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Opzione donna: la guida Opzione Donna 2025: guida completa alla pensione anticipata per le lavoratrici aggiornata alle novità del 2025

Cos’è Opzione donna

L’Opzione Donna è un regime sperimentale di pensione anticipata introdotto per la prima volta dalla legge Maroni (L. n. 243/2004) e successivamente modificato nel corso degli anni, con interventi significativi apportati dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Questo strumento consente alle donne di accedere alla pensione prima rispetto ai requisiti ordinari, a condizione che vengano soddisfatti determinati criteri anagrafici e contributivi.

La misura, inizialmente introdotta come sperimentale, è stata prorogata e modificata più volte, con l’ultima estensione confermata per tutto il 2025. Sebbene consenta un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, comporta generalmente una riduzione dell’importo della pensione rispetto a quella calcolata con il sistema misto o retributivo.

Come funziona

Il funzionamento dell’Opzione Donna si basa su due elementi fondamentali:

  1. Requisiti anagrafici e contributivi: per poter accedere alla pensione anticipata, le lavoratrici devono raggiungere una determinata età e un numero minimo di anni di contributi.
  2. Calcolo contributivo della pensione: scegliendo l’Opzione Donna, la pensione viene calcolata interamente con il metodo contributivo, indipendentemente dall’anzianità maturata con il sistema retributivo. Questo comporta una decurtazione dell’importo pensionistico rispetto a quello previsto con il sistema misto.

A chi spetta Opzione Donna?

L’Opzione Donna è destinata alle lavoratrici dipendenti, autonome e iscritte alla gestione separata dell’INPS che soddisfano specifici requisiti anagrafici e contributivi. Tuttavia, con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 e confermate per il 2025, l’accesso è stato ristretto ad alcune categorie di lavoratrici che si trovano in condizioni particolari.

Categorie beneficiarie nel 2025

  1. Lavoratrici caregiver: donne che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
  2. Lavoratrici con invalidità: donne con una invalidità civile pari o superiore al 74%.
  3. Lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi: donne licenziate o lavoratrici dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi presso il Ministero del Lavoro. Per questa categoria l’accesso è consentito a 59 anni anche in assenza di figli, sempre con 35 anni di contributi.

Requisiti per accedere a Opzione Donna 2025

I requisiti per beneficiare dell’Opzione Donna sono stati modificati nel corso degli anni. Per il 2025, le condizioni da rispettare sono le seguenti:

Età anagrafica:

  • 61 anni di età anagrafica per le lavoratrici senza figli;
  • 60 anni per le lavoratrici con un figlio;
  • 59 anni per le lavoratrici con due o più figli.

La riduzione di un anno per ciascun figlio è prevista fino a un massimo di due anni (quindi possibilità di accesso ha inizio a 59 anni).

Contributi versati:

  • 35 anni di contributi minimi entro il 31 dicembre 2024.

Finestra mobile:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti.
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Come fare domanda

La domanda per accedere all’Opzione Donna deve essere presentata all’INPS attraverso i canali ufficiali:

  1. Online: tramite il portale INPS accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.
  2. Patronato: rivolgendosi a un CAF o a un patronato per assistenza nella compilazione e invio della domanda.
  3. Contact Center INPS: telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da rete mobile).

È fondamentale assicurarsi che i contributi risultino correttamente accreditati nel proprio estratto conto contributivo prima di inoltrare la richiesta.

Novità 2025 per Opzione Donna

La legge di bilancio 2025 ha confermato l’Opzione Donna con le stesse regole già in vigore, ma sono stati introdotti alcuni chiarimenti e perfezionamenti:

  1. Estensione della platea: pur mantenendo le restrizioni, il governo ha previsto una semplificazione delle procedure per le lavoratrici che rientrano nelle categorie dei caregiver e delle dipendenti di aziende in crisi.
  2. Verifica semplificata dellinvalidità: le procedure per il riconoscimento dell’invalidità pari o superiore al 74% sono state snellite, riducendo i tempi di attesa per le lavoratrici che intendono accedere al beneficio.
  3. Aumento del monitoraggio delle domande: l’INPS ha introdotto un sistema di monitoraggio più rigoroso per evitare abusi e garantire che i beneficiari rispettino i requisiti previsti.

