ordine carcerazione

Ordine di carcerazione: cos’è e come funziona L’ordine di carcerazione è il provvedimento con cui il PM dispone la carcerazione di un soggetto condannato, ma non detenuto 

Ordine di carcerazione: definizione

L’ordine di carcerazione è un provvedimento di competenza del Pubblico Ministero. L’articolo 656 c.p.p al comma 1 dispone infatti che quando una sentenza di condanna deve essere eseguita il PM emette un ordine di esecuzione con cui dispone la carcerazione del condannato, se non ancora detenuto. Qualora il condannato si trovi già in stato di detenzione l’ordine di esecuzione viene comunicato al Ministero della Giustizia e notificato all’interessato.

Contenuto dell’ordine di carcerazione

Il comma 3 dell’articolo 656 c.p.p stabilisce il contenuto dell’ordine di carcerazione, che deve essere notificato sia al condannato che al suo difensore. Il provvedimento deve contenere in particolare i seguenti dati:

  • le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e qualsiasi altra informazione utile a identificarla;
  • l’imputazione;
  • il dispositivo del provvedimento di condanna e le disposizioni necessarie a darvi esecuzione;
  • l’avviso al condannato che ha il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
  • l’avviso al condannato (se il processo si è svolto in sua assenza) del diritto di chiedere, entro 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, la restituzione dei termini per poter impugnare la decisione o chiedere la rescissione del giudicato.

Ordine di carcerazione per madre di figli minori

Qualora l’ordine di esecuzione venga emanato nei confronti di una madre con figli minori il provvedimento stesso deve essere comunicato anche al Procuratore della Repubblica che opera presso il Tribunale dei Minorenni che ha la competenza nel luogo in cui deve essere eseguita la sentenza.

Modalità di esecuzione dell’ordine di carcerazione

Il comma 4 dell’articolo 656 c.p.p, per quanto riguarda  le modalità di esecuzione dell’ordine di carcerazione, rinvia all’art. 277 c.p.p. La norma, prevista per le misure cautelari, ma estensibile anche all’ordine di carcerazione, stabilisce che l’esecuzione debba avvenire nel rispetto della salvaguardia dei diritti della persona che vi è sottoposta. L’esercizio dei diritti della persona però non deve essere incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Liberazione anticipata

Quando il PM deve emettere l’ordine di carcerazione deve prima effettuare dei controlli.

Qualora il PM rilevi che il soggetto nei cui confronti si deve eseguire l’ordine  di carcerazione, tranne che in casi particolari, computando le detrazioni di cui all’art. 54 Legge n. 354/1975 (che vengono applicate se il detenuto partecipi all’opera di rieducazione), debba ancora scontare una pena detentiva di 4, 5 e 6 anni nei casi e per i reati indicati nel comma 5 dell’art. 656 c.p.p, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena fungibile, trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza. Quest’ultimo, in presenza di presupposti di legge, provvede con ordinanza alla liberazione anticipata del soggetto. Il PM può trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la decisione sulla libertà anticipata anche se il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere.

Detenzione domiciliare: in quali casi?

Il PM, prima di emettere l’ordine di esecuzione può chiedere al Magistrato di Sorveglianza di disporre in via provvisoria, fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, la detenzione domiciliare se:

  • il condannato ha un’età pari o superiore a 70 anni e la pena residua da espiare è compresa tra i due e i 4 anni,
  • il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Sospensione dell’esecuzione

Il PM, tranne che in casi particolari, se rileva che la pena detentiva da applicare al condannato, anche come residuo di una pena maggiore non supera i 3, 4 e 6 anni, nei casi specificati dal comma 5 dell’art. 656 c.p.p, può sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione.  Se però il condannato si trova agli arresti domiciliari, in presenza dei presupposti specificati dal comma 10, il PM può chiedere al Tribunale di Sorveglianza di applicare una misura alternativa alla detenzione (articolo 47, 47 ter e 50 comma 1 legge n. 354/1975).

 

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Decreto Sicurezza 2024: cosa prevede Il decreto sicurezza, approvato dalla Camera, interviene sul codice penale e prevede novità per detenuti e istituti penitenziari

Decreto sicurezza: novità per detenuti, personale e vittime di usura

Il decreto sicurezza così ribattezzato perché contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è stato approvato il 19 settembre 2024 dall’assemblea di Montecitorio con 162 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti.

Il provvedimento A.C 1660-A è stato presentato il 22 gennaio 2024 e dopo una prima lettura alla Camera è passato all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, conclusosi il 6 agosto 2024. Ora, il provvedimento passa al vaglio del Senato.

Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura, passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco.

Vediamo in concreto che cosa prevede il decreto.

Come cambia il codice penale con il decreto sicurezza

Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 270 quinquies 3 che prevede il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene consapevolmente materiale con relative istruzioni per preparare o usare ordigni bellici o altre “armi”, tecniche o metodi per compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici con finalità terroristiche.

