oltraggio a pubblico ufficiale

Oltraggio a pubblico ufficiale Oltraggio a pubblico ufficiale: cos’è, cosa prevede l’art. 341-bis c.p., quando si configura, aspetti procedurali e giurisprudenza

Cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato previsto e punito dall’articolo 341-bis del Codice penale, introdotto per rafforzare la tutela della dignità e dell’autorevolezza degli appartenenti alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. La norma punisce chiunque, con offese o insulti, manifesti pubblicamente disprezzo nei confronti di un pubblico ufficiale, ledendo il prestigio delle istituzioni.

Normativa di riferimento: art. 341-bis c.p.

L’art. 341-bis c.p. dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa è commessa con violenza o minaccia.”

Il reato è stato reintrodotto nel 2009 con la legge n. 94/2009 “pacchetto sicurezza”, dopo essere stato abrogato nel 1999. La sua finalità consiste nel tutelare il rispetto delle istituzioni attraverso la protezione dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali.

Quando si configura il reato

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura quando sussistono contemporaneamente i determinati elementi, analizziamoli uno per uno.

Offesa allonore o al prestigio: l’offesa può avvenire con parole, gesti, espressioni o atteggiamenti che umiliano il pubblico ufficiale.

Il reato deve essere commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: l’atto deve avvenire in uno spazio accessibile a più persone (strade, piazze, uffici pubblici).

La condotta criminosa deve realizzarsi alla presenza di più persone: l’offesa cioè deve essere pubblica, ossia compresa da almeno due persone oltre il pubblico ufficiale.

L’illecito penale deve verificarsi durante o a causa delle funzioni pubbliche: il pubblico ufficiale deve essere nellesercizio delle sue funzioni o l’offesa deve derivare proprio dal suo ruolo.

Qualche esempio concreto di condotte che integrano il reato:

  • insultare un agente di polizia durante un controllo stradale;
  • offendere un medico del pronto soccorso mentre presta assistenza pubblica;
  • minacciare un vigile urbano nel momento in cui sta elevando una multa.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Lelemento oggettivo, ossia la condotta materiale del reato deve consistere in espressioni offensive, ingiuriose o minacciose rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all’offeso.

Lelemento soggettivo, ossia lintenzione del colpevole deve tradursi in un dolo generico, il soggetto deve avere cioè la consapevolezza e la volontà di offendere il prestigio del pubblico ufficiale. Non è necessario che vi sia un intento specifico di umiliare la persona, basta che l’atto sia volontario e cosciente.

Chi è il pubblico ufficiale secondo il Codice Penale

Per comprendere la qualifica della persona offesa di questo reato occorre comprendere chi è il pubblico ufficiale. A questo proposito è di aiuto la definizione fornita dall’articolo art. 357 c.p.. Questa norma definisce il pubblico ufficiale come il soggetto che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa o di certificazione o attestazione pubblica.

Sono pubblici ufficiali gli agenti di polizia, i carabinieri, i vigili urbani, gli insegnanti pubblici, i medici ospedalieri, i magistrati e i vigili del fuoco.

Procedibilità reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è procedibile dufficio, esso non necessita di querela per essere perseguito ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Pene previste per l’oltraggio a pubblico ufficiale

L’art. 341-bis c.p. prevede:

La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. L’aumento di pena è previsto nei seguenti casi:

  • se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola;
  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Il reato è estinto se prima della giudizio l’imputato ripara il danno per intero risarcendo il soggetto o l’ente a cui lo stesso appartiene.

Giurisprudenza su oltraggio a pubblico ufficiale

Riportiamo alcuni stralci di sentenze che si sono occupate del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui hanno precisato alcuni e importanti aspetti:

Cassazione n. 3079/2025: La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, modificandone la condotta tipica. Pur mantenendo il legame tra l’offesa e le funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto che l’ingiuria offenda sia l’onore che il prestigio del soggetto e che avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di più persone. Questo requisito, prima considerato un’aggravante, è ora un elemento essenziale del reato (art. 341-bis c.p.). L’offesa deve ledere sia la dignità personale del pubblico ufficiale che la sua considerazione sociale, giustificando così una tutela rafforzata rispetto ai cittadini comuni, poiché danneggia anche la reputazione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, affinché il reato sussista, è sufficiente che l’ingiuria possa essere udita dai presenti, in quanto ciò genera un disagio psicologico che può compromettere l’operato del funzionario.