Opzione Donna conviene?

L’Opzione Donna rappresenta una possibilità concreta di pensionamento anticipato per molte lavoratrici che si trovano in condizioni di difficoltà o con carriere lunghe. Tuttavia, è importante considerare attentamente le conseguenze economiche della scelta, poiché il calcolo contributivo comporta una riduzione dell’importo della pensione.

Prima di decidere di aderire all’Opzione Donna, è consigliabile simulare limporto dellassegno pensionistico utilizzando i servizi messi a disposizione dall’INPS o rivolgendosi a un consulente previdenziale per valutare l’impatto economico a lungo termine.

Con la conferma della misura fino al 31 dicembre 2025, le lavoratrici interessate hanno tempo per valutare e presentare domanda, tenendo conto delle proprie esigenze personali e professionali.

 

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consulente red

Consulente RED: il nuovo servizio INPS per i pensionati Consulente RED è il nuovo servizio messo a disposizione online dall'INPS: un assistente virtuale che supporta nella consultazione dei dati

Consulente RED: online il nuovo servizio

Consulente RED è il nuovo servizio INPS dedicato ai pensionati. Online da qualche giorno, consente di consultare i dati reddituali rilevanti utilizzati dall’istituto per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito erogate provvisoriamente in via anticipata, a partire dai redditi relativi all’anno di imposta 2022.

Come funziona il servizio

Con il messaggio n. 525 dell’11 febbraio 2025, l’INPS ha descritto le caratteristiche del servizio, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mette a disposizione un assistente virtuale in grado di supportare l’utente nella consultazione dei dati.

Come accedere al servizio

È possibile accedere al servizio tramite la pagina Consulente RED o l’area personale MyINPS. In alternativa, i pensionati possono ricevere assistenza dai patronati, che devono essere prima autorizzati tramite un mandato firmato digitalmente.

 

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legittimo il "raffreddamento"

Legittimo il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni Per la Corte Costituzionale è legittimo il "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio per il 2023

Rivalutazione automatica pensioni e raffreddamento

Legittimo il “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. La legge, infatti, nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici. E’ quanto ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19/2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Legittimo il “raffreddamento”

Secondo la Corte, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione.

“Le scelte del legislatore – afferma il giudice delle leggi – risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti”.

quota 103

Quota 103 Quota 103: cos’è, quali requisiti servono, come funziona la pensione flessibile anticipata nel 2025 e come fare domanda

Cos’è Quota 103

Quota 103 rappresenta una delle principali misure di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai lavoratori prossimi alla pensione. Grazie a questo strumento, è possibile accedere alla pensione prima dell’età prevista dalla pensione di vecchiaia standard, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti anagrafici e contributivi.

Tale regime consente ai lavoratori di andare in pensione una volta raggiunta la somma di 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il sistema prende il nome proprio dalla somma dei due requisiti, che devono essere entrambi soddisfatti per poter accedere al trattamento pensionistico.

Questa misura si inserisce nella scia di altre forme di pensionamento anticipato, come Quota 100 e Quota 102, ma offre condizioni leggermente più favorevoli, permettendo un’uscita anticipata dal mondo del lavoro per un numero maggiore di contribuenti.

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare della Quota 103, i lavoratori devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Età anagrafica: almeno 62 anni.
  • Contributi versati: minimo 41 anni di contributi (anche non continuativi).

È importante sottolineare che non è sufficiente soddisfare uno solo dei due requisiti: entrambi devono essere raggiunti. Inoltre, il sistema prevede alcune particolarità:

  • I contributi figurativi (come quelli per disoccupazione o malattia) sono riconosciuti, ma esistono delle limitazioni per i periodi non lavorati.
  • La misura è accessibile sia ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS.

Quota 103: come funziona nel 2025

La legge di bilancio 2025 ha prorogato Quota 103, confermando così la possibilità di accedere alla pensione anticipata anche per l’anno in corso. Vediamo quindi come funziona la pensione anticipata flessibile nel 2025.

Finestre mobili

Per i lavoratori del settore privato e gli autonomi la finestra mobile è di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori del settore pubblico, la finestra si allunga a 9 mesi.