Il procedimento vuole introdurre nel codice penale un nuovo reato attraverso l’articolo 634 bis, che punisce l’occupazione arbitraria degli immobili e delle loro pertinenze, destinati all’altrui domicilio.  Sul punto c’è già stato l’ok della Camera.

Cambiano i reati di truffa. Il decreto sicurezza introduce nell’art. 61 una nuova aggravante comune, che consiste nella commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Nuova aggravante per il reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni, che consiste nel danneggiamento commesso con violenza o minaccia alle persone.

Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146 c.p. per le donne incinta e le madri di minori viene abrogato. Questa possibilità permane per le donne incinta o con figli minori di 1 anno.

Pene più severe per chi impiega i minori nell’accattonaggio. Si rischia da uno a 5 anni di reclusione.

Il decreto rafforza le tutele previste per le Forze dell’ordine e le Forze Armate introducendo una nuova aggravante in caso di minaccia o violenza a pubblico ufficiale (art. 336) o di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337).

Il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato, che punisce chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria.

Pene più severe per chi deturpa o imbratta cose altrui, con la finalità di tutelare gli immobili pubblici.

Contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata

Il decreto interviene sull’articolo 17 comma 1 del dl n. 113/2018, disponendo l’obbligo per chi noleggia auto, di comunicare i dati del richiedente per il raffronto. Questa operazione viene effettuata dal Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. La norma, pensata in origine per contrastare i reati di terrorismo, viene estesa anche ad altri reati di particolare gravità (art. 51 comma 3 bis c.p.p criminalità di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti).

Anche le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese devono acquisire e poi fornire la documentazione antimafia.

Il Tribunale in composizione monocratica può vietare l’utilizzo degli strumenti informatici e dei cellulari ai soggetti maggiorenni se il Questore ha disposto nei loro confronti un avviso orale.

Il decreto amplia la casistica dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 302/1990, che riguardano le vittime della criminalità organizzata.

Il documento di copertura per i collaboratori di giustizia è esteso anche ai familiari agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare.

Detenuti e istituti penitenziari

Il decreto mira a rafforzare la sicurezza allinterno degli istituti penitenziari, introducendo un’aggravante al reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p e introduce un nuovo reato che punisce le rivolte all’interno degli istituti penitenziari.

In relazione ai suddetti reati il provvedimento riconosce tuttavia il diritto di accedere ai benefici previsti per i detenuti come il lavoro all’estero, i permessi premio e altre misure alternative, previo accertamento dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica.

La novella legislativa estende le agevolazioni contributive (art. 4 comma 3 bis legge n. 381/1991) anche alle aziende, pubbliche o private, che impieghino detenuti anche all’esterno degli istituti penitenziari.

L’art. 36 estende l’assunzione in apprendistato professionalizzante ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative e ai detenuti assegnati al lavoro esterno.

Delega al Governo per l’organizzazione del lavoro

Il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto dovrà, con regolamento, modificare l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

Il decreto sicurezza per le vittime dell’usura

Per sostenere le vittime dell’usura l’articolo 33 del decreto dispone, nel percorso finalizzato a reinserire gli operatori economici vittime di usura che beneficiano dei di mutui a carico del Fondo di solidarietà la presenza un consulente esperto per assistere  i beneficiari da quando il mutuo viene concesso. Il consulente deve ovviamente essere in possesso di specifiche competenze, ogni anno deve presentare una relazione sul suo operato. Al momento della presentazione della relazione annuale il consulente riceve il compenso per l’attività svolta.

Norme dedicate al personale in servizio

L’articolo 21 dispone che le Forze di polizia, compresa quella ferroviaria, possano dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili, per registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.

Dal 2024 gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e coloro che fanno parte delle forze armate, se indagati o imputati per fatti collegati al servizio, possono ottenere una somma non superiore a euro 10.000 per ogni fase del procedimento, se vogliono avvalersi di un libero professionista di fiducia (così come i loro familiari). Prevista la rivalsa se viene accertata la responsabilità dell’ufficiale o dell’agente a titolo di dolo.

Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare alcuni tipi di armi, anche senza licenza, quando non sono in servizio.

 

In materia di sicurezza leggi anche: “Ammonimento del Questore

giurista risponde

Reato di diffamazione e relativi elementi essenziali È offensiva l’espressione ‘pezzente’ proferita nel corso di un’udienza di un processo civile in presenza degli avvocati dell’offeso?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Michele Pilia

 

Difettano gli elementi essenziali del reato di diffamazione quando non è ravvisabile indicatore alcuno circa l’idoneità del mero vocabolo, avulso da un quadro d’insieme minimamente esplicativo, a incidere sulla reputazione del destinatario, da intendersi come patrimonio di stima, fiducia e credito accumulato nella società e nell’ambiente in cui quotidianamente vive. – Cass., sez. V, 25 giugno 2024, n. 25026.

Premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività dell’espressione che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, e, in caso di esclusione dell’offensività predetta può pronunziare sentenza di assoluzione dell’imputato; si rammenta che il reato di diffamazione attiene alla tutela del bene giuridico della reputazione intesa in senso oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile.

Il principio di offensività, di rango costituzionale, costituisce, dunque, il criterio interpretativo-applicativo per il giudice nella verifica della riconducibilità di un determinato comportamento al paradigma di una norma incriminatrice al fine di circoscrivere la punibilità ai casi in cui esso presenti concreta efficacia o potenzialità lesiva (così come precisato dalla Corte costituzionale con sent. 211/2022 e 225/2008). L’applicazione di tale principio, in tema di diffamazione, richiede che la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento; elemento non sussistente nel caso di specie, ove la parola “pezzente” risulta pronunciata isolatamente, in modo improvviso e occasionale e, pertanto, non dà adito ad alcun un effetto lesivo che si proietterebbe sulla vita della persona offesa e sul riconoscimento della sua dignità nella realtà socio-culturale circostante.

Contributo in tema di “Reato di diffamazione ed elementi essenziali”, a cura di Valentina Riente e Michele Pilia, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

Stalking su Facebook: bastano due post Stalking su Facebook integrato anche con la pubblicazione di due soli post se il profilo dell’autore è aperto e quindi accessibile

Stalking su Facebook

Il reato di stalking su Facebook è integrato anche dalla pubblicazione di due soli post sul profilo aperto dell’imputato se il passato è caratterizzato da condotte persecutorie e se dal contenuto dei post emerge chiaramente a chi sono diretti tanto che persona offesa vien informata del contenuto da persone vicine. La Cassazione lo ha chiarito nella sentenza n. 33986-2024.

Reato di stalking pubblicare due post sul profilo Facebook

La Corte d’appello condanna un soggetto per il reato di atti persecutori art. 612 bis c.p. L’imputato ricorre in Cassazione contestando gli addebiti nei suoi confronti. Il soggetto lamenta l’affermazione di responsabilità anche per fatti anteriori all’inoltre dei due post su Facebook. Questi eventi sono stati infatti oggetto di un procedimento penale relativo sempre al reato di stalking dal quale però era stato assolto. L’imputato rileva inoltre un potenziale contrasto tra giudicati. Costui  infine contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di atti persecutori che gli è stato contestato.  Lo stesso si sarebbe realizzato con l’inoltro di due post sulla propria bacheca personale di Facebook a un destinatario privo di un profilo sullo stesso social, sul quale tra l’altro non è mai entrato. Alla luce di questo, l’imputato non comprende in che modo abbia potuto colpire la vittima con i suoi post.

Stalking su Facebook: sufficienti due condotte moleste e lesive

La Cassazione respinge il ricorso, ritenendo le censure in parte inammissibili e in parte infondate.

Dai precedenti penali per il reato di stalking la Corte di appello ha dedotto l’oggettiva capacità persecutoria dell’inoltro dei post su Facebook. La stessa ha fatto una corretta applicazione dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima ritiene in particolare che integrano li delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.” Gli Ermellini ricordano inoltre come “il delitto di atti persecutori sia integrato da un’opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste realizzate attraverso l’invio di numerosi “post” diffamatori su “social network.” 

Elemento soggettivo: dolo generico

L’elemento soggettivo di questo reato abituale e di evento è rappresentato dal dolo generico. Lo stesso si traduce nella volontà di porre in essere plurime condotte di minaccia e di molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi richiesti dalla norma come lo stato d’ansia e il cambio di abitudini. Non occorre la preordinazione da parte del reo, ma l’abitualità, che è integrata anche con la mera occasionalità e casualità. La consapevolezza delle più condotte di minaccia o di molestia a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, implica necessariamente la cognizione che tali condotte siano percepibili dai destinatari della minaccia o della molestia.”

Consapevolezza a produrre uno degli eventi ex art. 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori è quindi integrato anche dal reiterato e assillante invio di messaggi persecutori, ingiuriosi, enfatizzanti, minatori e irridenti la persona offesa se diretti a destinatari plurimi legati alla stessa da un rapporto di vicinanza. Tutto purché il reo agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.” 

Conoscibilità scontata se il profilo è accessibile

La Cassazione ritiene che, se è vero che occorre distinguere il caso in cui i messaggi persecutori vengono inviati sul profilo della persona offesa da quello in cui vengono pubblicati sul profilo dell’imputato, nel caso di specie a rilevare è la conoscibilità, certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile”.

L’imputato ha fatto uso del proprio profilo Facebook per pubblicare due contenuti diretti chiaramente alle due persone offese. Le modalità utilizzate sono tali da fondare la conoscibilità da parte loro o comunque anche di altre persone a loro legate.” Il contenuto dei post è stato infatti rivelato alla persona offesa da sua sorella, dopo che questa ne è venuta a conoscenza dal social network.

