modello red precompilato

Modello Red Precompilato online L'INPS informa che è online il nuovo servizio RED Precompilato per confermare, integrare e o rettificare la dichiarazione reddituale

Modello RED

E’ online il nuovo servizio RED Precompilato. Lo rammenta l’INPS sul canale WhatsApp Inps per tutti.

Sul Portale INPS, informa l’istituto, “è disponibile per i pensionati la nuova Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023”.

Il modello RED, si ricorda, è il documento telematico che i percettori di pensione devono compilare per dichiarare quei redditi che risultano rilevanti ai fini del riconoscimento di alcune prestazioni economiche.

Come accedere al servizio

Il nuovo servizio, accessibile tramite la pagina “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, permette ai pensionati la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS che possono essere confermati, integrati e rettificati.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ricorda infine, l’INPS, è il 28 febbraio 2025.

Per approfondimenti collegarsi all’apposita sezione sul sito INPS

pensioni le misure

Pensioni: le misure più importanti della manovra Pensioni: la manovra conferma Ape Social, Opzione donna e Quota 103, novità invece per pensioni minime e per quelle dei residenti all’estero

Pensioni: le novità della manovra 2025

Pensioni le misure più importanti contenute nella manovra di bilancio 2025 che, nella sua versione iniziale, prima dell’esame parlamentare, prevede diverse novità in materia ma anche alcune conferme. 

Quota 103

Confermata quota 103 per chi è nel regime contributivo, ha raggiunto 62 anni di età e 41 anni di contributi. Più lunghi invece i tempi di attesa. I dipendenti privati dovranno attendere 7 mesi dalla presentazione della richiesta, i dipendenti pubblici 9 mesi.

Ape social

La manovra proroga Ape social per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni minimi di contributi. I beneficiari dovranno essere:

  • disoccupati anche a causa di un licenziamento collettivo;
  • caregiver;
  • soggetti con provata riduzione della capacità lavorativa minima del 74%;
  • lavoratori impiegati in attività gravose.

Opzione donna

L’altra proroga riguarda opzione donna, di cui potranno beneficiare le donne che abbiano compiuto almeno 61 anni di età con 35 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2024. Le richiedenti devono però rientrare in determinate categorie:

  • disoccupate anche a causa di un licenziamento collettivo;
  • dedite all’assistenza del coniuge o di un parente di primo grado affetti da handicap grave da almeno 6 mesi;
  • con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
  • lavoratrici licenziate o alle dipendenze di imprese in cui è attivo il tavolo di confronto presso l’ex Mise per gestire le crisi aziendali.

Pensioni minime: misure antinflazione

L’articolo 25 della manovra è dedicato alle pensioni minime. Esso interviene per completare gli interventi transitori finalizzati al contrasto dell’inflazione registrata negli anni 2022 e 2023.

A tal fine la manovra va a modificare il comma 310 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2023 n. 197 del 17 dicembre 2022.

Comma 310 art. 1 legge di bilancio 2025

Questo il testo di risulta in seguito alle modifiche previste: Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, di 2,2 punti percentuali per lanno 2025 e di 1,3 punti percentuali per lanno 2026.  L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, 2025 e 2026 ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. (…) Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, 2025 e 2026 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.” 

Pensione di vecchiaia: per lavoratrici con 4 o più figli

L’articolo 26 interviene sulle pensioni di vecchiaia delle lavoratrici attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n. 335/1995 La norma acquisisce così il seguente tenore letterale: Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: lett c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi nei casi di quattro o più figli.” 

Pensioni all’estero: stop perequazione automatica

L’ art. 27 della manovra prevede che, in via del tutto eccezionale, per il 2025, la rivalutazione automatica delle pensioni (art. 34 comma 1 legge n. 448/1998) non sarà riconosciuta ai pensionati che risiedono allestero e che percepiscono una pensione superiore al trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo di questi trattamenti. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.” 

Previdenza complementare

L’art. 28 modifica l’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2025, solo per raggiungere l’importo soglia mensile, in caso di opzione per la rendita, su richiesta dell’assicurato, possa essere computato insieme all’ammontare mensile della prima rata di pensione base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita delle forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.

