Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante
Il Consiglio di Stato enuncia che l’inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia della P.A. ma anche in caso di comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato. – Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072.
Il Consiglio di Stato ha affermato che: “l’inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia della P.A. ma anche quando quest’ultima tenga comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, che ne costituiscono nella sostanza un’elusione, piuttosto che una violazione”.
Deve, dunque, ritenersi inottemperante il Comune che, dopo essere rimasto inerte per anni, riavvia da capo l’istruttoria di un procedimento, senza tenere conto né delle precedenti produzioni documentali né delle risultanze processuali.
Tra gli istituti di semplificazione si ricollega il silenzio assenso, che dovrà essere conforme ai principi generali dell’attività amministrativa e imporre che il comportamento dell’Amministrazione sia improntato alla correttezza e alla buona fede (art. 1 della L. 241/1990).
Quando la legge prevede il meccanismo del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche se la domanda non è conforme alla legge, considerato che solo un’istanza del tutto estranea al paradigma legale invocato preclude la formazione del titolo; pertanto, la decorrenza del termine entro cui provvedere non può essere procrastinata mediante reiterate richieste istruttorie, né può qualificarsi come adempimento il mero avvio del procedimento, azzerando tutto quanto in precedenza accaduto, senza individuare un termine finale per la sua definizione.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; T.A.R. per la Campania, Salerno, sez. II 20 febbraio 2023, n. 406 |
Difformi: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 gennaio 2023, n. 17; T.A.R. Sicilia, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 2977 |