 

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ammonimento del questore

Ammonimento del Questore Ammonimento del Questore: misura preventiva applicata in presenza di atti idonei a realizzare i reati di stalking, revenge porn e violenza 

Ammonimento del Questore: cos’è

L’ammonimento è una misura preventiva che viene essere adottata dal Questore. La misura ha l’obiettivo di tutelare la vittima dalle conseguenze derivanti dalla commissione di certi reati.

L’ammonimento entra in gioco infatti quando un soggetto è vittima di reati specifici:

  • atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.);
  • violenza domestica (una o più condotte gravi di violenza fisica, sessuale, economica e psicologica commesse in presenza di minori all’interno della famiglia, del nucleo famigliare o tra soggetti legati da vincoli affettivi);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn).

In cosa consiste l’ammonimento?

Dal punto di vista pratico l’ammonimento si traduce in un’intimazione che il Questore rivolge al presunto autore delle condotte illecite. Con l’ammonimento il soggetto  viene intimato a non tenere più condotte violente, minacciose, moleste e intrusive della vita altrui. Il soggetto inoltre viene invitato e indirizzato presso centri specializzati presenti sul territorio per aiutarlo a comprendere il disvalore sociale e penale del suo comportamento.

Disciplina

La disciplina di riferimento per l’istituto dell’ammonimento del Questore è la legge n. 38/2009, che ha contenuto il decreto legge n. 11/2009. Essa ha convertito in legge il decreto legge n. 11/2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto ai reati di violenza sessuale e atti persecutori.

L’articolo 8 del decreto n. 11/2009, dedicato all’ammonimento del Questore, stabilisce nello specifico che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa (o chi ne ha interesse) può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza esponendo i fatti e chiedendo al Questore di ammonire l’autore della condotta.

La richiesta deve essere suffragata da prove che dimostrino la natura illecita della condotta del soggetto agente.

Il Questore, una volta assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, sentite le persone informate sui fatti o dopo aver messo a confronto vittima e accusato, se ritiene che l’istanza sia fondata, ammonisce oralmente il soggetto responsabile invitandolo a tenere una condotta più rispettosa delle norme di legge e redigendo apposito verbale. Una copia del verbale viene quindi rilasciata alla vittima che ha richiesto l’ammonimento e una al soggetto ammonito. In questa sede il Questore può anche valutare se è il caso di procedere con provvedimenti in materia di armi e munizioni eventualmente detenuti dal soggetto ammonito.

Reato di stalking: conseguenze dell’ammonimento

L’articolo 8 del decreto n. 11/2009 ai commi 3 e 4 ricollega all’ammonimento del Questore due conseguenze di rilievo:

  • se un soggetto che è già stato ammonito commette il reato di atti persecutori contemplato dall’articolo 612 bis c.p la pena applicata nei suoi confronti è aumentata;
  • quando un soggetto è già stato ammonito dal Questore per il reato di atti persecutori di quell’articolo 612 bis c.p si procede d’ufficio.

Vantaggi dell’ammonimento del Questore

L’ammonimento del Questore presenta tutta una serie di vantaggi importanti per le vittime dei reati per i quali può essere richiesto.

  • Si tratta prima di tutto di una misura preventiva finalizzata ad ammonire il soggetto e a dissuaderlo dal reiterare certe condotte. Il Questore infatti quando ammonisce il soggetto lo informa anche su quali saranno le conseguenze, anche di natura penale a cui andrà incontro, se dovesse persistere nel tenere certi comportamenti.
  • In genere per ottenere l’ammonimento non è necessario attendere molto tempo. In questo modo si offre alla vittima una tutela rapida.
  • Chi si rivolge al Questore per ottenere l’ammonimento non deve sostenere alcuna spesa.
  • Per la presentazione dell’istanza non occorre l’assistenza di un legale.
  • La segnalazione può essere presentata presso uno dei tanti Uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.
  • La presentazione della segnalazione non avvia un procedimento penale, perché si tratta di una misura nata per agire con gradualità per scongiurare l’escalation di certe condotte.

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assegno di mantenimento figli

Assegno di mantenimento figli: l’impossibilità non è indigenza totale Assegno di mantenimento figli: l’impossibilità di adempiere gli obblighi di assistenza esclude il dolo, ma non equivale all’indigenza totale 

Assegno mantenimento figli e indigenza totale

Il padre che non versa l’assegno di mantenimento per la figlia, violando gli obblighi di assistenza familiare commette reato se non dimostra che la dichiarata impossibilità è esente da colpa. L’impossibilità assoluta di adempiere gli obblighi di assistenza familiare (art. 570 bis c.p) e che esclude il dolo “non può essere assimilata allindigenza totale.” Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34032-2024.

Assegno di mantenimento: reato non versarlo per la figlia

Il giudice di primo grado condanna un padre per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’’art. 570 bis c.p. La Corte d’appello riduce la pena, ma conferma il reato. Per i giudici l’uomo è responsabile del mancato versamento del mantenimento mensile di 900,00 euro per la figlia. La Corte rileva che lo stesso ha versato somme inferiori rispetto a quelle fissate dal giudice, ma non ha dimostrato condizioni tali da non poter disporre di somme superiori.

