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Estinzione servitù prediale La servitù prediale si estingue in caso di frazionamento del fondo dominante?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Chiara Tapino

 

In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente, e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti – in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l’originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell’esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente. – Cass., sez. II, 8 settembre 2023, n. 26186.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l’esistenza di una servitù di passaggio per usucapione ventennale, sulla scorta della qualificazione operata dal Giudice secondo grado.

In particolare, in primo grado veniva adito il Tribunale per accertare la comproprietà, a seguito di divisione ereditaria tra fratelli, di un locale-caldaia situato all’interno di un condominio e della relativa servitù di passaggio per accedere al suddetto locale instauratasi per usucapione ventennale. Il Giudice rigettava la domanda sul primo punto, poiché dichiarava la proprietà esclusiva di uno solo dei fratelli a seguito della divisione, e sul secondo punto dal momento che a seguito dell’accertamento della proprietà in capo ad uno solo dei fratelli veniva meno il requisito di alienità che deve sussistere in caso di servitù tra fondo servente e fondo dominante.

In sede di gravame, la Corte territoriale accertava la sussistenza della comproprietà del bene e dichiarava l’esistenza della servitù di passaggio in forza di usucapione ventennale.

Viene proposto ricorso per Cassazione, contestando l’esistenza della servitù di passaggio e dell’avvenuta acquisizione per usucapione.

In particolare, il ricorrente nega il perfezionamento dell’acquisto della servitù mediante usucapione ventennale, a fronte di un riconoscimento mai avvenuto della stessa.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso argomentando sul principio della indivisibilità della servitù prediale.

La servitù prediale è un diritto reale di godimento su cosa altrui che determina la costituzione di un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Nell’ambito della disciplina relativa all’esercizio della servitù, l’art. 1071 c.c. stabilisce che in caso di divisione del fondo dominante, la servitù non si estingue ma è dovuta per ciascuna porzione, con l’unico limite del divieto di aggravamento della condizione del fondo servente.

La pronuncia si conforma al principio in questione evidenziando che, la permanenza della servitù di passaggio discende come effetto ex lege, non richiedendo un’espressa menzione all’interno degli atti traslativi del fondo dominante. Le parti avrebbero dovuto limitare o escludere espressamente l’esistenza della servitù di passaggio; in caso contrario, essa continuerà a sussistere anche laddove, a seguito di frazionamento del fondo dominante, alcune parti dello stesso si trovino in una posizione non immediata contiguità del fondo servente.

Pertanto, alla luce del principio di diritto espresso, la Corte territoriale, pur non avendo individuato correttamente la norma da applicare al caso di specie, avendo fatto riferimento all’istituto dell’usucapione, ha fornito una soluzione in conformità all’orientamento maggioritario della Suprema Corte.

Il ricorso viene pertanto rigettato poiché il principio di indivisibilità delle servitù prediali non estingue il diritto reale in questione in ipotesi di frazionamento del fondo dominante.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. II, 3 luglio 2019, n. 17884
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Usufrutto coniuge legittimario L’azione esperita dal coniuge legittimario, destinatario dell’usufrutto generale, deve essere qualificata quale esercizio del rimedio di cui all’art. 550 c.c. o ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 551 c.c.?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Chiara Tapino

 

Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell’art. 551 c.c., che suppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l’ipotesi prevista dall’art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima. – Cass., sez. II, 18 ottobre 2023, n. 28962.

La vicenda in esame trae origine da un ricorso con cui è stata, tra gli altri motivi, eccepita violazione dell’art. 550 c.c. e falsa applicazione dell’art. 551 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la domanda avanzata dal coniuge, beneficiario dell’usufrutto universale, quale esercizio dell’azione di riduzione, dichiarandola inammissibile in assenza di apposita rinuncia scritta al legato.

Investita del ricorso, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che l’attribuzione per testamento dell’usufrutto universale non individua un’istituzione di erede, ma un legato che non sempre riveste la forma del legato in sostituzione di legittima.

Invero, la qualificazione di un lascito come legato in sostituzione di legittima, pur non richiedendo formule tipiche, né che sia prevista espressamente l’alternativa, per l’onorato, tra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti in modo chiaro e non equivoco la volontà del testatore di soddisfare integralmente i diritti del legittimario mediante l’attribuzione di un bene o di un diritto sull’eredità, con conseguente istituzione ex asse di altra o di altre persone.

Il legittimario a favore del quale sia stato disposto il legato sostitutivo ha facoltà di scegliere se conseguire il legato o rinunciarvi e chiedere la legittima. Occorrerà a tal proposito promuovere l’azione di riduzione, all’esito vittorioso della quale il predetto legittimario assumerà il titolo di erede.