Cassazione n. 33020/2024: Nel reato di oltraggio, l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire davanti ad almeno due persone, escluse quelle che assistono nell’ambito delle loro funzioni. Il requisito della pluralità di persone è soddisfatto solo dalla presenza di civili o di pubblici ufficiali che si trovino nel contesto per ragioni diverse da quelle legate all’atto d’ufficio in cui si verifica l’offesa.

Cassazione n. 211/2023: La legge tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione non solo quando l’offesa è diretta al singolo pubblico ufficiale, ma anche quando l’offesa può essere percepita da altri pubblici ufficiali presenti che in quel momento svolgono funzioni diverse da quelle della persona offesa. La condotta dell’agente, in questi casi, compromette la prestazione del PU perché disturbato da una situazione sfavorevole.

Differenza tra oltraggio, ingiuria e diffamazione

Reato Articolo c.p. Dove avviene Chi è l’offeso Procedibilità
Oltraggio a pubblico ufficiale 341-bis c.p. Luogo pubblico, davanti a più persone Pubblico ufficiale D’ufficio
Ingiuria (depenalizzata) Art. 594 c.p. (depenalizzato) In presenza della persona offesa Privato Sanzione civile
Diffamazione 595 c.p. Assente la persona offesa Chiunque Su querela

 

 

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gioco delle tre carte

Gioco delle tre carte: è azzardo e non truffa Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d'azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.)

Gioco delle tre carte: quale reato

Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d’azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.). Lo ha precisato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 43873/2024.

La vicenda

A ricorrere per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, è un uomo condannato per il reato di cui all’art. 718 cod. pen., per aver, in luogo pubblico e avendo allestito un banchetto, tenuto un gioco d’azzardo, consistito nel maneggiare delle campanelle allo scopo di far puntare denaro ai viaggiatori in transito e agli avventori del bar.

Il ricorso

Il ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze formulate con i motivi di appello, con le quali aveva rappresentato che il gioco delle tre carte o delle tre campanelle non possa essere qualificato come gioco d’azzardo connotato da aleatorietà, ma come gioco d’abilità del gestore o dello scommettitore, nè sono necessari, per la sua realizzazione, artifizi e raggiri.  Rappresenta, inoltre, di aver tenuto il banchetto ove si effettuava il gioco in modo occasionale, senza alcuna organizzazione.

Reato ex art. 718 c.p.

Per gli Ermellini, il ricorso, tuttavia, è manifestamente infondato.
In giurisprudenza, premettono, si è affermato che il gioco dei “tre campanelli” e quelli similari delle “tre tavolette” o delle “tre carte” “non configura il reato di truffa ma quello di
cui all’art. 718 cod. pen., in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige li gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell’ambito dei fatti notori, purché all’abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo (Sez. 2, n. 48159 del 17/07/2019, Rv. 277805; Sez. 3, n. 19985 del 2020)”.
Si è quindi affermato, proseguono dalla S.C., “che, in tema esercizio abusivo dell’attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa (Sez. F, n. 26321 del 02/09/2020)”.

La decisione

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si era posizionato
presso un’area di servizio, aveva allestito un banchetto amovibile su cui conduceva il gioco delle
tre campanelle, era circondato da un capannello di persone, e ha affermato che il condurre in luogo pubblico il suddetto gioco, non richiedendo la predisposizione di attività specifiche di inganno, non integri il reato di truffa ma deve considerarsi come un gioco d’azzardo in quanto il partecipe al gioco può ottenere la vincita della somma in modo del tutto aleatorio, a prescindere da ogni abilità.

