere d’ufficio non garantirebbe una tutela effettiva del diritto di risoluzione del consumatore di cui all’art. 12, par. 2, della direttiva e si porrebbe in contrasto con il principio d’iniziativa di parte, sub specie di autonomia del ricorrente nell’esercizio del suo diritto di risoluzione, nonché con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Se la direttiva concedesse al giudice il potere d’ufficio di risolvere il contratto, legittimerebbe di fatto la sostituzione del giudice nell’esercizio di un diritto e di una volontà propri del ricorrente, con il rischio di conseguenze irragionevoli quale l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto contro la volontà del ricorrente stesso.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    CGUE, Sez. I, 7 dicembre 2009, C‑227/08, Martín Martín (C‑227/08, EU:C:2009:792);

CGUE, Sez. II, 5 marzo 2020, C‑679/18, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167)

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