In mancanza di una chiara e univoca volontà del de cuius di tacitare l’onorato, il legato dovrà invece ritenersi in conto di legittima.

La Corte si discosta da tale assunto rilevando che “quando il legato abbia ad oggetto l’usufrutto generale, la fattispecie di riferimento, più che quella del legato in conto, è quella prevista dall’art. 550 c.c.”.

Parte della dottrina ha osservato che la scelta di cui al secondo comma dell’art. 550 c.c., se dare esecuzione alla disposizione testamentaria o abbandonarla, possa essere esercitata soltanto dal legittimario chiamato all’eredità, se e in quanto l’abbia accettata.

In particolare, si ritiene che nelle ipotesi in cui il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando l’usufrutto al legittimario e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, in quanto erede ab intestato, potrà esperire il rimedio previsto dalla disposizione in esame in luogo della riduzione. Mentre, se il testatore assegna al legittimario l’usufrutto universale, istituendo erede l’estraneo nella nuda proprietà, l’alternativa che si pone al primo non è se eseguire o meno il legato, perché quest’ultimo è eseguito dall’erede, ma se accettarlo, domandandone l’esecuzione, o rifiutarlo e chiedere la legittima proponendo l’azione di riduzione.

Secondo altro orientamento, nei casi in cui il testatore disponga della nuda proprietà di tutto l’asse, lasciando ai legittimari l’usufrutto, potrebbe configurarsi una figura di legato tacitativo. In tale ipotesi, il legittimario potrà, in alternativa alla rinunzia al legato e alla richiesta della legittima, valersi del rimedio previsto dall’art. 550.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato l’incompatibilità tra i due rimedi in esame per diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c.

In particolare, si ritiene che non possa configurarsi un rapporto di alternatività tra gli strumenti prospettati dalle citate disposizioni. Qualora il testatore abbia disposto nei modi stabiliti dall’art. 550 c.c., la scelta offerta al legittimario non è fra l’abbandono della disponibile e l’esperimento dell’azione di riduzione, ma fra l’esecuzione della disposizione testamentaria e il suo abbandono, con conseguente possibilità di ottenere la parte corrispondente alla legittima in piena proprietà.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha osservato come, ai fini della risoluzione della questione in esame, si dimostri necessaria una chiara e preventiva qualificazione della natura del lascito disposto in favore del legittimario, rilevabile anche grazie alla valutazione del contenuto delle singole disposizioni testamentarie.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte di Cassazione, avendo i giudici di merito erroneamente qualificato la disposizione come legato in sostituzione di legittima senza effettuare tale preliminare valutazione, cassa con rinvio, enunciando il seguente principio di diritto: “Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell’art. 551 c.c., che suppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l’ipotesi prevista dall’art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima”.

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Domanda congiunta separazione e divorzio È ammissibile, in rito, il cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Chiara Tapino

 

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. – Cass., Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727. 

Nel caso di specie, le parti, con lo stesso ricorso, chiedevano di pronunciare la loro separazione personale, regolamentando i rapporti reciproci e quelli con i figli e, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3, L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice prospettava ai coniugi l’esistenza di una questione pregiudiziale di puro diritto, relativa all’ammissibilità, in rito, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio.

Investita della questione, la Corte di Cassazione si è preliminarmente soffermata sulle due importanti novità introdotte dal D.Lgs. 149/2022.

La prima è rappresentata dall’istituto del c.d. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito di cui all’art. 363bis c.p.c., con cui è stata introdotta la possibilità per il giudice di merito di sottoporre alla Suprema Corte una questione di diritto, in presenza di determinate condizioni.

Altra novità è rappresentata dal disposto dell’art. 374bis.49 c.p.c. che, con esclusivo riferimento al giudizio contenzioso, ha introdotto la possibilità di presentare contestualmente domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, subordinando la procedibilità della seconda al decorso del termine a tal fine previsto dalla legge.

Occorre in proposito rilevare che analoga disposizione non è stata riprodotta nell’art. 473bis.51 c.p.c., che disciplina i procedimenti di cui all’art. 473bis.47 c.p.c. proposti su domanda congiunta.

Il legislatore ha pertanto espressamente previsto l’ammissibilità del cumulo delle domande contenziose di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla disporre in merito all’eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in forma congiunta.

Tanto premesso, la Corte ha rilevato l’esistenza di posizioni contrastanti nella giurisprudenza di merito e in dottrina in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande presentate in via consensuale.