Il ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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violenza sessuale

Violenza sessuale anche senza contatto fisico Violenza sessuale: per integrare il reato è sufficiente la costrizione, non occorre il contatto fisico tra reo e persona offesa

Violenza sessuale: non occorre il contatto fisico

La violenza sessuale si configura anche senza contatto fisico. L’agente lede l’autodeterminazione della vittima con violenza, minaccia o induzione. La costrizione o l’induzione a subire atti sessuali, può avvenire anche senza contatto fisico diretto. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5688/2025.

Reato “costringere” la collega ad atti di autoerotismo

Il Tribunale di primo grado ritiene un soggetto responsabile di diversi illeciti penali ai danni della persona offesa. Tra questi figurano il reato di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. Quest’ultimo reato si sarebbe configurato perché l’imputato avrebbe costretto la sua collega, un’animatrice turistica, a compiere atti di autoerotismo ripresi in un video che l’uomo avrebbe poi diffuso.

Non c’è reato se manca il contatto fisico

L’imputato nel contestare il reato di violenza sessuale, rileva la totale assenza di un contatto fisico con la persona offesa. A sua difesa l’uomo invoca l’interpretazione più restrittiva della nozione di violenza sessuale per la quale “la nozione di atti sessuali racchiude in sé i concetti di congiunzione carnale e quella di atti di libidine.”

Violenza sessuale: costrizione della libertà sessuale

La Cassazione nel rigettare il ricorso dell’imputato fornisce alcune importanti precisazioni sul reato di cui all’art. 609 bis c.p. La violenza sessuale non implica necessariamente un contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. Essa si verifica quando l’aggressore compromette la capacità della vittima di autodeterminarsi, costringendola o persuadendola a eseguire o subire azioni sessuali.

La giurisprudenza sottolinea che il contatto fisico non è un requisito essenziale per la configurazione del reato. Ciò che conta è il coinvolgimento fisico della vittima, obbligata o indotta a partecipare o subire atti sessuali contro la sua volontà.La protezione della libertà sessuale individuale è l’interesse giuridico in questione. La violenza si manifesta attraverso qualsiasi atto che comprometta questa libertà, sia esso caratterizzato da un contatto diretto fisico oppure no.

L’aspetto psicologico del reato risiede nella consapevolezza e volontà di compiere un atto che invade e danneggia la libertà sessuale della vittima. Non è necessario che l’aggressore agisca con lo scopo di soddisfare i propri desideri sessuali; possono esserci diversi obiettivi, come la violenza fisica, l’umiliazione morale o il disprezzo pubblico.

La minaccia di divulgare immagini intime, ad esempio, può configurare il reato di violenza sessuale se si costringe la vittima a eseguire atti di autoerotismo. In questo caso, la libertà sessuale della vittima risulta violata, indipendentemente dalla presenza fisica o virtuale dell’aggressore.

La definizione di “atto sessuale” è oggettiva e non dipende dalle intenzioni dell’aggressore. È sufficiente che l’atto sia oggettivamente in grado di compromettere la libertà sessuale della vittima.

 

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decreto penale di condanna

Decreto penale di condanna Cos’è il decreto penale di condanna, qual è la normativa di riferimento, come funziona e come si può fare opposizione

Cos’è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale previsto dal codice di procedura penale italiano, che consente di definire rapidamente procedimenti per reati di minore gravità senza ricorrere a un processo ordinario. Questo strumento mira a ridurre il carico di lavoro dei tribunali e accelerare i tempi della giustizia penale.

Normativa di riferimento

La disciplina di questo istituto è contenuta negli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale. Con la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), sono state introdotte importanti modifiche al procedimento.

  • un termine di tempo più ampio al Pm per la richiesta di decreto penale di condanna a partire dalla data di iscrizione del soggetto ritenuto responsabile del reato;
  • la possibilità di convertire la pena detentiva prevista per il reato in lavoro di pubblica utilità;
  • la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza formulare l’atto di opposizione;
  • la previsione che il decreto penale di condanna debba contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa e l’avviso di poter effettuare il pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta di 1/5 entro 15 giorni dalla notifica del decreto, rinunciando all’opposizione.

Come funziona il decreto penale di condanna

Il decreto può essere richiesto dal pubblico ministero quando ritiene che le prove raccolte siano sufficienti per una condanna e che il reato sia punibile con una pena pecuniaria o una pena detentiva sostituibile con una pena pecuniaria.

