ingegneri architetti INPS

Ingegneri e architetti: niente sanzioni per la gestione separata Per la Corte Costituzionale va riconosciuto ai professionisti l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla gestione separata INPS nel periodo anteriore alla legge che ne ha previsto l'obbligo

Sanzioni omessa iscrizione gestione separata INPS

La Consulta (sentenza n. 55/2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS

Quanto al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238 del 2022), la Consulta è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma.

Continuità con la categoria forense

In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha quindi “ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere
oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

“Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto – ha concluso la Corte – farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

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pensione intermediari

Pensione: dal 1° aprile domanda tramite intermediari Attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps per presentare la domanda di pensione tramite intermediari

Pensione tramite intermediari

E’ attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps che consente di presentare la domanda di pensione agli intermediari.

L’avvio della sperimentazione, nell’ambito del progetto “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” con gli istituti di patronato è stato reso noto dall’INPS con il messaggio n. 1277-2024.

La sperimentazione, disponibile per le domande di prestazione in ambito pensioni, coinvolgerà una platea di operatori individuata dagli stessi Istituti di Patronato.

Come presentare la domanda

Le modalità di presentazione delle domande di pensione rimangono sostanzialmente invariate: l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, inserirà il codice fiscale del cittadino e in caso di presenza di mandato digitale potrà associarlo alla domanda di pensione.

La guida

Per agevolare le operazioni di conferimento del mandato digitale, l’istituto ha predisposto un’apposita guida.

L’ambito di applicazione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali”, avvisa l’INPS, “verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni secondo un piano in via di definizione, i cui sviluppi saranno comunicati con successivi messaggi”.

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pensioni all'estero

Pensioni all’estero: addio assegni L'INPS rende nota la progressiva eliminazione della modalità di pagamento tramite assegno delle pensioni all'estero

Assegni pensioni all’estero

Addio assegni per le pensioni all’estero. Lo comunica l’INPS, con il messaggio n. 1194 del 21 marzo 2024, fornendo chiarimenti in merito al pagamento delle pensioni all’estero, proseguendo nell’iter di eliminazione delle modalità di pagamento tramite assegni e nella campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensionati residenti nei paesi europei.

Come avviene oggi il pagamento delle pensioni all’estero

Ad oggi, Citibank N.A., incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all’estero, prevede che i pagamenti siano effettuati:
  • in via ordinaria tramite accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (nella maggior parte dei paesi, Western Union);
  • in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Modulo Citibank

Tuttavia, atteso che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi a causa dei disservizi postali, o da smarrimento o danneggiamento, l’istituto rende noto che i pensionati residenti nei Paesi europei, che ricevono la pensione italiana mediante assegno di deposito non trasferibile, riceveranno da Citibank un modulo diretto all’acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati dovranno restituire tale modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con allegato documento di identità e coordinate bancarie.
In assenza del modulo compilato, il pagamento della rata di luglio 2024, avvisa l’INPS, sarà disposto a sportello presso le agenzie locali di Western Union.
contributi silenti

Contributi silenti pensione: cosa sono e come recuperarli I contributi silenti possono essere recuperati per conseguire la pensione con la ricongiunzione onerosa, la totalizzazione gratuita e il cumulo dei contributi versati

Contributi silenti: cosa sono

I contributi silenti sono rappresentati dai versamenti dei contributi previdenziali che non sono sufficienti per la maturazione della pensione presso un’unica gestione previdenziale.

Come fare per non perdere quanto versato e riuscire a costruire la propria pensione se nel corso della vita un soggetto è stato iscritto a più gestioni e casse previdenziali, ma in nessuna di queste ha raggiunto i requisiti per avere poi diritto a un trattamento pensionistico?

Come si recuperano i contributi silenti?

Alcuni enti o casse previdenziali dei professionisti riconoscono ai loro iscritti il diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati, ma insufficienti a garantire loro una pensione. Non tutti però adottano queste politiche. In questo caso il lavoratore cosa può fare per non perdere i contributi versati?

I metodi per non perdere i contributi versati e garantirsi una pensione futura sono principalmente tre:

  • la ricongiunzione onerosa;
  • la totalizzazione gratuita;
  • il cumulo dei contributi versati.

Analizziamoli singolarmente per capire come funzionano a grandi linee.

La ricongiunzione onerosa

Il primo metodo che consente di recuperare i contributi è la ricongiunzione onerosa, disciplinata dalla legge n. 29/1979.

Questo metodo è oneroso perchè richiede al lavoratore il pagamento di una somma, ossia l’onere di riscatto, a cui può provvedere ratealmente.

Si tratta di un sistema che permette al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, che nella vita è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall’INPS, di chiedere che tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, anche volontaria e figurativa, vengano ricongiunti nell’assicurazione generale obbligatoria o in quella a cui è iscritto al momento della domanda.

Questa facoltà è concessa anche ai lavoratori autonomi in presenza di determinati requisiti contributivi. Le regole per il calcolo e la misura della pensione sono quelle previste e adottate dalla Cassa presso la quale si accentra la posizione assicurativa del lavoratore.

La totalizzazione gratuita

Il secondo sistema che permette di non perdere i contributi versati, questa volta in modo gratuito, è la totalizzazione gratuita dei contributi.

Possono avvalersi di questo sistema tutti i lavoratori dipendenti, così come gli autonomi e i professionisti iscritti all’AGO, al FPLD, a forme sostitutive dell’AGO, a enti previdenziali per gli iscritti ad albi o elenchi professionali, alla gestione separata dei parasubordinati, al Fondo di previdenza per il clero e i ministri di culto non cattolici.

Ai fini della totalizzazione valgono anche i contributi versati in paese comunitari o in paesi con i quali l’Italia ha stretto convenzioni bilaterali, purché rispettino il minimale contributivo richiesto.

La domanda deve essere presentata all’ente presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione, ma se il lavoratore è iscritto a più gestioni può scegliere a chi presentarla.

Il calcolo della pensione avviene pro quota, per cui ogni gestione lo determina in base ai periodi di iscrizione maturati dal lavoratore, di norma in base al sistema di calcolo contributivo o contributivo misto. 

Cumulo dei contributi versati

Il terzo metodo, anche questo gratuito, prevede il cumulo dei contributi versati delle varie gestioni, al fine di ottenere una pensione unica che viene liquidata con il sistema contributivo.

Questo sistema vale per i lavoratori iscritti da almeno due anni all’AGO, al FLPD, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alle forme sostitutive AGO e alla gestione separata.

Il cumulo gratuito può essere utilizzato per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata, per l’inabilità e per la pensione indiretta ai superstiti, ognuna delle quali è soggetta a regole particolari.

Il lavoratore deve fare domanda per il cumulo all’ente a cui è iscritto al momento della presentazione, se però il lavoratore è iscritto a una Cassa professionale, la domanda va presentata alla gestione INPS a cui è stato iscritto in precedenza.