Un primo indirizzo interpretativo sostiene l’ammissibilità del ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio, adducendo a sostegno della propria tesi argomentazioni sia di carattere letterale che di carattere sistematico.

Da un punto di vista letterale, si è osservato che, diversamente da quanto previsto nel sistema vigente ante riforma, ove il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due diverse disposizioni, oggi la relativa disciplina è confluita in un’unica norma.

È stato altresì evidenziato l’uso del plurale nel comma 1 dell’art. 473bis.51 c.p.c. con riferimento alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’art. 473bis.47”.

Sulla scorta di tali considerazioni, si è rilevato che se il legislatore avesse inteso precludere ai coniugi la facoltà di presentare contestualmente le domande di separazione e divorzio con riferimento ai procedimenti su domanda congiunta non avrebbe né previsto un procedimento uniforme, né utilizzato il lessico “relativo ai procedimenti”, in luogo di “relativo al procedimento”.

Quanto al criterio sistematico, i sostenitori dell’ammissibilità del cumulo hanno indicato quale ulteriore elemento a favore della propria tesi la ratio sottesa all’introduzione del cumulo per i procedimenti contenziosi. Si ritiene infatti che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizzi quel risparmio di energie processuali posto alla base della previsione dell’art. 473bis.49 c.p.c.

Altro orientamento propende invece per l’inammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, sul presupposto che l’art. 473bis.51 c.p.c. non prevede espressamente la facoltà per le parti di presentare in via consensuale e con un unico ricorso domanda di separazione e di divorzio, diversamente da quanto disposto per le domande contenziose.

Un ulteriore argomento evocato dai sostenitori della tesi contraria all’ammissibilità del cumulo è rappresentato dal tema dell’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

In particolare, si ritiene che qualora si ammettesse la possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti verrebbe concessa alle parti la possibilità di costituire dei patti prematrimoniali volti a incidere sugli effetti del futuro divorzio, nulli ai sensi dell’art. 160 c.c.

Si è, di contro, evidenziato che, nei procedimenti presentati in forma congiunta, i coniugi non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili.

Si richiama in proposito l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di divorzio a domanda congiunta, secondo cui l’accordo “riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali”.

È stata altresì valorizzata l’assenza di disposizioni destinate a gestire le sopravvenienze con riferimento al cumulo di domande congiunte.

Invero, l’adattamento del processo contenzioso alle sopravvenienze risulta essere garantito dal disposto del comma 2 dell’art. 473bis.19 c.p.c., che prevede la possibilità per le parti di introdurre nuove domande e i relativi mezzi di prova nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle circostanze. Non si riscontra, invece, analoga disposizione in materia di cumulo di domande congiunte.

È stata inoltre evidenziata l’incompatibilità del cumulo con la natura di procedimento di volontaria giurisdizione scaturente dalla domanda congiunta dei coniugi. In particolare, si ritiene che il processo volontario non potrebbe contenere una sentenza non definitiva, seguita da un rinvio per verificare la sussistenza, decorsi sei mesi, delle condizioni di procedibilità e da una conseguente sentenza definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Si è altresì rilevato che il risparmio di energie processuali che si ottiene nel giudizio contenzioso non è comparabile con quello che si potrebbe ottenere nel procedimento di cui all’art. 473bis.51 c.p.c., essendo diversa la natura dei due giudizi oltre che l’attività processuale compiuta.

In particolare, si rileva che l’ammissione del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio comporterebbe un aumento della durata del procedimento, in quanto lo stesso resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio.

Si è, di contro, osservato che la compatibilità strutturale del cumulo con un determinato procedimento debba essere valutata in concreto e non sulla base della qualificazione astratta della natura del procedimento. Sul punto, si è evidenziato che il procedimento a domanda congiunta è ormai interamente definito con sentenza, con conseguente possibilità di applicare l’art. 279 c.p.c.

La Corte di Cassazione condivide il primo degli orientamenti esaminati, partendo dal presupposto che anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio rispecchia la stessa ratio posta alla base dell’art. 473bis.49 c.p.p., ossia quella di realizzare un “risparmio di energie processuali”.

Invero, i coniugi, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero con un unico ricorso concludere la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e regolamentare in un’unica sede i rapporti reciproci e quelli con i figli, senza dover attendere la riapertura di altro procedimento.

A fondamento dell’ammissibilità del cumulo, la Corte ha inoltre rilevato che il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum, sicché non sembrano esservi ostacoli anche alla proponibilità in cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.