La procedura tipica di emissione del decreto penale di condanna passa attraverso fasi determinate.

  • Richiesta del pubblico ministero: il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari (GIP) la richiesta di emissione del decreto, corredata dalle prove.
  • Emissione del decreto: se il GIP ritiene fondata la richiesta, emette il decreto penale di condanna, che viene notificato all’
  • Notifica e termine per l’opposizione: l’imputato ha 15 giorni dalla notifica per presentare opposizione.

Quando viene emesso

Il decreto penale di condanna è emesso in caso di reati di minore entità, come ad esempio:

  • guida in stato di ebbrezza;
  • lesioni personali lievi;
  • reati contro il patrimonio di modesta entità;
  • violazioni amministrative con rilevanza penale.

L’emissione è subordinata alla presenza di prove evidenti e all’assenza di necessità di ulteriori accertamenti.

Opposizione al decreto penale di condanna

L’imputato che riceve un decreto penale di condanna ha la possibilità di opporsi entro 15 giorni dalla notifica. L’opposizione comporta:

  • Richiesta di giudizio ordinario: l’imputato può chiedere di essere giudicato con il rito ordinario o con rito abbreviato.
  • Richiesta di patteggiamento: l’imputato può chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
  • Decisione del giudice: il giudice fissa l’udienza per valutare il caso solo nei casi in cui l’imputato si opponga al decreto penale, negli altri casi il contraddittorio con l’imputato non sussiste.

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di presentare l’opposizione anche in via telematica, semplificando le procedure.

Giurisprudenza decreto penale

La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse questioni relative a questo istituto, chiarendo le modalità e i limiti del procedimento:

Cassazione 2773/2025:  Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo l’emissione del decreto penale di condanna, respinge la richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, senza disporre il giudizio immediato, risulta anomalo alla luce della normativa introdotta dall’art. 28 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Corte Costituzionale n. 209/2024:   infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale dopo aver respinto la precedente per inadeguatezza della pena indicata dal pubblico ministero.

Cassazione 138/2016: in caso di richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna, l’onere dell’istante si limita ad allegare le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento notificato. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla L. n. 67/2014, deve verificare se l’interessato abbia effettivamente ignorato la notifica. Se permane un’incertezza oggettiva sulla tempestiva conoscenza del decreto e l’istante ha adempiuto al proprio onere, il giudice deve concedere la restituzione nel termine.

 

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mae

MAE: la protezione internazionale non è un ostacolo assoluto Il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo

Mae e protezione internazionale

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5793/2025, ha stabilito un principio di rilievo in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) e protezione internazionale. Secondo i giudici di legittimità, il riconoscimento della protezione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea non impedisce la consegna del cittadino straniero a un altro Stato membro che abbia emesso un regolare mandato d’arresto europeo.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dalla richiesta di consegna da parte della procura di Salonicco (Grecia) di un cittadino straniero residente in Italia, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso per il reato di tentato furto. L’uomo, tuttavia, aveva ottenuto in Italia lo status di rifugiato richiedente asilo politico e lavorava in Italia come aiuto cuoco. Da qui il ricorso al Palazzaccio, dove la difesa lamentava che la Corte di appello aveva negato lo status di rifugiato benchè dal permesso di soggiorno risultasse la richiesta di asilo politico. Inoltre, rappresentava che poichè l’uomo risiedeva e lavorava in Italia sussistevano “le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna” per il suo interesse a che la pena fosse eseguita in Italia.

Protezione internazionale e MAE

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

A prescindere dalla carenza o meno della prova dello stato di rifugiato richiedente asilo politico deve rammentarsi, osservano i giudici, “che essendo il mandato d’arresto europeo un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all’interno dell’area territoriale propria dell’Unione, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69”.

Non refoulement

Invero, “il rilievo che il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo è palesemente infondato, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del ‘non refoulement’ riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri (Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021)”.