Manca il dolo del reato contestato

L’imputato nel ricorrere in Cassazione contesta l’elemento soggettivo del reato di cui è stato ritenuto responsabile. Lo stesso dichiara di essersi trovato in una condizione di ristrettezze economiche. Questo non gli ha impedito di  versare quanto poteva per la figlia. Lo stesso inoltre si è riconciliato con la ex moglie e La ripresa della convivenza gli ha consentito di ripianare la propria posizione debitoria.

L’impossibilità di versare il mantenimento non è indigenza totale

La Cassazione, esaminati i motivi di doglianza, dichiara il ricorso manifestamente infondato. L’imputato si limita infatti a reiterare la tesi in base alla quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può essere attribuito a chi si trova in una condizione di impossibilità ad adempiere ai propri obblighi.

La sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato però è perfettamente in linea con la tesi affermata da giurisprudenza oramai consolidata, per la quale “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionate dall’articolo 570 bis CP, che esclude il dolo, non può essere assimilata all’indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli eventi di diritto alle prestazioni, il soggetto avesse  effettivamente la possibilità di assolvere i propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.”

Impossibilità totale e priva di colpa non dimostrata

L’imputato non è totalmente incolpevole e quindi non è esonerato dall’obbligo di contribuzione. La difesa ha dichiarato che l’uomo si è trovato in condizioni di difficoltà economica e quindi impossibilitato ad adempiere le obbligazioni a suo carico, ma tale assunto difensivo è generico e non è idoneo a dimostrare l’incapacità contributiva assoluta ed esente da colpa. L’imputato ha omesso di versare l’assegno di mantenimento, ma non ha dimostrato che l’inadempimento era dovuto a una condizione di impossibilità assoluta e priva di colpa.

 

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processo penale telematico militare

Processo penale telematico militare in vigore dal 13 settembre Processo penale telematico militare: in Gazzetta il decreto ministeriale n. 123/2024 che disciplina anche il periodo transitorio

Processo penale telematico militare: il decreto in Gazzetta

Il processo penale telematico militare approda in Gazzetta. Il Decreto ministeriale n. 123 del 19 luglio 2024 è stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 29 agosto 2024. Il testo, composto da 26 articoli, contiene il “Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all’articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.”

Il decreto stabilisce infatti le regole tecniche del processo penale telematico nell’ambito della Giustizia militare, alcune destinate a regolamentare la fase transitoria e il periodo sperimentale di applicazione.

La gestione delle modalità informatiche del processo penale miliare sono affidate al Sigmil il Sistema Informativo della Giustizia Militare.

Atti del giudizio penale militare

Gli atti del giudizio penale militare hanno la forma del documento informatico nei formati (compresi quelli compressi) previsti dalle specifiche tecniche.

Gli atti e i provvedimenti emessi dai magistrati militari sono redatti e depositati come documenti informatici e sono sottoscritti con firma digitale.

Stesse regole per gli atti del personale amministrativo.  Gli atti dei magistrati vengono sottoscritti anche dal personale amministrativo e depositati nel fascicolo informatico. La formazione dell’atto e il suo deposito in modalità analogica sono consentiti solo in caso di mancato funzionamento del sistema. Il deposito analogico invece è sempre consentito quando gli atti e i documenti non possono essere acquisiti in copia informatica.

Gli atti della polizia giudiziaria hanno la forma del documento informatico, sono sottoscritti con firma digitale, vengono conservati e poi trasmessi a mezzo pec anche tramite il portale della Giustizia Militare. La trasmissione a mezzo pec è consentita in modalità frazionata se il singolo documento supera la dimensione massima consentita.

Gli atti dei soggetti terzi abilitati sono redatti nella forma del documento informatico, sottoscritti con firma digitale e depositati insieme agli allegati in modalità telematica nell’ambito del Sigmil. La ricezione viene documentata dalla generazione di una ricevuta di accettazione, che ne attesta il deposito nell’ufficio competente. Dopo il rilascio della ricevuta il documento viene scaricato nel fascicolo informatico.

Mandato difensivo

Il mandato che il cliente conferisce all’avvocato per la difesa deve essere autenticato dal difensore con firma digitale e depositato telematicamente. Se il mandato è cartaceo il difensore lo deposita in modalità telematica in formato immagine e lo assevera inserendo la dichiarazione sul documento stesso o in un documento separato e sottoscritto con firma digitale.

Regole diverse sono previste se l’atto di nomina avviene con dichiarazione resa all’autorità di polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria militare procedente.