 

Leggi anche: Legge bilancio 2025:  cosa prevede

bonus maroni busta paga

Bonus Maroni: in busta paga a novembre Bonus Maroni: a novembre l'ultima tranche di pagamento della misura rinnovata dalla legge di bilancio 2024 in busta paga

Bonus Maroni: cos’è

Il Bonus Maroni è una misura economica che prende il nome dall’ex ministro della Lega Roberto Maroni. Il trattamento è riservato ai lavoratori dipendenti che decidono di posticipare il pensionamento, anche se hanno raggiunto i requisiti per la pensione quota 103. Questo bonus si caratterizza per la previsione di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali  che sono a carico del lavoratore nella misura del 9,19% della retribuzione imponibile.

Riferimenti normativi

Il bonus Maroni, ossia l’incentivo a posticipare il momento della pensione, è stato previsto dall’articolo 1, comma 286 della legge n. 197/2022 e poi è stato rinnovato con l’ultima legge di bilancio 2024. La sua attuazione è avvenuta con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’economia del 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 – 12 maggio 2023.

Pensione Quota 103

Il Bonus Maroni, come anticipato, riguarda quei lavoratori che hanno maturato i requisiti per andare in pensione anticipatamente con Quota 103, ovvero quando la somma della loro età e degli anni di contributi versati raggiunge il numero 103. I requisiti, nello specifico, sono i seguenti::

  • aver compiuto 62 anni di età.
  • aver maturato almeno 41 anni di contributi versati.

Bonus Maroni: effetti sulla busta paga

Il Bonus Maroni produce un aumento della busta paga dei lavoratori che scelgono di continuare a lavorare  anche se di fatto hanno raggiunto i requisiti di legge necessari per la pensione quota 103. L’importo che corrisponde allo sgravio contributivo del 9,19% previsto dalla misura comporta l’incremento dello stipendio perché aumenta la retribuzione  netta.

Come fare domanda per il bonus Maroni

Per beneficiare del bonus  Maroni ci può fare domanda direttamente all’INPS, rispettando i seguenti passaggi:

  • il lavoratore deve comunicare all’INPS la volontà espressa di accedere alla misura;
  • l’INPS procede quindi con la certificazione del raggiungimento dei requisiti pensionistici e informa il datore di lavoro entro il termine di 30 giorni dalla richiesta;
  • il datore di lavoro, una volta acquisita la certificazione, si attiva per il recupero degli sgravi contributivi maturati.

Per fare domanda in modalità telematica tramite il sito dell’INPS il richiedente deve essere in possesso dello SPID, almeno di secondo livello, della Carta Nazionale dei. Servizi o della Carta di Identità elettronica 3.0.

La domanda può essere presentata nelle seguenti diverse modalità:

  • tramite il sito web ufficiale INPS: inps.it;
  • avvalendosi dei servizi messi a disposizione dai Patronati;
  • telefonando al Contact Center Integrato: al numero verde 803164 (da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile).

Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda consultare il messaggio INPS n. 2426 del 28 giugno 2023

Bonus Maroni: decorrenza

Il Bonus Maroni prevede diverse date di decorrenza diversificate per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico e a seconda della gestione, AGO o diversa:

  • 2 agosto 2024: per i lavoratori del settore privato con pensione a carico della Gestione esclusiva AGO;
  • 1° settembre 2024: per i lavoratori del settore privato con pensione a carico di una Gestione diversa dall’AGO;
  • 2 ottobre 2024: per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con pensione a carico della Gestione esclusiva AGO;
  • novembre 2024: per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con pensione a carico di una Gestione diversa.

Queste date corrispondono alle finestre temporali per accedere alla pensione Quota 103.

Bonus Maroni: vantaggi e svantaggi

La misura presenta degli evidenti aspetti negativi e positivi. I vantaggi sono rappresentati dall’aumento del salario netto del lavoratore nella misura di circa  il 10% e dall’incentivo a restare nel mondo del lavoro. Il principale svantaggio invece consiste nel calcolo della pensione sulla base dell’anzianità contributiva fino al momento in cui si è raggiunta la Quota 103 senza considerare quindi i contributi versati in seguito.

 

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cedolino della pensione

Cedolino della pensione: cos’è e come funziona Cedolino della pensione: documento che permette al pensionato di visionare la pensione mensile e conoscere i motivi di eventuali variazioni

Cedolino della pensione: il servizio INPS

Il cedolino della pensione è il documento che riporta tutta una serie di informazioni relative alla pensione che viene erogata mensilmente dall’INPS. Grazie a questo documento i pensionati possono controllare in particolare l’importo che l’INPS eroga ogni mese e, in presenza di eventuali variazioni, di conoscerne i motivi.