Trattasi, in particolare, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, in quanto volte a regolare, in successione, una crisi matrimoniale irreversibile.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

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Padre putativo e padre naturale: mantenimento dei figli In presenza di un padre putativo e di un presunto padre naturale, l’obbligo di mantenimento dei figli a carico di quest’ultimo decorre sin dalla nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della precedente relazione genitoriale?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Chiara Tapino

 

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione per chi è stato dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere. – Cass., sez. I, ord. 13 ottobre 2023, n. 28442.

La vicenda in esame trae origine da un ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che, stante la presenza di un padre putativo, condannava il padre naturale al pagamento di una somma in favore della madre a titolo di rimborso pro quota delle spese dalla stessa sopportate sin dalla nascita del figlio.

In particolare, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.c., per avere la Corte d’Appello valutato la presenza del padre putativo solo ai fini della quantificazione delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio e non in termini di esenzione dal dovere di mantenimento per il presunto padre naturale fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della precedente relazione genitoriale.

Veniva infatti ravvisata un’impossibilità giuridica per il riconosciuto padre di assolvere agli obblighi di assistenza materiale e morale che, nel periodo antecedente al disconoscimento, erano rimasti a carico del soggetto che aveva per primo provveduto al riconoscimento del figlio.

Investita del ricorso, la Corte di Cassazione, pur non negando l’esistenza di un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di disconoscimento di paternità e quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità, ha ricordato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”.

Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla portata dell’art. 277 c.c., ai sensi del quale “la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento”. Dal testo della norma si evince che il genitore riconosciuto si fa carico tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316bis c.c., che lo stesso assume sin dalla nascita del figlio.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha precisato che non è stata dalla Corte d’appello ravvisata l’esistenza nel caso di specie di un doppio e contestuale titolo di mantenimento a carico di due soggetti distinti, quali il padre putativo e il presunto padre naturale, essendosi la stessa limitata ad applicare correttamente il combinato disposto degli artt. 277, 258, 148 e 316bis c.c.

Invero, la sentenza che accoglie l’azione di disconoscimento accerta ab origine l’inesistenza del rapporto di filiazione e determina, automaticamente dal suo passaggio in giudicato, il venire meno dell’obbligo di mantenimento e l’accertamento che gli stessi erano privi di giustificazione”. Trattasi di un dovere che, sin dalla nascita, rimane a carico di chi sia considerato padre ai sensi dell’art. 231 c.c. oppure di chi sia dichiarato tale ai sensi dell’art. 269 c.c.

Quanto al contributo fornito dal padre putativo al mantenimento, la Corte ha precisato che le spese sostenute da quest’ultimo nel periodo antecedente al giudizio di disconoscimento della paternità non costituiscono un’esenzione per chi è stato successivamente dichiarato padre, ma rilevano solo in termini di riduzione dell’entità del mantenimento complessivo di cui il figlio aveva necessità.

Con altro motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’avvenuto riconoscimento del diritto del figlio di risarcimento del danno endo-familiare.

In particolare, si eccepiva l’insussistenza nel caso concreto di un fatto illecito nonché di una condotta colposa ravvisabile a carico del padre naturale, il quale non poteva ritenersi obbligato ad instaurare un rapporto con il figlio fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento dell’altra paternità.

La Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha ribadito che l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli essendo legato alla procreazione, prescinde dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, sicché il fondamento della responsabilità da illecito nel caso in cui alla procreazione non segua l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore è da rilevarsi nell’automatismo tra la responsabilità genitoriale e la procreazione. Il figlio avrà diritto ad essere istruito, educato ed assistito moralmente dal reale genitore dal momento in cui quest’ultimo abbia assunto coscienza del proprio status, a prescindere dall’esistenza di un padre putativo poi disconosciuto e della dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328; Cass., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652;
Cass., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960
giurista risponde

Stazione appaltante e variazione contratti La stazione appaltante può provvedere alla variazione dei contratti durante il periodo della loro efficacia?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, allorché sopravvengano esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni oggetto del contratto. – Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6797.

I Giudici di Palazzo Spada enunciano che. la stazione appaltante è legittimata a modificare il contratto durante il periodo della sua efficacia in presenza di sopravvenute esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali. Ad ogni modo la variante è ammessa in presenza di determinate condizionali, quali: a) sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante; b) mancata alterazione sostanziale della natura del contratto; c) eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale.

Nel caso in cui la stazione appaltante operi nella fase che precede la stipulazione del contratto l’eventuale controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto afferente alla fase esecutiva del contratto a nulla rilevando l’adozione della delibera impugnata o la asserita natura paritetica e non autoritativa dell’atto.