MAE: presupposti del rifiuto

Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza la S.C. rileva l’assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale.
Al riguardo, osservano da piazza Cavour “che anche dopo la modifica dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 1 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato. La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che al Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno”.
In altri termini, “solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.”.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

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malversazione a danno

Malversazione a danno dello Stato Il reato di malversazione a danno dello Stato: normativa, caratteristiche, aspetti procedurali e giurisprudenza

Malversazione a danno dello Stato: in cosa consiste

Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316-bis del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, avendo ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, utilizza tali risorse per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi. Si tratta di un illecito che mira a tutelare l’integrità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

Quando viene integrato il reato di malversazione?

Il reato si integra quando:

  1. Erogazione di fondi pubblici: il soggetto riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
  2. Destinazione illecita: le risorse ricevute vengono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dai bandi o dai contratti di concessione;
  3. Assenza di restituzione: il mancato utilizzo conforme delle somme non è accompagnato dalla restituzione dei fondi.

Non è necessario che il comportamento abbia causato un danno economico all’amministrazione pubblica; è sufficiente l’uso difforme rispetto alle finalità stabilite.

Come viene punita la malversazione

L’art. 316-bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque commetta il reato. La pena può variare in base alla gravità del fatto e alla quantità di risorse indebitamente utilizzate. In alcuni casi, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici.

Aspetti procedurali del reato di malversazione

  • Competenza: la competenza per il giudizio è generalmente del tribunale ordinario.
  • Indagini preliminari: le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica, con il supporto della Guardia di Finanza per le verifiche contabili.
  • Prescrizione: il reato di malversazione si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.
  • Restituzione e attenuanti: la restituzione spontanea delle somme può costituire una circostanza attenuante, riducendo la pena.

Giurisprudenza malversazione

La giurisprudenza italiana ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 316-bis c.p.:

Cassazione n. 3770/2025: “con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.:

  • le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
  • al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dall’imputato che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.”

Cassazione n. 11732/2024: Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio per cui i fondi sono stati erogati. Tuttavia, può consumarsi anche prima, qualora risulti impossibile destinare le risorse alla finalità pubblica prevista, ad esempio a causa della violazione di vincoli o condizioni ulteriori, la cui inosservanza comprometta irrimediabilmente la tutela garantita dalla norma.

Cassazione n. 23927/2023: il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell’omessa destinazione delle somme ricevute agli scopi previsti, distinguendosi così dalla truffa aggravata, che si configura quando l’ottenimento dei fondi avviene inducendo in errore l’ente erogatore mediante artifici o raggiri.

 

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interrogatorio di garanzia

Interrogatorio di garanzia L'interrogatorio di garanzia: cos’è qual è la normativa, come si svolge la procedura e quali sono le finalità

Cos’è l’interrogatorio di garanzia?

L’interrogatorio di garanzia è un istituto di procedura penale finalizzato a garantire i diritti della persona sottoposta a misura cautelare personale. Questo strumento è fondamentale per assicurare che l’indagato sia informato delle accuse a suo carico e abbia la possibilità di difendersi sin dalle fasi iniziali del procedimento penale.

Normativa di riferimento

L’interrogatorio di garanzia è disciplinato dall’art. 294 c.p.p., che stabilisce le modalità e i tempi entro cui deve essere effettuato. La normativa prevede che l’interrogatorio venga svolto dal giudice entro cinque giorni dall’esecuzione della misura cautelare, salvo proroghe giustificate da particolari esigenze.

Con la riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), sono state introdotte modifiche volte a rafforzare le garanzie difensive, migliorando la trasparenza e l’efficacia del procedimento. L’interrogatorio può oggi svolgersi a distanza se il difensore o la persona sottoposta alla misura cautelare ne facciano richiesta. Il nuovo comma 6 bis invece prevede che l’interrogatorio possa essere documentato anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, in caso di indisponibilità, con mezzi di riproduzione fonografica.

Come si procede all’interrogatorio di garanzia?