Importo dell’assegno: limiti

Il calcolo della pensione con Quota 103 prevede un tetto massimo. Per il 2025 è stato infatti confermato che l’assegno non possa superare 4 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Solo successivamente l’importo sarà ricalcolato senza limiti.

Incompatibilità con il lavoro

I beneficiari di Quota 103 non possono svolgere attività lavorative dipendenti o autonome che producano redditi superiori a 5.000 euro annui fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Come fare domanda

La domanda per la pensione anticipata con Quota 103 deve essere presentata tramite i servizi telematici dellINPS o rivolgendosi a un patronato. È necessario fornire la documentazione relativa alla propria posizione contributiva e verificare che i requisiti siano stati effettivamente raggiunti. Una volta accettata la domanda, i tempi per il primo pagamento dipendono dalla finestra mobile prevista che, come abbiamo visto, è diversa per i dipendenti pubblici e privati.

Fin quando si può andare in pensione con Quota 103

La misura di Quota 103 è stata prorogata per tutto il 2025, ma al momento non ci sono certezze su unulteriore estensione oltre questa data. La scadenza ufficiale è fissata al 31 dicembre 2025, termine entro il quale i lavoratori devono maturare i requisiti per poter accedere alla pensione anticipata con questa formula.

Dopo questa data, sarà necessario attendere le decisioni del governo riguardo a una possibile proroga o modifica della misura. In assenza di nuove disposizioni, i lavoratori dovranno fare riferimento alle modalità standard di pensionamento previste dal sistema previdenziale italiano.

 

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pensioni anticipate

Pensioni anticipate Inps: al via le domande telematiche Pensioni anticipate: l’Inps comunica di aver aggiornato le procedure per presentare le domande 2025 per Opzione Donna, Quota 103 e APE Social

Pensioni anticipate Inps

Al via la presentazione delle domande 2025 per le pensioni anticipate. Con il messaggio n. 502/2025, l’Inps ha comunicato di aver aggiornato le procedure online per la presentazione delle istanze per Opzione Donna 2025, Ape Social e Quota 103. Le tre forme di pensione anticipata sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024). L’Istituto ha quindi implementato il sistema di gestione delle domande e fornito le relative indicazioni operative.

Domande pensioni

Le domande telematiche di pensione anticipata Opzione donna, pensione anticipata flessibile e certificazione di Ape sociale, spiega l’Inps nel messaggio possono essere presentate direttamente dal sito internet dell’istituto, accedendo tramite SPID, CIE o eIDAS, attraverso il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, accedendo all’area tematica e, infine, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”. Oppure utilizzando i servizi offerti dai patronati o ancora contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.

 

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pensione di invalidità

Pensione di invalidità, la Cassazione chiarisce quando spetta Pensione di invalidità: la Suprema Corte stabilisce che è legittimo il riconoscimento del beneficio anche quando il soggetto è impedito a compiere i gesti quotidiani della vita

Pensione di invalidità: i chiarimenti della Cassazione

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2744/2025, ha fornito un’importante precisazione in tema di pensione di invalidità, stabilendo che è legittimo il riconoscimento del beneficio quando il soggetto è impedito a compiere i gesti quotidiani della vita.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Rovereto, all’esito di opposizione ad ATP accertava il diritto di una bambina all’indennità di accompagnamento per minorenni ex articolo 3 comma 1 legge provincia 7 del 1998, revocata all’esito di revisione amministrativa, e condannava la Provincia a pagare la prestazione nonché l’Azienda Pubblica Servizi Sanitari a riconoscere “ogni indennità erogazione o privilegio o servizio” consequenziali a detta invalidità.
Avverso tale sentenza ricorreva APSS deducendo, tra l’altro, violazione dell’articolo 2 legge 118 del 1971 e 3 legge provincia 7 del 1998, per avere la Corte territoriale trascurato che la c.t.u. richiamata non solo era relativa ad altro giudizio, ma riguardava solo la frequenza, e per avere ritenuto rilevante la mera difficoltà da parte della minore a compiere gli atti quotidiani, laddove occorreva invece l’impossibilità di compiere i detti atti quotidiani.

Il principio sancito dalla Cassazione

Per la S.C., la doglianza è infondata in quanto “il giudice – quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite
direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le
argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche”.

