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Dl Fiscale: in vigore la legge In vigore dal 13 dicembre la legge di conversione del dl fiscale recante "misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” 

Dl Fiscale: in vigore dal 13 dicembre

Il ddl di conversione del Dl Fiscale nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2024 ha ricevuto, dopo l’ok del Senato, anche la fiducia della Camera con 192 voti a favore e 112 contrari. Il dl n. 155/2024 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, unitamente al Ddl Bilancio e a un decreto di revisione delle accise ed era entrato in vigore il 20 ottobre.

La nuova legge n. 189/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024 per entrare in vigore il giorno successivo.

Dl fiscale: le misure

Il provvedimento di iniziativa governativa, ora legge dello Stato, introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Il testo spazia dall’Ape Social al PNRR alle imposte, comprendendo anche misure in favore di grandi eventi e relative al pagamento del lavoro straordinario per il personale delle forze di polizia. Ampliata inoltre la platea dei beneficiari del Bonus Natale.

In fase di conversione nel testo è confluito anche il testo del decreto legge n. 167/2024, contenente disposizioni urgenti per la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale, alcuni benefici per i dipendenti e alcune disposizioni per gestire le emergenze.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

Si dispongono rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

Ape sociale 2024

Viene incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

Payback farmaceutico

L’articolo 9-quater modifica la disciplina sul riparto del payback farmaceutico tra regioni e province autonome in caso di superamento del limite di spesa per gli acquisti diretti di farmaci ospedalieri. La norma prevede che metà della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche sia attribuita in base al criterio attuale, cioè in proporzione alla popolazione residente (pro capite). L’altra metà sarà ripartita in base all’eccedenza registrata da ciascun ente territoriale rispetto al limite di spesa. La quota complessiva di ripiano resta suddivisa equamente: il 50% a carico delle aziende farmaceutiche e il restante 50% a carico delle regioni e province autonome responsabili dello sforamento. Con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno definiti i criteri per redistribuire le quote variabili di ripiano, garantendo che queste siano comprese tra il 30% e il 70% dello sforamento registrato da ciascun ente.

Misure in materia di PNRR

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.
In particolare, si legge nel comunicato dell’esecutivo, “si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.
Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

Disposizioni fiscali

In materia fiscale alcune misure sono state confermate altre invece sono state introdotte ex novo in sede di conversione.

  • Novità in materia di concordato preventivo: i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato (escluse certe categorie come forfettario esercenti arti e professioni o impresa) hanno tempo fino al 12 dicembre 2024.
  • Il nuovo art. 7 quinquies che interviene sulle cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo dispone che la società o associazione perde l’accesso al concordato o ne vede cessare l’efficacia non solo in caso di modifiche alla compagine sociale, come previsto dalla normativa attuale, ma solo se tali modifiche comportano un aumento del numero di soci o associati. È prevista un’eccezione per il subentro di due o più eredi in caso di decesso di un socio o associato.
  • Il decreto fiscale introduce ex novo una proroga per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Il termine per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi, inizialmente fissato al 2 dicembre 2024, è spostato al 16 gennaio 2025. La misura offre la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in cinque rate mensili, da gennaio a maggio 2025.
partita iva

Partita Iva: cos’è e come si apre Partita IVA: cos’è, chi la può aprire, quale regime fiscale scegliere e come procedere alla chiusura se si decide di cessare l’attività

Cos’è la Partita IVA

La Partita IVA è un codice fiscale di 11 cifre utilizzato per identificare aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi presso l’Agenzia delle Entrate. Questo codice è fondamentale per gestire un’attività professionale in Italia e soddisfare gli obblighi fiscali.

Essa è formata da tre sezioni: le prime 7 cifre identificano il titolare o l’azienda; le 3 cifre successive indicano l’area territoriale; l’ultima cifra serve da numero di controllo.

Questo codice è indispensabile per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale o professionale. Grazie alla P.IVA, i titolari possono adempiere agli obblighi fiscali, tra cui il versamento di contributi INPS, assicurazione INAIL, IRPEF e IRAP.

Aprire e gestire una Partita IVA richiede attenzione e pianificazione. Scegliere il regime fiscale più adatto, adempiere agli obblighi fiscali e valutare i costi sono passaggi cruciali.

Chi deve aprire la Partita IVA

Deve aprire una Partita IVA chi esercita un’attività in modo continuativo come i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali regolare e le Aziende che vendono beni o servizi.

Per poter aprire una P. IVA però bisogna soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenni ed essere residenti in Italia. Alcune attività richiedono requisiti aggiuntivi, come titoli di studio specifici, definiti da normative nazionali o regolamenti delle Camere di Commercio.

Partita IVA e lavoro dipendente: sono compatibili?

Chi lavora come dipendente può aprire lo stesso una Partita IVA, fatta salva l’esistenza di un patto di esclusività o non concorrenza con il datore di lavoro e l’assenza di divieti specifici, come per i dipendenti pubblici, tranne alcune eccezioni. I docenti infatti possono esercitare attività non imprenditoriali previa autorizzazione.

Come scegliere il regime fiscale

Prima di aprire una P.IVA, è fondamentale scegliere: il regime fiscale, perché lo stesso determina gli obblighi contabili e imposte, la forma giuridica (es: ditta individuale, lavoratore autonomo o società) e il codice ATECO, che classifica l’attività economica.

Regimi fiscali: tipologie

Le principali tipologie di regime fiscale in Italia sono l’ordinario, il semplificato e il forfettario. Ciascuno presenta caratteristiche ben definite. Vediamo in sintesi quali sono.