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Preavviso diniego e sanatoria Come opera l’istituto del preavviso di diniego e dell’onere istruttorio per la sanatoria nel caso in cui l’autore dell’abuso non sia il proprietario esclusivo del bene?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

La II Sezione del Consiglio di Stato chiarisce gli istituti. – Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158.

La seconda Sezione del Consiglio di Stato chiarisce che l’istituto del preavviso di diniego costituisce un importante momento di interlocuzione tra p.a. e cittadino, ulteriore e successivo a quello della fase istruttoria vera e propria, connotata dalle forme tipiche della partecipazione.

È opportuno analizzare le modifiche introdotte all’art. 10bis della L. 241/1990 dall’art. 12 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) evidenziando l’orientamento della giurisprudenza che intende legittimare la p.a. a svolgere, in sede di adozione del provvedimento e del relativo compendio motivazionale, una valutazione complessiva delle osservazioni del privato e a precisare ulteriormente le proprie posizioni giuridiche, con il solo limite della riconducibilità delle ulteriori argomentazioni allo “schema” delineato dalla comunicazione ex art. 10bis, cit. Pur se le argomentazioni siano meramente ripetitive di quelle già poste a base della domanda del privato può ancora ritenersi insussistente l’obbligo di un’analitica confutazione da parte dell’amministrazione procedente, fermo restando che il provvedimento deve argomentare chiaramente in senso reiettivo le osservazioni del privato e non limitarsi a mere formule di stile nel senso dell’avvenuta analisi delle stesse.

Con riferimento all’onere istruttorio per la sanatoria, il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 11 del D.P.R. 380/2001, recante le caratteristiche del permesso di costruire stabilisce che: “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” e che l’art. 36 individua chi abbia titolo nel responsabile dell’abuso, oltre che nell’attuale proprietario dell’immobile, con ciò volendo includere sia la posizione dell’autore dell’illecito non proprietario, sia quella del subentrante nella titolarità dell’immobile, per tale ragione presumibilmente incolpevole, ma interessato a difendere il valore del proprio bene anche in forza della sua regolarizzazione.

È opportuno precisare che, l’abusività di un’opera non può essere in alcun modo ricondotta all’assenso o dissenso degli altri comproprietari, dovendo dipendere esclusivamente dal rispetto delle regole sulla edificabilità dei suoli e di buon governo del territorio. Con la conseguenza che, la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esime l’Amministrazione procedente da qualsivoglia approfondimento circa l’effettiva titolarità della pienezza del diritto proprietario del richiedente, sicché l’emergenza di future problematiche in tal senso non incidono sulla legittimità dell’atto adottato. Qualora, tuttavia, la carenza di legittimazione piena emerga per tabulas e non richieda né indagini suppletive, né prese di posizione a favore dell’una o dell’altra tesi di parte, l’Ente ha il dovere di compiere quel minimo di indagini necessarie per verificare se le contestazioni sono fondate sul piano quanto meno della legittimità formale e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento dell’esclusività, in fatto o in diritto, della sua posizione.

Ad ogni modo, la maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto a quanto dettato per il preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità da accordare al predetto responsabile, coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive, della fruizione di uno strumento giudiziario utile ad evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi. Se, tuttavia, l’autore dell’abuso non è il proprietario esclusivo del bene, l’Amministrazione ha un onere aggravato di approfondimento della posizione dei contitolari, giusta la rilevanza che nel procedimento edilizio assume la figura del proprietario, quale destinatario, ancorché pro quota in caso di comproprietà, della sanzione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4278;
Id. 7 aprile 2023, n. 3587;
Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3924;
Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2021, n. 2566;
Id. 27 marzo 2020, n. 2133;
Id. 12 marzo 2020;
Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745;
Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961;
Id. 23 dicembre 2019, n. 6394;
Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4933;
Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 310;
Id. 9 marzo 2018, n. 1508;
Id. 24 febbraio 2017, n. 873;
Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 67
giurista risponde

Giudicati impliciti giudice ordinario e vincoli giudice amministrativo In caso di traslatio iudicii conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione, i giudicati impliciti formatisi innanzi al giudice ordinario che ha declinato la giurisdizione vincolano il giudice amministrativo innanzi al quale la domanda sia poi riproposta?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia evidenzia la non vincolatività. – CGARS, sez. giur., 27 luglio 2023, n. 468.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia risponde al quesito prendendo le mosse dall’art. 59, comma 2, della L. 69/2009, che stabilisce che, ove nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione che declini la giurisdizione ed indichi il giudice nazionale munito di giurisdizione sulla controversia, la domanda venga “riproposta” dinanzi a quest’ultimo giudice, “nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Il comma 5 aggiunge che: “In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.