Per altro verso, sentenziano gli Ermellini, le considerazioni tecniche dell’altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, nel caso di specie, “non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza. La Corte espressamente dice che le patologie “incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi
sulla stessa e sui suoi familiari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta”.
Tale valutazione, “peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti – per i giudici – è del tutto da condividere, per l’importanza della funzione che veniva in questione”. Per cui il ricorso è rigettato.

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pensione sociale

Pensione sociale: incidenza sull’assegno divorzile Pensione sociale: la prestazione assistenziale riduce il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge

Pensione sociale rileva sull’assegno di divorzio

La pensione sociale è una prestazione assistenziale che aiuta chi non dispone di mezzi sufficienti per vivere. La Cassazione, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025 n. 1482, ribadisce che la pensione sociale è un elemento rilevante per valutare la condizione economica del coniuge richiedente l‘assegno divorzile.

Assegno di divorzio: richiesta di revisione

Una donna chiede la revisione dell’assegno di divorzio avviando un procedimento giudiziario. La Corte d’Appello respinge la richiesta. La situazione economica della richiedente è infatti migliorata grazie a un’eredità. La necessità di prendere in locazione di un immobile non può essere considerata una circostanza nuova, poiché già esistente al momento della sentenza sull’assegno. L’ex coniuge obbligato al versamento percepisce in ogni caso una pensione modesta e ha una figlia minore a carico. La Corte suggerisce quindi alla donna di richiedere la pensione sociale, se in possesso dei requisiti necessari.

Assegno di divorzio: necessario valutare i mutamenti

La donna impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione perché a suo dire non è stato valutato correttamente il mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti rispetto al momento in cui è stato fissato, in prima battuta, l’assegno di divorzio.

La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte d’Appello in effetti non ha analizzato in modo adeguato la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e il loro mutamento nel tempo.

La stessa inoltre non ha verificato l’esistenza di motivi tali da richiedere la modifica dell’assegno divorzile.  Per modificare l’assegno divorzile, devono esistere “giustificati motivi” che dimostrino un cambiamento significativo delle condizioni economiche degli ex coniugi. Il giudice deve effettuare una comparazione tra la situazione patrimoniale iniziale e quella attuale. Solo se le nuove circostanze alterano l’equilibrio economico stabilito, si può procedere con una modifica dell’assegno. Non è possibile considerare eventi avvenuti prima della sentenza di divorzio, poiché essa ha valore di giudicato. Il giudice non deve rideterminare l’assegno basandosi sui criteri originari, ma valutare le variazioni patrimoniali successive.

Pensione sociale: incidenza dei cambiamenti

La sussistenza dei criteri di riconoscimento dell’assegno si esamina solo dopo aver accertato il sopraggiungere di nuove circostanze. Il giudice deve verificare in che misura i cambiamenti abbiano modificato l’equilibrio economico tra gli ex coniugi. In base a questa valutazione, può adeguare l’importo dell’assegno o revocarlo, considerando anche la pensione sociale percepita dal richiedente.

Pensione sociale: riduce il bisogno di assistenza dell’ex

La Corte d’Appello dovrà riesaminare la questione confrontando la situazione economica degli ex coniugi al momento del divorzio con quella attuale e considerare tutte le loro risorse, inclusa la pensione sociale percepita dalla ricorrente. Gli Ermellini ricordano infatti che la pensione sociale rappresenta una fonte di reddito che può ridurre il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge, come espresso in una precedente ordinanza del 2021 (Cass. civ., Sez. I, ord. 5 maggio 2021 n. 11797).

 

 

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Assegno sociale In cosa consiste l'assegno sociale che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, quali requisiti servono e come fare domanda per l'assegno sociale 2025

Cos’è l’assegno sociale

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi spetta

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani e stranieri che:

  • abbiano compiuto 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • si trovino in stato di bisogno economico;
  • abbiano cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • abbiano residenza effettiva in Italia;
  • se stranieri, abbiano il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i coniugati. Non si computano ai fini della prestazione: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere; ecc.

Importo e durata assegno sociale

L’importo dell’assegno sociale per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 7.002,97 euro annui e a 14.005,94  euro, se il soggetto è coniugato.