Contenuto del cedolino della pensione

Il cedolino della pensione è suddiviso graficamente in tre parti.

  1. Nella prima parte il documento contiene tutta una serie di informazioni di carattere generale.

In alto compare il numero della rata della pensione, la data a cui si riferisce il cedolino, l’importo in pagamento e la valuta. Il cedolino riporta poi i dati anagrafici del beneficiario e il suo codice fiscale.

Seguono le modalità di pagamento della pensione, ossia a mezzo conto corrente bancario o postale.

Il documento riporta poi i dati dell’Ufficio pagatore, seguito dallo stato del pagamento e dalla data della valuta. In ultimo compaio la categoria della pensione e il numero della prestazione.

  1. Nella seconda parte, il documento riporta invece i dati del cedolino, ossia:
  • la pensione lorda del mese di riferimento;
  • il contributo fisso EX-ONPI;
  • le trattenute IRPEF mensili sulla base delle aliquote in vigore;
  • le trattenute addizionali IRPEF regionali a debito dell’anno precedente;
  • le trattenute addizionali IRPEF comunali a debito del pensionato dell’anno precedente;
  • l’acconto dell’Addizionale IRPEF comunale;
  • l’eventuale contributo associativo del sindacato;
  • l’importo netto della pensione messo in pagamento’
  1. Nella terza e ultima parte del cedolino compare infine l’importo lordo dellIRPEF dovuta dal pensionato e le detrazioni di imposta applicate come quelle relative al lavoro, al nucleo familiare o al reddito.

Servizio Inps: come si usa

Per poter consultare il proprio cedolino mensile della pensione l’INPS ha messo a disposizione un servizio on line, disponibile 24 ore su 24, a cui si può accedere anche da un dispositivo mobile.

Nella homepage, scorrendo verso il basso, è disponibile un link che porta alla pagina descrittiva del cedolino in cui, a fondo pagina è presente l’accesso al servizio cliccando sulla voce “utilizza lo strumento”.

Cliccando su questo link compare la schermata del servizio a cui il pensionato potrà accedere previa autenticazione (SPID, PIN INPS, CIE, CNS).

Grazie alla formulazione di domande relative ai vari argomenti di interesse, il servizio consente di:

  • confrontare i cedolini;
  • visualizzare l’elenco dei vari prospetti di liquidazione;
  • gestire le deleghe sindacali;
  • vedere le comunicazioni INPS;
  • cambiare l’ufficio pagatore;
  • recuperare e stampare la certificazione unica;
  • visualizzare il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento;
  • chiedere il duplicato del libretto della pensione;
  • verificare i conguagli IRPEF;
  • gestire la cessione del Quinto;
  • recuperare gli indebiti;
  • verificare il bonus 14° e il bonus da 154 euro.

Aumentare l’importo della pensione

Dalla pagina che consente l’ accesso allo strumento del cedolino è possibile anche avvalersi di un consulente digitale per verificare se esistono le condizioni per avere diritto a prestazioni integrative per far aumentare l’importo della pensione.

Basta cliccare sulla voce “Approfondisci” contenuta nell’apposito riquadro in fondovalle pagina e si apre subito una pagina dedicata alla consulenza, dalla quale si può accedere allo strumento cliccando sulla voce “Utilizza lo strumento”. Subito si apre una pagina con una serie di domande a cui rispondere per la consulenza personalizzata sulla propria posizione pensionistica.

 

Leggi anche: Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

divieto di cumulo pensione

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo Scadenza modello RED 2024: chi deve trasmettere la dichiarazione sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: i soggetti percettori di pensione che abbiano conseguito redditi da lavoro autonomo nell’anno di riferimento devono presentare il modello RED 2024 entro il 31 ottobre 2024.

I soggetti tenuti all’invio di tale dichiarazione reddituale sono, quindi, i pensionati che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo nell’anno 2023.

Modello RED come si presenta

Per presentare la dichiarazione RED, è necessario accedere con SPID o Carta Nazionale dei Servizi al sito www.inps.it, selezionando l’apposito servizio online “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, nella sezione “Pensione e Previdenza”.