Fascicolo informatico

Il fascicolo telematico contiene gli atti e i documenti in formato multimediale ed è formato tramite il Sigmil. Il fascicolo deve contenere precise indicazioni dell’ufficio titolare del procedimento, dell’oggetto, degli atti e dei documenti conservati al suo interno. La trasmissione del fascicolo da un ufficio giudiziario militare all’altro avviene tramite il Sigmil, la trasmissione ad altri uffici giudiziari invece avviene attraverso canali telematici sicuri o tramite cooperazione applicativa.

I soggetti abilitati interni accedono ai fascicoli tramite il Sigmil, pi soggetti esterni invece attraverso il portale della giustizia militare. L’accesso è consentito anche tramite delega nelle modalità previste dall’art. 11 del decreto. Possono accedere al fascicolo informatico anche i difensori muniti di procura, gli avvocati domiciliatari e le parti personalmente purché autorizzati con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche.

I soggetti esterni abilitati che hanno accesso al fascicolo possono anche estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti al loro interno, previo pagamento.

Comunicazioni e notificazioni telematiche

Le notificazioni e le comunicazioni si eseguono a mezzo pec. Le stesse si intendono perfezionate quando il gestore genera la ricevuta del destinatario. Le ricevute di avvenuta consegna così come gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

I soggetti abilitati all’utilizzo della posta elettronica certificata devono utilizzare servizi di gestori in possesso dei particolari requisiti tecnici (art. 14).

Intercettazioni

I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservate su infrastrutture informatiche separate gestite e tenute nel rispetto di precise specifiche tecniche.

Documentazione dell’attività processuale

Quando la legge impone di documentare l’attività giurisdizionale penale militare con modalità diverse dalla forma scritta si procede con apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione che ne consentono la memorizzazione in forma informatica.

Partecipazione da remoto al processo penale militare

La partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare si effettua tramite piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare. Per partecipare da remoto occorre che il dispositivo rispetti certi requisiti. I magistrati militari utilizzano per il collegamento telematico gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi del Ministero della difesa. In caso di partecipazione da remoto ad udienze, pubbliche o in camera di consiglio, il giudice militare verifica la funzionalità del collegamento e le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui e’ stata accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all’udienza da remoto. La registrazione delle udienze pubbliche e camerali e’ ammessa solo nei casi previsti dalla legge da parte dell’autorità giudiziaria. E’ vietato l’uso della messaggistica istantanea degli applicativi per la videoconferenza.

Processo penale militare: periodo transitorio

Il periodo transitorio del processo penale telematico decorre dal 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sino al 15° giorno successivo alla data in cui il Sigmil è pienamente operativo.

Durante il periodo transitorio, il deposito con valore legale dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, è consentito tramite posta elettronica certificata.

Regole ulteriori sono previste per garantire la continuità della tenuta del fascicolo cartaceo.

 

 

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mediazione penale

Mediazione penale La mediazione penale è una procedura che consente a regola la vittima di riconciliarsi grazie all’aiuto del mediatore penale

Mediazione penale: cos’è

La mediazione penale è una procedura che consente alla vittima e all’autore del reato di gestire il conflitto.

Il Consiglio d’Europa ha definito la mediazione penale come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente”.

Come accade per la mediazione civile quindi, nella mediazione penale le parti ricevono il supporto di un mediatore.

L’obiettivo della mediazione penale è la riappacificazione tra l’autore del reato e la vittima dello stesso. Le ripercussioni positive però non riguardano solo questi soggetti positive, ma la società nel suo complesso.

Come funziona la mediazione penale

Grazie all’istituto della mediazione penale la vittima e il reo, in quanto soggetti coinvolti direttamente dall’illecito penale possono incontrarsi per gestire con responsabilità le conseguenze del reato e riconciliarsi. Questo istituto offre quindi un luogo di incontro in cui sia la vittima che il reo possono dare voce al disagio emotivo e alle conseguenze negative che ne sono scaturite. Grazie al mediatore è possibile infatti trasformare i sentimenti distruttivi per riattivare una comunicazione che non è mai esistita o che si è interrotta e per riparare le conseguenze negative del reato.

Tipologie

Il nostro ordinamento prevede l’applicazione dell’istituto della mediazione penale nell’ambito della giustizia minorile e in quella ordinaria degli adulti.

Per quanto riguarda i minori la mediazione penale mira a valorizzare la finalità educativa per consentire ai giovani di responsabilizzarsi, crescere e costruirsi un’identità. La mediazione penale in ambito minorile persegue infatti l’obiettivo rieducativo e pedagogico tipico della giurisdizione penale minorile e mira a riconosce il dolore della vittima e il suo diritto alla riparazione per la violazione subita.

La procedura di mediazione che riguarda i reati commessi dagli adulti mira invece a  favorire il dialogo, il confronto, e il racconto del disagio per individuare le possibili modalità di riparazione.

Novità riforma Cartabia

L’istituto della mediazione penale è stato valorizzato dalla riforma Cartabia. Il decreto legislativo n. 150/2022 ha riformato il processo penale per renderlo più efficiente e celere anche attraverso il rafforzamento della giustizia riparativa (restorative iustice).