Il pagamento della misura inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e il beneficio ha carattere provvisorio, previa verifica annuale dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza.

L’assegno, inoltre, non è soggetto alle trattenute IRPEF e viene sospeso se il beneficiario soggiorna all’estero per più di 29 giorni o revocato dopo un anno dalla sospensione.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’assegno sociale va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento Cos'è l'indennità di accompagnamento, prestazione economica erogata dall'INPS per le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua

Indennità di accompagnamento: cos’è

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS, introdotta dalla legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, destinata a supportare le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua. Questo beneficio non è vincolato al reddito e ha l’obiettivo di contribuire alle spese derivanti dalla condizione di non autosufficienza.

Come funziona l’indennità di accompagnamento

L’indennità viene corrisposta con cadenza mensile per tutto l’anno, senza alcuna sospensione, e non è soggetta a tassazione IRPEF.

L’importo aggiornato annualmente dall’INPS può variare; attualmente l’importo rivalutato dall’Inps nel 2025 è pari a 542,02 euro.

Il beneficio, in via sperimentale nel 2025, viene assorbito per il periodo sperimentale 2025-2026 dalla prestazione universale (cosiddetto bonus anziani) erogata agli anziani non autosufficienti e già titolari di indennità di accompagnamento.

A chi spetta l’indennità di accompagnamento

L’indennità è destinata a:

  • Cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia;
  • Persone che abbiano ricevuto il riconoscimento di invalidità totale (100%) e che necessitano di assistenza continua per compiere le attività quotidiane o per deambulare;
  • Indipendentemente dall’età, purché non sia soddisfatta la capacità di autonomia personale o motoria.

Non spetta invece a chi:

  • È ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche o private convenzionate per oltre 30 giorni consecutivi;
  • Non soddisfa i requisiti medico-legali richiesti dall’INPS.

L’indennità non spetta, inoltre, a chi è titolare di altre indennità simili per una invalidità riconducibile a causa di guerra, lavoro o servizio.

Domanda per l’indennità di accompagnamento

La domanda deve essere presentata online all’INPS, seguendo questi passaggi:

  • Certificato medico: Il medico curante deve inviare telematicamente all’INPS il certificato introduttivo, che descrive lo stato di salute del richiedente.
  • Domanda online: Il richiedente, o un patronato delegato, deve presentare la richiesta accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Visita medico-legale: L’INPS convocherà il richiedente per una visita presso la Commissione medico-legale, che valuterà la sussistenza dei requisiti sanitari.
  • Esito: In caso di accoglimento della domanda, l’indennità verrà erogata mensilmente, con accredito sul conto indicato dal richiedente.

La pensione non richiesta non spetta agli eredi La Cassazione afferma che in caso di liquidazione della pensione non richiesta, quest'ultima non può essere erogata agli eredi

Mancata liquidazione pensione non richiesta

La pensione non richiesta non può essere erogata agli eredi. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2297/2025, ha affermato che in materia previdenziale: in assenza di una richiesta formale di liquidazione della pensione da parte del lavoratore, il diritto alla prestazione non può essere trasmesso agli eredi.

Il caso esaminato dalla Cassazione

L’ordinanza trae origine da una controversia in cui gli eredi di un lavoratore deceduto rivendicavano il diritto alla pensione di vecchiaia maturata dal loro congiunto, deceduto prima di presentare la domanda amministrativa.

Il ricorso si fondava sulla pretesa che il diritto a percepire la pensione fosse già sorto in capo al de cuius e che, quindi, dovesse essere riconosciuto agli eredi.

La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, rigettava la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.

La questione approdava in Cassazione.

Domanda di pensione: carattere costitutivo

La Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che il legislatore ha disposto “che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna al nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva “si realizza attraverso la presentazione della domanda”, che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732).

Per cui, il diritto alla pensione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della relativa domanda da parte del titolare.

La domanda amministrativa, infatti, “condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato” e la mancata presentazione della domanda “si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento” (cfr. Cass. n. 17281/2024).

In assenza di tale richiesta, provvista dunque di carattere costitutivo, la prestazione previdenziale non entra a far parte del patrimonio del lavoratore e quindi non può essere trasmessa agli aventi causa.

Alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius, pertanto, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, “non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all’INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione”.

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