Con il modello RED il pensionato non dichiara soltanto l’ammontare dei redditi già percepiti nell’anno precedente a quello in cui viene rilasciata la dichiarazione. Deve anche indicare, in via preventiva e presuntiva, i redditi che suppone di percepire nell’anno in corso e che andrà, quindi, a dichiarare – in via consuntiva – nel RED dell’anno successivo.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, anche qualora i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente corrispondano all’importo indicato in via presuntiva nella dichiarazione dell’anno precedente, il contribuente dovrà ugualmente presentare il modello RED indicando tali importi “a consuntivo”.

In base al reddito presuntivo indicato dal pensionato, l’ente previdenziale effettua delle trattenute in via preventiva. Successivamente, se dalle risultanze della dichiarazione successiva risulta un credito in favore del pensionato, l’Inps provvede a conguagliare la differenza.

Per esempio: nel modello RED 2024, il pensionato indica “a consuntivo” i redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2023 e, in via preventiva, quelli che presume di percepire nel 2024. Se poi, nella dichiarazione presentata nel 2025, i redditi effettivamente percepiti nel 2024 risulteranno inferiori a quelli indicati in via preventiva nella precedente dichiarazione, l’Ente provvederà ad effettuare l’opportuno conguaglio.

Le regole sul divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione non vanno indicati sotto forma di importo complessivo, bensì come singoli importi per ogni tipologia di reddito, suddivisi nei vari periodi dell’anno (con un massimo di sei periodi per ogni tipologia di reddito).

Ad esempio, per una specifica tipologia di reddito va indicato il mese di inizio e quello di fine dell’attività e il relativo reddito ottenuto.

Modello RED: le sanzioni per il mancato invio

La mancata dichiarazione della situazione reddituale RED è sanzionata in modo piuttosto severo. Infatti, la disciplina del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, prevista dall’art. 10 del d.lgs. 503/1992, dispone che l’omessa presentazione telematica del modello RED è sanzionata con un importo pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi (in sostanza, l’INPS provvede a trattenere l’importo di tale sanzione dalle successive rate della pensione).

Chi sono i pensionati che devono presentare il RED?

Infine, va segnalato che, come chiarito dal recente messaggio Inps n. 3077 del 19 settembre 2024, sono esclusi dal divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
modello red

Modello RED: cos’è, a cosa serve, quando si presenta Guida al modello RED: che cos’è, quali sono i soggetti tenuti a presentarlo ed entro quando bisogna inviare il RED 2024

Che cos’è il modello RED

Il modello RED è il documento telematico che i percettori di pensione devono compilare per dichiarare quei redditi che risultano rilevanti ai fini del riconoscimento di alcune prestazioni economiche.

Vi sono, infatti, alcune prestazioni assistenziali previste dalla legge – come la maggiorazione sociale o l’integrazione del minimo della pensione – per il cui riconoscimento devono ricorrere determinati requisiti reddituali (c.d. prestazioni collegate al reddito).

Perciò, l’Inps, cioè l’ente erogatore di tali prestazioni, deve essere messo in condizioni di conoscere i redditi percepiti dal titolare di trattamento pensionistico, per valutare correttamente se questi abbia diritto a tali ulteriori prestazioni.

Quali sono i pensionati che devono presentare il modello RED?

Con il modello RED, quindi, vengono comunicati tutti quei redditi che non vengono dichiarati con le ordinarie comunicazioni annuali.

In particolare, devono compilare il modello RED:

  • i pensionati che non sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi con modello 730 o con modello Redditi PF e che siano percettori di redditi ulteriori alla pensione (es. redditi immobiliari);
  • i pensionati che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi ma che non erano tenuti a indicarvi determinati redditi, ulteriori alla pensione (es. interessi bancari), che invece influiscono sul riconoscimento o meno delle prestazioni economiche erogate dall’Inps;
  • i pensionati che percepiscono redditi che vanno dichiarati in modo diverso all’Agenzia delle Entrate (es. redditi da lavoro autonomo: al riguardo, vedi il nostro approfondimento sul Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo);
  • sono, inoltre, tenuti alla compilazione del modello RED i pensionati che hanno il coniuge o un altro familiare percettori di redditi che influiscono sulla determinazione del diritto a prestazioni erogate dall’Inps.

Chi non deve inviare il Modello Red

Di converso, non sono tenuti all’invio del modello RED i pensionati che hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi (o che non sono tenuti all’invio della stessa) e che non percepiscono ulteriori redditi, oltre a quelli dichiarati.