Mediazione penale: avvio facoltativo

La norma procedurale di maggiore interesse in materia è l’articolo 129 bis c.p.p. Essa prevede che il giudice possa disporre d’ufficio l’invio delle parti ad un centro di mediazione. Tale decisione presuppone la preventiva valutazione di vari elementi. Il primo è la natura del reato, c’è poi il rapporto tra responsabile e vittima e infine l’adeguatezza della riparazione rispetto alle conseguenze del reato.

Giustizia riparativa: avviso delle parti

All’art. 129 bis c.p.p è collegato l’articolo 419 c.p.p. Esso  prevede infatti che il giudice debba informare l’imputato e la vittima del reato circa la possibilità di accedere alla giustizia riparativa.

Mediatore penale: cosa fa

Il decreto legislativo n. 150/2022 che ha attuato la riforma del processo penale prevede regole particolari anche per il mediatore. Il mediatore penale deve infatti essere presente  già durante il primo incontro tra i soggetti che hanno deciso di partecipare al programma di giustizia riparativa.

L’incontro è preceduto da diversi contatti e incontri con altri mediatori o con i partecipanti alla procedura per raccogliere il consenso, verificarne la fattibilità e acquisire determinate informazioni.

Il programma può concludersi con un esito riparativo di natura simbolica, come la presentazione delle scuse formali da parte del reo o con una riparazione materiale attraverso il risarcimento del danno.

Quando la mediazione penale giunge al termine il mediatore è tenuto a redigere una relazione e ad inviarla all’autorità giudiziaria per informarla delle attività svolte e dell’esito  del programma.

Obblighi formativi

Per svolgere al meglio le funzioni richieste dai programmi di giustizia riparativa il mediatore esperto  deve assolvere a determinati obblighi formativi.  Costui inoltre deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

La formazione iniziale prevede la frequentazione di un corso della durata minima di 240 ore, quella continua invece  la frequentazione di corsi d’aggiornamento teorico pratico della durata non inferiore di 30 ore annuali.

La formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze multidisciplinari, di natura teorico pratica anche in ambito di hard e soft skills.

 

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perdono giudiziale

Perdono giudiziale Il perdono giudiziale è un istituto di diritto penale che riguarda i minori la cui disciplina è contenuta nell’art. 169 c.p.

Perdono giudiziale: cos’è

Il perdono giudiziale è un istituto di diritto penale riservato ai minorenni. Grazie al perdono giudiziale il minore evita il rinvio a giudizio o la pronuncia di condanna se il processo è già stato avviato nei suoi confronti.

Ratio del perdono giudiziale

L’istituto attua in questo modo il contenuto della disposizione dell’articolo 31 della Costituzione. Essa dispone nello specifico che la Repubblica Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” 

Grazie infatti ai benefici previsti da questo istituto il minore non subisce lo stigma della colpevolezza e le conseguenze negative che possono derivare dall’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria. Il processo penale minorile del resto si fonda su obiettivi diversi rispetto a quello ordinario. Il minore, in misura ancora maggiore rispetto all’adulto, deve essere rieducato e reinserito in un contesto sociale positivo.

Perdono giudiziale: come funziona

Per comprendere il funzionamento base del perdono giudiziale è necessario analizzare l’art. 169 c.p, che lo disciplina.

Articolo 169 c.p.: perdono giudiziale per i minori di anni 18

Il comma 1 della norma dispone che: 1.Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 2. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.” 

La norma dispone in pratica che il giudice, nel disporre il perdono giudiziale, è tenuto a emettere un provvedimento irrevocabile con cui decide l’estinzione del reato, disponendo di non rinviare a giudizio il minore o astenendosi dal pronunciare la condanna, se il giudizio è stato intrapreso ed è giunto a sentenza.

Elementi di valutazione

Per la concessione del perdono giudiziale però occorre la sussistenza dei seguenti presupposti richiesti dalla norma, ossia:

  • che il reato sia stato commesso da un minore di età;
  • che per quel reato la legge stabilisca una pena restrittiva della liberà personale non inferiore alla durata di due anni o una pena pecuniaria non inferiore a 5 euro, anche congiunta alla precedente.

Un altro presupposto fondamentale che il giudice deve valutare per decidere di concedere o meno il perdono giudiziale sono le circostanze previste dall’articolo 133 c.p da cui desumere la gravità del reato. Tra queste rilevano soprattutto la condotta contemporanea e successiva al reato, i motivi che hanno spinto il minore a delinquere, la presenza di precedenti penali e giudiziari in generali, ma anche l’intensità del dolo e della colpa e la gravità del danno cagionato.Il giudice infatti può concedere il perdono giudiziale, se dalla valutazione di questi elementi presume che il minore non commetterà in futuro ulteriori reati.

