Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio
Nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di truffa aggravata non integra violazione del ne bis in idem una successiva condanna per il reato di bancarotta distrattiva essendo le due condotte strutturalmente diverse e non essendo integrato il concetto di «stesso fatto» di cui all’art. 649 c.p.p. – Cass. IV, 21 dicembre 2022 n. 48360.
Nel caso di specie ad un imprenditore veniva contestato il delitto di bancarotta a seguito della distrazione della somma di 200.000 euro ottenuta, con artifizi e raggiri, a titolo di caparra per l’alienazione di un immobile di cui la società non era proprietaria, fatto per il quale già era stato condannato per il reato di truffa aggravata.
Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio del ne bis in idem, che, regolamentato all’art. 649 c.p.p., vieta che si possa essere puniti più volte per lo stesso fatto.
Secondo una prima tesi il concetto di «fatto» di cui al richiamato articolo andrebbe inteso in senso giuridico, con la possibilità, dunque, di subire una seconda condanna qualora i fatti oggetto della prima venissero diversamente qualificati in un differente titolo di reato.
Tuttavia, la giurisprudenza ormai maggioritaria, attribuisce al fatto un’accezione materiale, facendo riferimento alla condotta concretamente posta in essere a prescindere dalla qualifica giuridica che alla stessa può essere data. Si afferma, infatti, che altrimenti il divieto di cui all’art. 649 c.p.p. potrebbe essere facilmente eluso attraverso una diversa qualifica giuridica dello stesso fatto.
Particolare è l’ambito applicativo del divieto in esame nel caso di concorso formale di reati, in cui, cioè, il soggetto agente integra con un’unica condotta più fattispecie illecite.
In tal caso si è posto il problema della compatibilità tra il divieto del ne bis in idem e l’istituto del concorso formale di reati il quale, punendo più volte la stessa condotta, sembra porsi ontologicamente in conflitto con il primo.
Tale problema, come affermato da Corte cost. 21 luglio 2016, n. 200, è in realtà solo apparente.
Quando si discute della possibilità di procedere ad una seconda contestazione nei confronti di colui già destinatario di una pronuncia di condanna per un reato posto in essere con la medesima condotta, il concetto di «stesso fatto», di cui all’art. 649 c.p.p., dovrà essere inteso relativamente alla triade condotta-nesso causale-evento. Ciò posto, qualora la seconda contestazione inerirà, ad esempio, un evento diverso da quello oggetto della fattispecie già accertata con giudicato, il divieto del ne bis in idem dovrà ritenersi rispettato.
In applicazione di tali principi al caso oggetto della pronuncia in commento la Cassazione ha proceduto mediante una verifica sostanziale dei rapporti di interferenza tra le due fattispecie.
Al soggetto già condannato per il reato di truffa aggravata, a seguito dell’acquisizione di una somma a titolo di caparra confirmatoria da parte del ricorrente, quale legale rappresentante della società successivamente fallita, mediante la stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile di cui la società non era proprietaria, veniva ora contestato il reato di bancarotta distrattiva per aver prelevato e destinato a fini extrasociali tali risorse, in violazione della garanzia patrimoniale generica.
Nella fattispecie in disamina, pertanto, diversa è la condotta: la truffa consiste nell’induzione in errore determinante l’atto dispositivo e, la bancarotta per distrazione, nella destinazione della medesima somma per fini extrasociali; diverso è il danno del reato di truffa (determinato dall’entità dell’indebita prestazione erogata a seguito di artifizi e raggiri) rispetto al pregiudizio aggiuntivo della condotta distrattiva per i creditori, oltre al nocumento dell’affidabilità dei terzi.
Siffatti principi sono stati più volte riaffermati dalla Cassazione, che ha ribadito come il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti (nella specie mediante truffe), atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei.
Nel caso in esame, dunque, essendo diversa la stessa condotta dei due reati il disposto di cui all’art. 649 c.p.p. non può ritenersi violato.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cass. pen., S.U., 34655/2005; Cass. pen. 27594/2019 |