  1. Notifica della misura cautelare: l’indagato riceve la notifica della misura cautelare e viene informato del diritto di essere assistito da un difensore.
  2. Fissazione dell’interrogatorio: il giudice fissa l’interrogatorio entro cinque giorni dall’inizio della esecuzione della custodia, salvo proroghe.
  3. Svolgimento dell’interrogatorio: durante l’interrogatorio, il giudice illustra all’indagato le ragioni della misura cautelare e ascolta le sue dichiarazioni.
  4. Presenza del difensore: l’indagato ha il diritto di essere assistito dal proprio difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.

Svolgimento dell’interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio si svolge in presenza del giudice, del pubblico ministero e del difensore dell’indagato. Il giudice informa l’indagato dei fatti contestati e delle prove raccolte, garantendo il diritto di replica. L’indagato può scegliere di rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Finalità e modalità dell’interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia realizza precise finalità:

  • informare l’indagato delle accuse e delle prove raccolte;
  • consentire la difesa dell’indagato sin dalle prime fasi del procedimento;
  • verificare la legittimità della misura cautelare adottata;
  • valutare eventuali richieste di revoca o modifica della misura cautelare.

Le modalità dell’interrogatorio sono disciplinate dagli articoli 64 e 65 c.p.c Esse prevedono, tra l’altro, il divieto di utilizzare metodi o tecniche capaci di influenzare la libertà, di alterare il ricorso o la capacità di valutazione dei fatti da parte dell’interrogato.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha chiarito vari aspetti dell’interrogatorio di garanzia.

  • Cassazione n. 2241/2025: la brevità del termine tra la notifica dell’avviso di deposito e l’interrogatorio di garanzia non determina nullità, poiché prevale l’interesse a un immediato contatto tra indagato e giudice per verificare i presupposti della misura cautelare. Le esigenze difensive possono essere tutelate con un’istanza di differimento entro cinque giorni o con richiesta di revoca per inefficacia dell’ La congruità del termine va valutata considerando la presenza del difensore e la possibilità di un’adeguata assistenza, tenendo conto di distanza, mezzi di comunicazione e tempi di esame degli atti.
  • Cassazione n. 29330/2024: richiamo il principio sancito dalla SU n. 15069/2023, ossia che “la traduzione dell’ordinanza cautelare è essenziale all’esercizio delle prerogative difensive del soggetto alloglotta che non conosce la lingua italiana. La comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale costituisce, infatti, una condizione preliminare all’esercizio di queste prerogative e tale comprensione «presuppone la conoscenza linguistica, diretta o mediata da un interprete, delle accuse» (pag. 16 della motivazione). Secondo il supremo Collegio – che richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 – solo in questo modo è possibile assicurare «una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa.”
  • Cassazione n. 42638/2023: La nuova disciplina, nel prevedere l’interrogatorio “a distanza”, richiede in primo luogo la previa richiesta dell’interessato e la successiva autorizzazione del giudice. La previa richiesta di parte, in virtù del richiamo che il comma quinto opera al comma quarto del medesimo articolo, appare quindi un requisito necessario affinché il giudice piuttosto che procedere alla delega dell’interrogatorio, assuma l’interrogatorio attraverso il video collegamento.”

 

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il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo Il sequestro preventivo nel codice di procedura penale: disciplina, revoca e differenze con il sequestro conservativo

Cos’è il sequestro preventivo e come funziona

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disciplinata dagli articoli 321-323 del codice di procedura penale. La sua funzione principale è impedire che la disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, oppure agevolare la commissione di altri reati.

Secondo l’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo può essere disposto dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, quando vi è il fondato timore che il bene oggetto del provvedimento possa essere utilizzato per fini illeciti. Il provvedimento deve essere motivato e indicare con precisione le ragioni che giustificano la misura.

La revoca del sequestro

Il sequestro preventivo può essere revocato o modificato quando vengono meno i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione. L’art. 324 c.p.p. stabilisce che la revoca può essere richiesta dalla parte interessata in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al giudice che ha emesso il provvedimento. Il giudice può decidere di revocare o modificare la misura se ritiene che non sussistano più le condizioni di pericolo per la commissione di reati o per la conservazione dello stato di fatto che ha giustificato il sequestro.