Come si presenta il modello RED 2024

Il modello RED si può presentare rivolgendosi a un CAF autorizzato, dove si potrà ricevere l’opportuna assistenza, oppure collegandosi in modo autonomo sul sito www.inps.it, autenticandosi con Spid o Carta Nazionale dei Servizi.

Per chi sceglie di inviare da sé il modulo, da quest’anno è possibile fare affidamento sul modello RED precompilato, che prende il posto del modello RED semplificato. In sostanza, si tratta di una funzione molto utile che permette di completare l’inserimento dei propri dati reddituali semplicemente confermando, integrando o rettificando i dati precompilati.

Scadenza modello RED: quando si deve fare il Red 2024?

L’Inps ha già comunicato, con il messaggio n. 3301 dello scorso 4 ottobre, che la scadenza per il Modello RED 2024, relativo ai redditi percepiti nel 2023, è fissata al 28 febbraio 2025.

Il mancato invio della dichiarazione, ove dovuta, può portare alla sospensione o revoca della prestazione collegata al reddito da parte dell’Inps, a seguito di successivi controlli.

ape social

Ape social: dovuta anche se non è stata percepita la Naspi L’Ape social non richiede tra i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso la fruizione concreta dell’indennità di disoccupazione

Ape social: non serve aver fruito dell’indennità di disoccupazione

L’Ape social spetta a chi, tra gli altri requisiti, si trovi in stato di disoccupazione, non rileva però che lo stesso abbia anche beneficiato della relativa indennità. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 24950/2024.

Ape sociale: l’INPS rigetta l’istanza

Una lavoratrice impugna il provvedimento con cui l’INPS le ha negato l’accesso all’APE Social a causa del mancato beneficio dell’indennità di disoccupazione (NASPI).

Il Tribunale accoglie la richiesta della lavoratrice e la Corte d’Appello conferma la decisione. Per beneficiare dell’APE sociale l’articolo 1 comma 179 della legge n. 232/2016 richiede il solo stato di disoccupazione, non l’aver beneficiato anche della relativa indennità.

Ape social e indennità di disoccupazione

L’INPS però impugna anche la decisione della Corte di Appello di fronte alla Corte di Cassazione. Per l’Istituto sostenendo l’Ape social spetta solo se il richiedente  abbia percepito l’indennità di disoccupazione.

Cassazione: per l’Ape social percezione indennità non necessaria

La Cassazione però ricorda che, per quanto riguarda la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, che è quella che va dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2023, il comma 179 precisa che possono accedere all’Ape social gli iscritti “all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata …” che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento dei 63 anni di età e alle condizioni indicate ai commi 185 e 186.

La lettera a) indica come condizione lo“stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

Dalla lettera della norma emerge che per beneficiare dell’Ape social occorre una certa distanza temporale con l’indennità di disoccupazione se questa è stata fruita concretamente. Questo non significa però che la fruizione della Naspi costituisca un presupposto per beneficiare dell’Ape social. La norma in effetti non richiede la fruizione positiva della Naspi, ma quella negativa della sua cessazione.

Principio di diritto

La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: “il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata.”

 

Leggi anche: “Ape social: la guida

Allegati

pensione anticipata

Pensione anticipata: i 35 anni di contributi effettivi non servono Pensione anticipata: la Cassazione cambia orientamento e afferma che i 35 anni di contributi effettivi non servono

Pensione anticipata e contributi effettivi

Per la pensione anticipata non servono più i 35 anni di contributi effettivi versati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in due sentenze che vanno a sovvertire il precedente orientamento giurisprudenziale. Si tratta delle decisioni n. 24916/2024 e 24952/2024, entrambe del 17 settembre 2024, che hanno posto fine a due controversie tra due lavoratrici e l’INPS.

Pensione anticipata: valore dei contributi figurativi

In entrambi i casi le lavoratrici hanno convenuto in giudizio l’INPS per chiedere di far valere, ai fini della pensione anticipata (legge Fornero- Monti n. 214/2011), anche i contributi figurativi per malattia o disoccupazione. Le autorità giudiziarie adite però hanno respinto le domande delle lavoratrici. La pensione anticipata infatti, per disposizione di legge, non permetterebbe di accreditare i contributi figurativi per disoccupazione o malattia. Le due lavoratrici hanno quindi appellato le decisioni delle Corti perché il comma 10 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, consente di conteggiare i contributi figurativi.

