Assegno bancario: cos’è e come funziona
L’assegno bancario è un titolo di credito e un mezzo di pagamento, che sostituisce il denaro contante. La sua funzione è quella di permettere al titolare di un conto corrente (il traente) di dare un ordine incondizionato alla propria banca (il trattario) di pagare una somma specifica a una persona o ente (il beneficiario). A differenza della cambiale, l’assegno non è uno strumento di credito, ma di pagamento a vista, il che significa che è pagabile al momento della sua presentazione.
Normativa di riferimento
La normativa principale che ne disciplina l’uso in Italia è il Regio Decreto n. 1736 del 1933, noto come “legge assegni”. Questa normativa è integrata dagli articoli del Codice Civile sui titoli di credito.
Requisiti e irregolarità dell’assegno bancario
Per essere valido, un assegno bancario deve contenere una serie di requisiti:
- la denominazione “assegno bancario”;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome del trattario (la banca);
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- la data e il luogo di emissione;
- la firma del traente.
Se nel titolo manca uno di questi elementi non è valido come assegno bancario, a meno che la normativa non preveda delle eccezioni. Per esempio, se non è specificato il luogo di pagamento, si considera tale il luogo indicato accanto al nome del trattario. L’assegno infine è tratto su un banchiere e non può essere accettato; qualsiasi menzione di accettazione deve considerarsi come non scritta.
Termini di presentazione per il pagamento
I termini per la presentazione di un assegno bancario al pagamento sono rigorosi e variano in base al luogo di emissione e di pagamento.
- Un assegno emesso e pagabile nello stesso comune in Italia deve essere presentato entro 8 giorni.
- Se l’assegno è pagabile in un comune diverso, il termine sale a 15 giorni.
- Per gli assegni emessi in Italia ma pagabili in territori italiani nel Mediterraneo, la scadenza è di 30 giorni, mentre per gli altri territori italiani è di 60 giorni.
- Se un assegno viene emesso in un paese e pagato in un altro, i termini cambiano ulteriormente: 20 giorni se entrambi i luoghi si trovano nello stesso continente (o se uno è in Europa e l’altro in un paese mediterraneo), e 60 giorni se si trovano in continenti diversi.
Tutti questi termini partono dalla data di emissione indicata sull’assegno.
Intestazione e trasferimento dell’assegno bancario
L’assegno può essere pagabile a una persona specifica, con o senza la clausola “all’ordine”, oppure al portatore. Un assegno emesso in favore di una persona determinata, ma con la clausola al portatore vale come titolo “al portatore” così come quello che non contiene il nome del prenditore. L’assegno può anche essere all’ordine dello stesso traente.
Gli assegni pagabili a una persona specifica con o senza la clausola “all’ordine” sono trasferibili tramite girata. Questa operazione per essere valida deve essere incondizionata. La girata parziale o quella del trattario sono nulle.
La girata può anche essere in bianco, in questo caso il portatore può riempirla indicando il proprio nome o quello di un terzo, girare l’assegno in bianco o a una certa persona o trasmette il titolo a un terzo senza girare e senza la necessità di riempire la girata in bianco.
Chi riceve un assegno in girata diventa un portatore legittimo se la serie delle girate risulta continua.
Clausole speciali e garanzie
La normativa prevede diverse clausole che possono essere aggiunte all’assegno per modificarne l’utilizzo.
- Lo sbarramento, tramite due barre parallele, può essere generale o speciale. Uno sbarramento generale consente al trattario di pagare solo a un banchiere o a un proprio cliente, mentre uno sbarramento speciale restringe il pagamento al banchiere specificato.
- La clausola “non trasferibile” vieta il pagamento in contanti a chiunque non sia il beneficiario o un banchiere a cui l’assegno è girato per l’incasso. Questa clausola è obbligatoria per legge per gli assegni di importo superiore ai 1.000 euro.
- La clausola “da accreditare” invece obbliga la banca a regolare il pagamento tramite scritturazione contabile e non in contanti.
- Con l’avallo, infine, una persona diversa dal trattario si obbliga a garantire il pagamento dell’assegno, con gli stessi obblighi di chi ha ricevuto l’avallo.
Mancato pagamento e azioni legali
Un assegno bancario è pagabile a vista. In caso di mancato pagamento, il portatore può agire in regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, a condizione che il rifiuto di pagamento sia documentato da un protesto o da una dichiarazione equivalente del trattario.
Il portatore ha l’onere di dare avviso del mancato pagamento al proprio girante e al traente entro quattro giorni lavorativi dal protesto.
Tutti i firmatari dell’assegno rispondono in solido verso il portatore. Chiunque paga l’assegno ha il diritto di rivalersi contro gli altri obbligati.
L’assegno ha valore di titolo esecutivo, consentendo l’avvio di procedure legali per il recupero del credito. In caso di contestazione, il debitore può sollevare eccezioni, ma solo quelle non basate sui suoi rapporti personali con il traente.
Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno, il possessore può chiedere l’ammortamento del titolo tramite un ricorso al presidente del tribunale.
Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, il giudice emette un decreto che dichiara l’ammortamento e autorizza il pagamento dopo un certo periodo, a meno che il detentore non si opponga.
Alterazioni dell’assegno bancario
In caso di alterazione del testo dell’assegno, chi ha firmato dopo l’alterazione risponde per il testo modificato, mentre chi ha firmato prima risponde per il testo originale.
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