La conversione del sequestro preventivo

In alcuni casi, il sequestro preventivo può essere convertito in altre misure. Ad esempio, se il bene sequestrato è un immobile utilizzato per attività illecite, il giudice può disporre il suo affidamento a un amministratore giudiziario affinché ne garantisca un uso lecito.

Un altro caso di conversione si verifica quando il sequestro viene tramutato in confisca in caso di condanna definitiva, come previsto dall’art. 240-bis c.p. in materia di confisca allargata per reati di particolare gravità.

I mezzi di impugnazione

Contro il decreto di sequestro preventivo sono ammessi diversi mezzi di impugnazione:

  • Riesame (art. 324 c.p.p.): può essere richiesto dalla persona interessata entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento. Il Tribunale del riesame può confermare, revocare o modificare il sequestro.
  • Ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.): può essere proposto per violazione di legge contro l’ordinanza del Tribunale del riesame.

Differenze tra sequestro preventivo e conservativo

Il sequestro preventivo non deve essere confuso con il sequestro conservativo, previsto dall’art. 316 c.p.p. Quest’ultimo ha una finalità patrimoniale ed è diretto a garantire l’eventuale risarcimento del danno o il pagamento di sanzioni pecuniarie derivanti dal reato.

Le principali differenze tra i due istituti sono:

  • Finalità: il sequestro preventivo mira a impedire la prosecuzione o l’aggravamento del reato, mentre il sequestro conservativo tutela il credito dello Stato o della parte civile.
  • Presupposti: si basa sul pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze; il sequestro conservativo, invece, richiede il rischio che l’imputato possa sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle obbligazioni risarcitorie.
  • Effetti: è una misura cautelare reale, mentre il sequestro conservativo è una misura a tutela di un credito.
mandato d'arresto europeo

Mandato d’arresto europeo (MAE) Cos’è il mandato d’arresto europeo, quando si usa, qual è la procedura e quali sono i possibili motivi di rifiuto del MAE 

Cos’è il mandato d’arresto europeo

Il mandato darresto europeo (MAE) è uno strumento giuridico creato per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia penale. Introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE, esso mira a garantire un meccanismo rapido e semplificato per la consegna di persone accusate o condannate di reati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e in quali casi è possibile rifiutare l’esecuzione del MAE.

Quando può essere utilizzato il MAE

Il mandato d’arresto europeo è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea per richiedere l’arresto e la consegna di una persona che si trovi in un altro Stato membro. Può essere utilizzato sia per procedere nei confronti di un indagato in fase di accertamento del reato sia per eseguire una sentenza di condanna definitiva.

Il MAE ha sostituito i tradizionali strumenti di estradizione all’interno dell’Unione, eliminando ostacoli burocratici e abbreviando i tempi necessari per la consegna del soggetto ricercato. Il principio fondamentale su cui si basa è quello del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, che garantisce una maggiore efficienza nella lotta contro il crimine transfrontaliero.

Qual è la procedura per il mandato d’arresto europeo?

La procedura del mandato d’arresto europeo è articolata in diverse fasi, tutte disciplinate da norme comuni che si applicano in ogni Stato membro. Ecco i principali passaggi:

  1. Emissione del MAE: il mandato è emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, che lo trasmette tramite il Sistema Informativo Schengen (SIS) o altri canali come l’Interpol o la Rete Giudiziaria Europea.
  2. Arresto e notifica: una volta individuata la persona ricercata, le autorità dello Stato di esecuzione procedono all’arresto e notificano il MAE all’
  3. Convalida dellarresto e audizione: la persona arrestata viene presentata a un giudice nello Stato di esecuzione, il quale verifica i requisiti formali del MAE e garantisce che i diritti fondamentali della persona siano rispettati.
  4. Decisione sullesecuzione: il giudice dello Stato di esecuzione decide se accogliere o rifiutare il mandato d’arresto, considerando le condizioni previste dalla normativa UE e dal diritto nazionale.
  5. Consegna: se il MAE viene accettato, la persona è consegnata alle autorità dello Stato richiedente entro un termine massimo di 60 giorni dall’ In caso di ricorso, il termine può estendersi a 90 giorni.

