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Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi Approvato in secondo esame preliminare lo schema del decreto legislativo sui correttivi alla riforma Cartabia del processo civile

riforma processo civile

Approvati i nuovi correttivi alla riforma Cartabia

Riforma processo civile, nuovi correttivi in arrivo. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato il 26 settembre, nel corso del secondo esame preliminare, lo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia. 

Dal provvedimento emerge un’attenzione particolare al processo di cognizione per garantire un miglior coordinamento, alla procedura di notifica delle impugnazioni, ai procedimenti che riguardano le persone e la famiglia e al processo esecutivo.

Processo civile: gli interventi

Scendendo nello specifico, vediamo quali sono i correttivi apportati al testo.

Regolamento di competenza

In relazione al regolamento di competenza lo schema prevede:

  • che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’art. 28 siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza;
  • l’ampliamento da 20 a 40 giorni del termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.

Comunicazioni e notificazioni

All’articolo 136 c.p.c, dedicato alle comunicazioni, il secondo e il terzo comma vengono sostituiti. Nel comma 2 si dispone che la comunicazione venga effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo che risulta dai pubblici elenchi al domicilio digitale speciale eletto, nel rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione alla trasmissione e alla ricezione dei documenti informatici.

Il nuovo comma tre prevede invece che quando la comunicazione non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per una causa non imputabile al destinatario essa venga trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se questa non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario il cancelliere la esegue inserendo l’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia nei modi previsti dall’articolo 149 bis.

Cambia anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c. dedicato alle notificazioni a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario che esegue la notifica a mezzo PEC tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato deve trasmettere il duplicato informatico. Il nuovo terzo comma prevede invece che la notifica si perfeziona per il notificante nel momento in cui il documento informatico è consegnata all’ufficiale giudiziario e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del servizio di recapito elettronico.

Procedimento di cognizione ordinaria

Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni prima (non 5 giorni liberi) prima della nuova udienza fissata.

Sostituito completamente l’art 171 bis c.p.c che si occupa delle verifiche preliminari. Da segnalare i nuovi commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede in particolare che il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti.

Cambia anche l’art. 330 c.p.c sulla notifica dell’impugnazione. La nuova norma consente la notifica a mezzo pec alla parte o al Procuratore costituito. La notifica dell’impugnazione agli eredi può avvenire collettivamente e impersonalmente ai sensi dell’art. 170 c.p.c se il defunto non ha dichiarato il domicilio o la residenza presso il procuratore costituito.

Digitalizzazione del processo

Sul tema della digitalizzazione del processo l’art. 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore prevede che lo stesso venga prestato ai sensi dell’art. 193 c.p.c ossia nelle stesse modalità previste per il consulente con dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

Rito speciale persone, famiglia e minori

Lo schema del decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa. Il nuovo  comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis:

  • procedimenti sullo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia attribuiti al tribunale ordinario, al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni,
  • domande di risarcimento del danno derivanti dalla violazione di doveri familiari a meno che la legge non disponga diversamente.

Da segnalare anche le modifiche che lo schema apporta agli articoli 473 bis.24, 473 bis.38, 473 bis.39, 473bis.48.

Processo di esecuzione

Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c, che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c.

Importante anche la modifica che investe l’articolo 543 c.p.c, relativa alla forma del pignoramento nell’espropriazione presso terzi. Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo. In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione.

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