Con riferimento al processo amministrativo, l’art. 11, comma 2, c.p.a. stabilisce che: “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”. Il successivo comma 6 precisa che: “Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomento di prova”; il comma 7, infine, che: “Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”.

Con riguardo alla vicenda in esame, il Collegio osserva che dalle suesposte disposizioni normative, al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, non si evince la esatta unicità del processo instaurato dinanzi al giudice privo di giurisdizione e continuato, in virtù di tempestiva riassunzione, dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, in quanto sono le medesime norme di legge a perimetrare puntualmente gli effetti della traslatio iudicii, stabilendo la salvezza degli “effetti processuali e sostanziali della domanda”, ferme comunque restando “le preclusioni e decadenze intervenute”; nonché specificando che, nei rapporti tra giurisdizioni diverse, non si verifica mai la “riassunzione” dello stesso processo dinnanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la “riproposizione della domanda” medesima in un distinto processo, in cui è tuttavia data ex lege salvezza, a certi fini e a determinate condizioni, agli effetti sostanziali e processuali della stessa domanda che, nel primo e distinto processo, era stata proposta a diversa giurisdizione.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23599; Id. 28 marzo 2019, n. 8674
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Passaggio in giudicato sentenza giudice amministrativo Quando la sentenza del giudice amministrativo passa in giudicato e decorre il termine per proporre la domanda risarcitoria?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Individua tali momenti il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. – CGARS, sez. giurisd., 27 luglio 2023, n. 488. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha affermato che: “Il momento del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, coincidente con il dies a quo del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., entro cui può proporsi la domanda risarcitoria, risulta articolato come segue:

a) la proposizione della revocazione ordinaria, essendo un mezzo di impugnazione ordinario, è ostativa alla immediata formazione del giudicato sulla sentenza revocanda, il quale dunque si forma con la pubblicazione della decisione di inammissibilità della revocazione, qualora tale ultima sentenza non sia passibile di ricorso per cassazione;

b) né, a prolungare di sei mesi tale termine, soccorre l’art. 107, comma 1, c.p.a., perché avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione non è ammesso il ricorso in Cassazione, non potendosi configurare da parte di tale sentenza una violazione dei limiti esterni della giurisdizione;

c) ne deriva che le sentenze del Consiglio di Stato passano in giudicato, nei vari possibili casi:

c.1) con lo spirare dei termini per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria, ove non proposti;

c.2) con la pubblicazione della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

c.3) il giorno in cui spirano i termini del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ove esso, avendo positivamente superato la fase rescindente e dunque revocato la sentenza gravata, abbia deciso in qualsiasi senso il c.d. giudizio rescissorio: è solo a tale ipotesi che si riferisce, ove correttamente inteso, l’art. 107, comma 1, c.p.a.;

d) la suddetta casistica non implica una sostanziale differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria, poiché:

d.1) anche per quest’ultima, invero, superata positivamente la fase rescindente e rimosso così il giudicato che si era formato, la decisione sulla revocazione resa in esito alla fase c.d. rescissoria riapre – analogamente al caso di cui alla superiore lett. c.3) – il termine per il ricorso in cassazione ex art. 107, comma 1, c.p.a.; nonché, ove la decisione rescissoria sia favorevole anche nel merito, altresì il termine di 120 giorni ex art. 30, comma 5, c.p.a., per proporre la domanda risarcitoria;

d.2) viceversa, la declaratoria di inammissibilità della revocazione – sia straordinaria, sia ordinaria – tiene ferma la data di formazione del giudicato e, quindi, quella di decorrenza del termine ex art. 30, comma 5, c.p.a.:

d.2.1)  alla data della già avvenuta formazione del giudicato, per quella straordinaria;

d.2.2)  alla data della declaratoria di inammissibilità della revocazione, per quella ordinaria;

d.2.3)  salvo che, in ambo tali ipotesi, sia stato già proposto autonomamente il ricorso per cassazione, nel rispetto dei termini per esso previsti, comportando esso che il giudicato si vada a formare (non sulla decisione della revocazione, bensì sulla decisione, ove successiva, della Corte di Cassazione)”.

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Fonti alternative per la rilevazione dei prezzi È possibile l’apporto di fonti alternative per la rilevazione dei prezzi?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato si esprime positivamente. – Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359.