Occorre però che il Giudice motivi la sua decisione, sia in caso di rigetto che di concessione della misura. Lo ha specificato nei seguenti termini la Cassazione nella sentenza n. 26025/2022 “perdono giudiziale e sospensione condizionale costituiscono istituti che comportano l’estinzione del reato… la finalità di recupero del minore, coessenziale alla stessa natura del procedimento minorile impone che ogni volta che, anche in corso di causa … possa prospettarsi la presenza dei presupposti applicativi del perdono giudiziale, sussiste in capo al giudice l’onere di esplicitare le ragioni sottese alla concessione o mancata concessione del beneficio.” 

Limiti applicativi

Nel concedere il perdono giudiziale il giudice si scontra inoltre con due limiti, previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’art. 169 c.p.

  1. Il primo limite è indicato dal comma 3 dell’ 169 c.p. L’istituto non può essere applicato nei casi previsti dal n. 1, primo capoverso dell’art. 164 c.p ossia se il minore è già stato condannato a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione o se il minore è un delinquente o contravventore abituale o professionale.
  2. Il secondo limite invece prevede che il perdono giudiziale non possa essere concesso per più di una volta, salvo eccezioni particolari. 

Effetti e conseguenze eventuali

Il perdono giudiziale determina l’estinzione del reato, ma il minore, fino a 21 anni di età, resta iscritto nel casellario giudiziale. L’intervenuta sentenza di perdono giudiziale non impedisce in ogni caso alla vittima del reato di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della condotta del minore.

 

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custodia cautelare

Custodia cautelare: vietato pubblicare l’ordinanza Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto che vieta la pubblicazione delle ordinanze nel corso delle indagini preliminari

Custodia cautelare: divieto pubblicazione ordinanza

Il Consiglio dei ministri interviene sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Il 4 settembre 2024, per attuare gli impegni comunitari il CdM ha infatti approvato in via preliminare il testo di legge che adegua la legge italiana alla Direttiva UE 2016/343, attraverso l’attuazione dell’art. 4 della legge di delegazione europea n. 15/2024.

Ora il testo del decreto deve superare il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari.

Ordinanza di custodia cautelare: finalità del divieto di pubblicazione

Il testo di legge approvato vuole perseguire diversi obiettivi:

  • integrare quanto già previsto dal decreto legislativo n. 188/2021;
  • garantire la piena attuazione della presunzione di innocenza contemplata dall’art. 27 della Costituzione “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”;
  • rafforzare il diritto di presenza nei procedimenti penali.

Articolo 114 c.p.p: divieto di pubblicazione di atti e immagini

Per garantire in modo più efficace la presunzione di innocenza del soggetto indagato o imputato in un procedimento penale il testo interviene sull’articolo 114 del codice di procedura penale, che contiene il divieto di pubblicazione di atti e di immagini dei procedimenti penali.

In estrema sintesi il testo di legge, già soprannominato “legge bavaglio” dagli organismi di rappresentanza dei giornalisti, prevede il divieto di pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare (versione integrale o per estratto) fino al termine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.

Questo perchè le ordinanze cautelari sono quei sempre il risultato di una valutazione sommaria del PM nella fase delle indagini preliminari, che si caratterizzano per l’assenza di contraddittorio.

Emendamento “Costa”

Il provvedimento adottato non rappresenta una novità assoluta. L’emendamento al disegno di legge di delegazione europea è stato soprannominato “Costa” dal nome del proponente Enrico Costa. In base a questo emendamento, se un soggetto viene raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare si potrà procedere solo alla pubblicazione delle seguenti informazioni:

  • riassunto dell’atto giudiziario;
  • nome del destinatario dell’ordinanza;
  • ragioni dell’emissione del provvedimento.

Custodia cautelare: divieto di pubblicazione nella proposta di legge 2022

Il deputato Costa è lo stesso che il 29 novembre 2022 aveva presentato una proposta di legge (C. 653) alla Camera dei deputati contenente “Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari.”

La proposta, che interveniva sull’articolo 114 c.p.c, prevedeva, in un unico articolo  le seguenti modifiche: “a) al comma 2, le parole: «, fatta eccezione per lordinanza indicata dallarticolo 292 » sono soppresse; b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per lordinanza indicata dallarticolo 292, della quale è consentita esclusivamente la pubblicazione del nome e cognome del destinatario del provvedimento e dei delitti per i quali si procede.”

Nel discorso di presentazione della proposta il deputato denunciava l’eccessiva leggerezza con cui troppo spesso vengono disposte le misure cautelari e l’impiego delle stesse come forma “mascherata” di anticipazione della pena. La pubblicazione di queste ordinanze sui giornali di conseguenza viene percepita dall’opinione pubblica come una “sentenza di condanna” anticipata, che genera confusione, soprattuto se l’indagato non viene poi ritenuto responsabile.

Per evitare queste storture è necessario quindi impedire la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelari fino a quando non siamo concluse le indagini preliminari o l’udienza preliminare. Per questo nella proposta di legge il deputato limitava la pubblicazione alle informazioni indispensabili rappresentate dal nome e cognome del destinatario e dal delitto per il quale si doveva procedere.

 

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