Cassazione: i 35 anni di contributi effettivi non servono

La Corte di Cassazione, in entrambe le cause, ricorda che il sistema pensionistico è stato modificato dalla riforma contenuta nella legge n. 214/2011. Le modifiche di questa legge hanno coinvolto anche la pensione anticipata, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva.

Il comma 10 dell’art. 24 al comma 1 recita infatti testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.”

La norma è chiara, essa cita l’anzianità contributiva e la sua durata, non specifica che deve essere effettiva.

Diversa è invece la formulazione del comma 11 dell’art. 24, il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva (…)”

La decisione dell’INPS, di rigettare le domande di pensione anticipata avanzata dalle lavoratrici, non trova quindi alcun fondamento normativo, al contrario, essa conduce alla disapplicazione della  legge.

Contributi effettivi se il primo accredito è successivo al 1° gennaio 1996

Il legislatore quando ha voluto includere tra i requisiti necessari per conseguire la pensione anticipata i soli contributi effettivi lo ha specificato. Poiché però il comma 10 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 non lo specifica, la contribuzione figurativa non può ritenersi esclusa.

La contribuzione effettiva è infatti richiesta per il lavoratore, il cui primo accredito contributivo, si verifica dopo il 1° gennaio 1996.

Con queste due sentenze la Cassazione cambia direzione rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale. La Cassazione n. 30265/2022 riteneva infatti che la riforma conservasse il requisito dei 35 anni di contributi effettivi necessari per conseguire la pensione anticipata, in totale contrasto con la lettera della legge, come evidenziato dalle due sentenze 2024.

 

Leggi anche: Pensione anticipata contributiva

 

Allegati

clausola d'oro

Clausola d’oro: i chiarimenti della Cassazione La Suprema Corte fa chiarezza sulla clausola d'oro, che stabilisce la riliquidazione della pensione, operativa fino al 31 diicembre 1997

La clausola d’oro

Con l’ordinanza della sezione lavoro n.23046/2024 la Cassazione fa chiarezza sulla cosiddetta “clausola d’oro” operativa fino al 31 dicembre 1997.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio disponeva l’applicazione, sulla pensione del dante causa del controricorrente della clausola d’oro di cui all’art. 30 del regolamento ENPI e condannava l’INPS a pagare.

L’istituto ricorreva innanzi al Palazzaccio, denunciando la violazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha bloccato meccanismi di adeguamento diversi da quello generalizzato di cui all’art. 11 D.Lgs. nr. 503 del 1992, collegato alle variazioni del costo della vita.
Secondo l’Inps, i giudici di merito, nel rideterminare il trattamento pensionistico spettante al dante causa, avrebbero disatteso al disciplina di riferimento e i principi di diritto della Corte, applicando la cd. «clausola oro» anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1997 ovvero fino al novembre 2010. Avrebbero dovuto, invece, limitare li meccanismo rivalutativo al 31 dicembre del 1997.

La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato.

L’applicazione della «clausola oro», affermano preliminarmente i giudici, “stabilisce la riliquidazione della pensione, in conseguenza di variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale) alla stregua del principio per cui essa opera anche se il nuovo inquadramento (e quindi la diversa retribuzione) è attribuito al lavoratore con provvedimento organizzativo intervenuto dopo li collocamento in quiescenza, purché il nuovo inquadramento corrisponda all’effettivo esercizio delle relative funzioni, durante il servizio”.

A tal proposito, ricorda la S.C., “la legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dal D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 11, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio. Ciò impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi delle disposizioni regolamentari, dei trattamenti pensionistici dei dipendenti e, dunque, l’operatività del meccanismo di cui di discute”.
La sentenza impugnata, invece, non si è occupata affatto del periodo in relazione al quale ha operato il sistema di adeguamento della «clausola d’oro», per cui, sentenziano da piazza Cavour, la statuizione che quantifica le differenze anche in relazione ad un periodo successivo al 31.12.1997, si pone in contrasto con la normativa indicata e con la regola iuris affermata dalla S.C.

Il ricorso pertanto è accolto e la sentenza cassata.

Allegati

prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: i chiarimenti INPS L'INPS fornisce chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012

Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’INPS con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le stesse, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione, ricorda l’istituto, è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tali informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Casi particolari

Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

  • dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
  • nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Qualora, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Procedura WEBDOM

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato, da acquisire agli atti.

 

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