I Giudici di Palazzo Spada hanno condiviso le obiezioni dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei costruttori edili. Non è di per sé censurabile, l’utilizzo del meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, trattandosi di un modo di organizzazione della discrezionalità, e come tale idoneo a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo. Tuttavia, nel caso in esame, la discrasia e l’incongruità dei dati raccolti risultano sintomatiche del metodo di rilevazione seguito da ciascun Provveditorato, nonché dell’inadeguatezza scientifica della relativa verifica e del raffronto dei dati provenienti dalle diverse fonti. Pertanto, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Alla luce di ciò risulta ragionevole e corretto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private.

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Piano paesaggistico e pianificazione territoriale Il piano paesaggistico prevale rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

La Corte costituzionale ribadisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico sui piani urbanistici e, in sua applicazione, accoglie, in parte qua, una questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Consiglio di Stato – avente ad oggetto una norma di legge regionale (nella specie, si trattava di una disposizione inserita nella legge sul c.d. piano casa della Regione Puglia) che abilitava i Comuni ad individuare ambiti territoriali o immobili, pur se ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico istituito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), sui quali consentire la realizzazione di interventi edilizi straordinari. – Corte cost. 27 luglio 2022, n. 192

Con sentenza non definitiva del 14 maggio 2021 (R.G. n. 147 del 2021), il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), nel testo in vigore anteriormente all’abrogazione disposta dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante: “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche”.

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in relazione all’art. 145, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), poiché consentirebbe di porre in essere gli interventi straordinari previsti dalla stessa legge reg. Puglia n. 14 del 2009 (d’ora in avanti, anche: Piano casa per la Puglia) in deroga alla disciplina dettata dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Puglia, così violando il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici.

Prodromica all’esame della questione è la ricostruzione del panorama normativo in cui essa si colloca.

La legge reg. Puglia 14/2009 ha dato attuazione al cd. Piano casa, in relazione a quanto stabilito nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, in applicazione dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

Per ciò che interessa in questa sede, con la legge regionale in parola si prevede la possibilità di operare interventi straordinari di ampliamento (art. 3) e di demolizione e ricostruzione (art. 4); interventi che vengono, peraltro, sottoposti ad una serie di limiti, fra i quali quello sancito dall’art. 6, comma 1, lett. f), della stessa legge, che non li ammette «su immobili ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142» cod. beni culturali.

Tale previsione configurava, in origine, un limite assoluto, escludendo in radice l’applicabilità del Piano casa per la Puglia a tale tipologia di immobili. Per mitigare, tuttavia, il rigore della preclusione, con l’art. 4 della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2016, n. 37, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, è stata inserita all’art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia 14/2009 la lett. c-bis), oggi censurata, che permette ai Comuni di individuare, con deliberazione motivata del consiglio comunale, “ambiti territoriali nonché […] immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

Come ricorda lo stesso giudice a quo, l’art. 6, comma 2, lett. c-bis), della legge reg. Puglia 14/2009 è stato abrogato dall’art. 1 della legge reg. Puglia 3/2021. Con tale abrogazione si è dato seguito ai rilievi provenienti dal Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero della cultura) sulla necessità di superare tale disciplina, in quanto lesiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela paesaggistica.

Da ultimo, è opportuno ricordare che il legislatore pugliese è nuovamente intervenuto in materia, reintroducendocon l’art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della L. 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee” – un regime derogatorio del generale divieto posto dall’art. 6, comma 1, lett. f), della legge reg. Puglia 14/2009, analogo a quello previsto dalla censurata lettera c-bis) ma maggiormente articolato nei presupposti.

Con il citato art. 3 si prevede, infatti, che, “[a]i sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia), così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell’8 luglio 2021, sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ed elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione unilateralmente inderogabile, alle condizioni che l’intervento sia conforme alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR e che siano acquisiti nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica”.

Ciò premesso, la questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Come si è già ricordato, il giudice a quo ritiene l’art. 6, comma 2, lett. c-bis), della legge reg. Puglia 14/2009, costituzionalmente illegittimo, poiché prevedrebbe la derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e, in particolare, di quelle contenute nel PPTR Puglia, risultando così incompatibile con l’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, e, quindi, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Il citato art. 145, dedicato al “[c]oordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”, nel precisare, al comma 3, che le disposizioni dei piani paesaggistici sono, comunque sia, prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, esprime il cosiddetto principio di prevalenza delle prime sulle seconde.

Come questa Corte ha rilevato in più occasioni, mediante tale principio, il codice dei beni culturali ha inteso garantire l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, valore imprescindibile e pertanto non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio. In forza di tale principio, al legislatore regionale è impedito di adottare, sia normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, cioè con previsioni di tutela in senso stretto (fra le molte, sent. 261, 141 e 74/2021, e 86/2019), sia normative che, pur non contrastando con (o derogando a) previsioni di tutela in senso stretto, pongano alla disciplina paesaggistica limiti o condizioni (sent. 74/2021), che, per mere esigenze urbanistiche, escludano o ostacolino il pieno esplicarsi della tutela paesaggistica.