Quando si può rifiutare il mandato d’arresto europeo

Nonostante la natura vincolante del MAE, ci sono situazioni in cui lo Stato di esecuzione può o deve rifiutare l’esecuzione del mandato. I principali motivi di rifiuto possono essere quindi obbligatori e facoltativi.

Motivi obbligatori

  • La persona è già stata giudicata in via definitiva per lo stesso reato in uno Stato membro (principio del ne bis in idem).
  • Il reato oggetto del MAE non è punibile nello Stato di esecuzione per amnistia.
  • Il soggetto è minorenne e, secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, non può essere considerato penalmente responsabile.

Motivi facoltativi

  • Nel paese di esecuzione il fatto che è alla base del mandato di arresto non è reato
  • Azione penale in corso nel paese di esecuzione
  • Azione penale o pena prescritte.
  • Sentenza definitiva di uno Stato terzo.

Il MAE può essere rifiutato anche se esistono fondati motivi per ritenere che la persona rischi trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, come previsto dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

MAE: il manuale dell’Unione Europea

La Commissione europea ha reso disponibile un Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, concepito per agevolare e rendere più efficienti le attività quotidiane delle autorità giudiziarie coinvolte. Questo strumento fornisce indicazioni pratiche e dettagliate sulle varie fasi procedurali legate all’emissione e all’esecuzione del MAE. Inoltre, il manuale include un’ampia analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, offrendo chiarimenti su specifiche disposizioni contenute nella decisione quadro relativa al MAE.

 

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sequestro del coniuge

Sequestro del coniuge: ok alla procedibilità d’ufficio Per la Consulta non è in contrasto con la Costituzione la procedibilità d'ufficio del sequestro di persona in danno del coniuge

Sequestro del coniuge e procedibilità del reato

Sequestro del coniuge: non è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta della “riforma Cartabia” di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona, quando sia commesso in danno del proprio coniuge. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 9/2025, ritenendo non fondata la questione sollevata dal Gup del Tribunale di Grosseto.

La qlc

Il giudice doveva decidere della responsabilità di un uomo che aveva aggredito la propria moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei. Per la ricostruzione del pm, l’imputato avrebbe puntato una pistola contro di loro, costringendoli a entrare nella casa del nuovo compagno. Qui avrebbe chiuso la porta alle proprie spalle, minacciando entrambi di morte e colpendoli alla testa con il proprio casco. La donna e il compagno avevano rimesso la querela presentata contro l’imputato, che nel frattempo aveva risarcito loro i danni.

Tuttavia, la remissione della querela non aveva prodotto effetto, tra l’altro, rispetto al reato di sequestro di persona commesso in danno della moglie dell’imputato. Mentre, infatti, il decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) ha reso in via generale il sequestro di persona procedibile a querela di parte, la procedibilità d’ufficio è stata mantenuta in una serie di ipotesi aggravate, tra cui quella di specie.

Il GUP di Grosseto aveva, quindi, chiesto che tale disciplina fosse dichiarata incostituzionale. Secondo il giudice, le ragioni che hanno indotto il legislatore del 2022 a subordinare la punibilità del sequestro di persona alla querela della persona offesa varrebbero a maggior ragione nell’ipotesi in cui autore e vittima siano uniti in matrimonio. E ciò anche a garanzia del valore dell’unità familiare, riconosciuto come tale dall’articolo 29 Cost.

La decisione della Consulta

La Corte non ha condiviso questa prospettazione. La Consulta ha sottolineato che il legislatore ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio di alcune ipotesi aggravate di sequestro di persona in cui vi siano particolari esigenze di tutela della vittima nelle relazioni familiari. Nell’ambito di queste relazioni esiste un concreto rischio che i soggetti più vulnerabili siano esposti a pressioni indebite, affinché non presentino querela o la rimettano.

Proprio per tale ragione, ha affermato la Corte, “la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia nel 2013, vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della parte i procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro questa tipologia di persone offese”. E stabilisce “che il processo penale debba continuare anche quando la vittima ritiri la propria denuncia”.

“L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare – ha concluso il giudice delle leggi – non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte”.