Civile, Il giurista risponde

Copertura assicurativa per fatto del terzo La copertura assicurativa è esclusa se la responsabilità dell’assicurato sorge dal fatto del terzo ex art. 1228 cc.?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco

 

Un’interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale la copertura è esclusa se la responsabilità dell’assicurato dovesse sorgere dal fatto del terzo ex articolo 1228 c.c., non è coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest’ultimo non contenga un’espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell’assicurato “per fatto altrui” di cui all’art. 1228 c.c. – Cass., sez. III, 7 marzo 2023, n. 6727.

Nel 1997 la Banca Nazionale del Lavoro, dovendo consegnare valori alla Poste Italiane S.p.A. li affidava per il trasporto alla società X la quale aveva stipulato un’assicurazione contro i rischi derivanti dal trasporto con la società Y. La società X affidava il trasporto di un valore consistente di denaro alla società Z la quale, a sua volta, aveva stipulato un’assicurazione contro i rischi derivanti dal trasporto con la società G. ed aveva contestualmente affidato la gestione del trasporto alla società S. La società S. aveva stipulato contratto assicurativo contro i rischi derivanti dal trasporto con la stessa società G.

Il furgone con il quale la società S. stava effettuando il trasporto viene assaltato e rapinato a mano armata sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria; in conseguenza, tutti i valori venivano trafugati.

Con il quesito di diritto si chiede alla Corte di Cassazione di intervenire in tema di assicurazione civile sulla distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui.

La Corte di Appello aveva, infatti, ritenuto che la copertura della responsabilità civile derivante dall’attività del sub vettore era prevista dal contratto solo a favore del contraente e non a favore di eventuali altri terzi sub vettori.

I giudici di legittimità non condividono questo assunto che confonde l’attività dell’assicurato, potenzialmente fonte di danno a terzi e coperta dal contratto di assicurazione della responsabilità civile, con lo stabilire quali siano i soggetti che possono invocare la polizza direttamente nei confronti dell’assicuratore. La Corte di Cassazione, preliminarmente stabilisce se la polizza stipulata dal vettore a copertura della propria responsabilità, fosse limitata alla responsabilità diretta ex art. 1218 c.c. o coprisse anche quella indiretta ex art. 1228 c.c.

La Suprema Corte rammenta che l’assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art. 1891 c.c.).

L’assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente; quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo debba rispondere del loro operato.

La distinzione tra assicurazione per conto proprio e assicurazione per conto altrui si distingue fermamente dalla distinzione tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.

Nel primo caso la distinzione si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente o di assicurato. Si avrà assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell’interesse esposto al rischio ai sensi dell’art. 1904 c.c. Diversamente si avrà assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell’interesse assicurato.

In caso di assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui, invece, la distinzione si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto.

Pertanto, nel caso di assicurazione per responsabilità civile per fatto proprio, l’assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato; nel caso di assicurazione per responsabilità civile per fatto altrui, l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere.

L’assicurazione per responsabilità civile si dirà per conto proprio o altrui a seconda di quale sia l’interesse assicurato; allo stesso modo, si dirà per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato. In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi, le stesse possono cumularsi.

Si potrà quindi stipulare: una assicurazione della responsabilità propria sia per fatto proprio che per fatto altrui che una assicurazione della responsabilità altrui sia per il fatto dell’assicurato che per il fatto di persone del cui operato l’assicurato debba rispondere.

Il vettore, pertanto, potrebbe teoricamente assicurare: la responsabilità propria, sia per fatto proprio che per fatto dipendente da colpa dei dipendenti o degli incaricati compresi i sub vettori; che la responsabilità civile dei sub vettori, configurandosi un’assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui ex art. 1891 c.c.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. III, 21 novembre 2019, n. 30314; Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10825
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