In altri termini, “i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio” sono definiti “secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale” (sent. 11/2016; in senso analogo, sent. 45 e 24/2022, 124 e 74/2021).

La disposizione censurata contrasta con il principio di prevalenza del Piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, violando, così, il parametro interposto evocato dal rimettente.

La legge reg. Puglia 14/2009 disciplina ipotesi (straordinarie) di demolizione, ricostruzione e ampliamento, ossia interventi che, quando pure non risultino espressamente vietati, sono sottoposti a limiti e condizioni, talvolta stringenti, dal PPTR, e in specie dalle prescrizioni specifiche di quest’ultimo.

In tale contesto, la disposizione censurata, nel prevedere che detti interventi possano interessare ambiti e immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, non fa alcuna menzione del necessario rispetto anche delle richiamate prescrizioni specifiche del PPTR, ossia di quelle prescrizioni che impongono precisi obblighi o divieti inerenti all’utilizzo e – per ciò che qui rileva – alla trasformazione dei beni paesaggistici (norme, queste ultime, mediante le quali si esplica la funzione precettiva del Piano).

Posto il carattere confliggente della normativa censurata con la disciplina paesaggistica, l’omesso richiamo al generale rispetto delle prescrizioni specifiche del PPTR non può essere inteso alla stregua di un mero silenzio della legge, colmabile – come sostenuto dalla parte – in via interpretativa, nel senso che la relativa disciplina sia implicitamente applicabile, bensì come una deroga, o meglio come la facoltà per i Comuni e i privati, rispettivamente, di consentire e porre in essere tali interventi non osservando il contenuto precettivo del PPTR.

La conclusione è avvalorata, a contrario, dalla circostanza che la norma censurata si limita a richiedere il rispetto dei soli «indirizzi» e «direttive» del PPTR: previsione che non vale a escludere il rilevato contrasto con il principio di prevalenza del Piano paesaggistico, proprio perché il rinvio è circoscritto alla parte programmatica del Piano, a traverso la quale quest’ultimo non detta specifiche regole sull’utilizzo e sulla trasformazione dei beni paesaggistici, ma pone gli obiettivi di qualità della pianificazione.

Parimente inidonea a garantire la prevalenza del Piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici è la generica previsione, contenuta sempre nella disposizione censurata, in base alla quale gli interventi in questione debbono essere realizzati “utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

Una simile previsione non vale certamente ad assicurare l’osservanza delle prescrizioni del PPTR, e rende anzi evidente il carattere derogatorio della norma in esame rispetto a queste ultime. Il PPTR, laddove ammette interventi sui beni paesaggistici, può contemplare una ben più ampia e dettagliata serie di regole sulla loro trasformazione: basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle regole sul colore degli edifici, all’obbligo di rimuovere, nell’effettuazione degli interventi, gli elementi artificiali, ovvero, infine, al divieto di compromettere i coni visivi.

Come ha già ricordato questa Corte, «la normativa sul Piano casa, pur nella riconosciuta finalità di agevolazione dell’attività edilizia, non può far venir meno la natura cogente e inderogabile delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottate dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”» (sent. 261/2021; in senso analogo, sent. 86/2019).

Anche per tale ragione il PPTR deve essere messo al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali, che possono mettere in discussione la complessiva ed unitaria efficacia del Piano paesaggistico (fra le varie, sent. 261 e 74/2021, e 11/2016).

Al fine di rimuovere il vulnus costituzionale denunciato, non è peraltro necessario eliminare in toto la norma censurata (operazione che ripristinerebbe, nella sua originaria assolutezza, il divieto di interventi straordinari sugli immobili ricompresi in aree soggette a vincolo paesaggistico), ma è sufficiente introdurre in essa, con pronuncia a carattere additivo, la previsione inerente all’esigenza di rispetto (anche) delle prescrizioni del PPTR.

L’art. 6, comma 2, lett. c-bis), della legge reg. Puglia 14/2009, nel testo in vigore anteriormente all’abrogazione ad opera dell’art. 1 della legge reg. Puglia 3/2021, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge regionale debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del PPTR.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte cost. 2 marzo 2022, n. 45; Id., 29 dicembre 2021, n. 261;
Id., 13 dicembre 2021, n. 241; Id., 21 aprile 2021, n. 74 del 2021;
Id., 18 novembre 2020, n. 240