pensioni all'estero

Pensioni all’estero: addio assegni L'INPS rende nota la progressiva eliminazione della modalità di pagamento tramite assegno delle pensioni all'estero

Assegni pensioni all’estero

Addio assegni per le pensioni all’estero. Lo comunica l’INPS, con il messaggio n. 1194 del 21 marzo 2024, fornendo chiarimenti in merito al pagamento delle pensioni all’estero, proseguendo nell’iter di eliminazione delle modalità di pagamento tramite assegni e nella campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensionati residenti nei paesi europei.

Come avviene oggi il pagamento delle pensioni all’estero

Ad oggi, Citibank N.A., incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all’estero, prevede che i pagamenti siano effettuati:
  • in via ordinaria tramite accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (nella maggior parte dei paesi, Western Union);
  • in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Modulo Citibank

Tuttavia, atteso che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi a causa dei disservizi postali, o da smarrimento o danneggiamento, l’istituto rende noto che i pensionati residenti nei Paesi europei, che ricevono la pensione italiana mediante assegno di deposito non trasferibile, riceveranno da Citibank un modulo diretto all’acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati dovranno restituire tale modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con allegato documento di identità e coordinate bancarie.
In assenza del modulo compilato, il pagamento della rata di luglio 2024, avvisa l’INPS, sarà disposto a sportello presso le agenzie locali di Western Union.
contributi silenti

Contributi silenti pensione: cosa sono e come recuperarli I contributi silenti possono essere recuperati per conseguire la pensione con la ricongiunzione onerosa, la totalizzazione gratuita e il cumulo dei contributi versati

Contributi silenti: cosa sono

I contributi silenti sono rappresentati dai versamenti dei contributi previdenziali che non sono sufficienti per la maturazione della pensione presso un’unica gestione previdenziale.

Come fare per non perdere quanto versato e riuscire a costruire la propria pensione se nel corso della vita un soggetto è stato iscritto a più gestioni e casse previdenziali, ma in nessuna di queste ha raggiunto i requisiti per avere poi diritto a un trattamento pensionistico?

Come si recuperano i contributi silenti?

Alcuni enti o casse previdenziali dei professionisti riconoscono ai loro iscritti il diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati, ma insufficienti a garantire loro una pensione. Non tutti però adottano queste politiche. In questo caso il lavoratore cosa può fare per non perdere i contributi versati?

I metodi per non perdere i contributi versati e garantirsi una pensione futura sono principalmente tre:

  • la ricongiunzione onerosa;
  • la totalizzazione gratuita;
  • il cumulo dei contributi versati.

Analizziamoli singolarmente per capire come funzionano a grandi linee.

La ricongiunzione onerosa

Il primo metodo che consente di recuperare i contributi è la ricongiunzione onerosa, disciplinata dalla legge n. 29/1979.

Questo metodo è oneroso perchè richiede al lavoratore il pagamento di una somma, ossia l’onere di riscatto, a cui può provvedere ratealmente.

Si tratta di un sistema che permette al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, che nella vita è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall’INPS, di chiedere che tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, anche volontaria e figurativa, vengano ricongiunti nell’assicurazione generale obbligatoria o in quella a cui è iscritto al momento della domanda.

Questa facoltà è concessa anche ai lavoratori autonomi in presenza di determinati requisiti contributivi. Le regole per il calcolo e la misura della pensione sono quelle previste e adottate dalla Cassa presso la quale si accentra la posizione assicurativa del lavoratore.

La totalizzazione gratuita

Il secondo sistema che permette di non perdere i contributi versati, questa volta in modo gratuito, è la totalizzazione gratuita dei contributi.

Possono avvalersi di questo sistema tutti i lavoratori dipendenti, così come gli autonomi e i professionisti iscritti all’AGO, al FPLD, a forme sostitutive dell’AGO, a enti previdenziali per gli iscritti ad albi o elenchi professionali, alla gestione separata dei parasubordinati, al Fondo di previdenza per il clero e i ministri di culto non cattolici.

Ai fini della totalizzazione valgono anche i contributi versati in paese comunitari o in paesi con i quali l’Italia ha stretto convenzioni bilaterali, purché rispettino il minimale contributivo richiesto.

La domanda deve essere presentata all’ente presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione, ma se il lavoratore è iscritto a più gestioni può scegliere a chi presentarla.

Il calcolo della pensione avviene pro quota, per cui ogni gestione lo determina in base ai periodi di iscrizione maturati dal lavoratore, di norma in base al sistema di calcolo contributivo o contributivo misto. 

Cumulo dei contributi versati

Il terzo metodo, anche questo gratuito, prevede il cumulo dei contributi versati delle varie gestioni, al fine di ottenere una pensione unica che viene liquidata con il sistema contributivo.

Questo sistema vale per i lavoratori iscritti da almeno due anni all’AGO, al FLPD, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alle forme sostitutive AGO e alla gestione separata.

Il cumulo gratuito può essere utilizzato per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata, per l’inabilità e per la pensione indiretta ai superstiti, ognuna delle quali è soggetta a regole particolari.

Il lavoratore deve fare domanda per il cumulo all’ente a cui è iscritto al momento della presentazione, se però il lavoratore è iscritto a una Cassa professionale, la domanda va presentata alla gestione INPS a cui è stato iscritto in precedenza.