Regime ordinario

  • nessun limite di fatturato;
  • tassazione IRPEF in base agli scaglioni di reddito;
  • IVA applicata sulle fatture e possibilità di dedurre i costi documentati;
  • contabilità complessa.

Regime semplificato

  • Simile al regime ordinario, ma con minori obblighi contabili;
  • accessibile a chi presenta certi limiti i fatturato distinti per servizi e altre attività.

Regime forfettario (agevolato)

  • Aliquota fissa del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni;
  • nessun obbligo di IVA, ritenute d’acconto o contabilità ordinaria;
  • ideale per chi non supera una certa soglia di fatturato annuale.

Costi e obblighi fiscali

Aprire una Partita IVA è gratuito, ma la gestione comporta diverse spese. I principali costi riguardano:

  • i contributi previdenziali che vengono calcolati sul reddito;
  • la tassazione, che varia in base al regime scelto. Ad esempio, nel regime ordinario si pagano IRPEF, IVA, IRES e IRAP.

Nel regime forfettario, invece, si applica un’unica imposta sostitutiva, riducendo gli obblighi fiscali.

Come si apre la Partita IVA

Per aprire una P.IVA, è necessario scegliere un codice ATECO e il regime fiscale e presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
La domanda può essere inviata tramite PEC, presentata fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia o inviata per posta raccomandata.

Se l’attività richiede poi l’iscrizione al Registro Imprese, bisogna compilare la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. Questo sistema consente di iscriversi all’INPS e all’INAIL e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Alcuni professionisti devono anche aprire un indirizzo PEC, obbligatorio per ditte individuali, società e liberi professionisti iscritti ad albi.

Come chiudere una Partita IVA

Per chiudere una Partita IVA, basta presentare il modulo apposito di cessazione attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. L’operazione è gratuita. Tuttavia, se l’attività resta inattiva per tre anni consecutivi, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio.

 

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definizione agevolata

Definizione agevolata liti tributarie: legittima per la Consulta La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla legge che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie

Definizione liti tributarie

Definizione agevolata delle controversie tributarie: non sono lesi i principi costituzionali. Così, la Consulta, con la sentenza n. 189/2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio.

“La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta a favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo” ha affermato la Corte.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata, la Corte ha escluso che ne discenda il venir meno del credito tributario residuo, poiché l’art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni.

La sentenza ha altresì escluso “una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione”.

La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti i commi 200 e 201 dell’art. 1 della stessa legge n. 197 del 2022, “relativi al caso in cui il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di definizione agevolata si chiuda con un provvedimento di diniego”.

cassetto fiscale

Cassetto fiscale: più informazioni per i contribuenti Cassetto fiscale: attiva una nuova sezione in cui il contribuente può visionare le comunicazioni relative ai controlli automatici

Cassetto fiscale, le nuove funzionalità

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 419815/2024, adottato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, mira a potenziare le funzionalità delCassetto fiscale“, rendendolo uno strumento più completo e intuitivo per i contribuenti. Dal 20 novembre 2024, l’area riservata del sito dell’Agenzia ospiterà una nuova sezione denominata LAgenzia scrive”, dove saranno consultabili e gestibili le comunicazioni derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni previsti dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.

Funzioni principali

Nella nuova sezione, i contribuenti potranno:

  • visualizzare comunicazioni relative a irregolarità o controlli fiscali;
  • effettuare eventuali pagamenti direttamente online, utilizzando il proprio IBAN e autorizzando l’addebito tramite gli intermediari della riscossione;
  • richiedere assistenza attraverso il servizio CIVIS, per chiarire eventuali discrepanze o contestazioni.

Tali funzionalità saranno disponibili sia per i contribuenti sia per intermediari delegati (ad esempio, commercialisti) tramite il servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Notifiche e sicurezza

Le notifiche sulla disponibilità di nuove comunicazioni saranno visibili nell’area riservata e, per le persone fisiche, anche attraverso l’app IO. L’accesso ai servizi richiede credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) o, per professionisti e imprese, le credenziali Entratel o Fisconline. L’Agenzia adotta standard di sicurezza aggiornati e traccia gli accessi al sistema per garantire l’integrità dei dati e prevenire usi impropri.

Trattamento dei dati

L’Agenzia, in collaborazione con Sogei S.p.A., assicura il trattamento sicuro dei dati personali, limitandosi a quelli strettamente necessari per l’erogazione del servizio. I dati sono conservati per il tempo minimo indispensabile, nel rispetto delle normative europee e nazionali sulla privacy.

Obiettivi del provvedimento sul cassetto fiscale

Questa iniziativa intende:

  • migliorare l’accesso alle informazioni fiscali e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
  • fornire strumenti digitali più avanzati, semplificando la gestione di comunicazioni e adempimenti;
  • promuovere la trasparenza e la compliance attraverso un’interazione più agevole con l’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, il potenziamento del Cassetto fiscale rappresenta un passo verso una gestione fiscale più efficiente e digitale, a beneficio di contribuenti e professionisti.

 

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codice ateco

Codice Ateco per gli influencer: come funziona Codice Ateco dedicato dal 1° gennaio 2025 per gli influencer marketing, a vantaggio del riconoscimento della professionalità

Codice Ateco dedicato agli influencer marketing

A partire dal 1° gennaio 2025, gli influencer marketing in Italia avranno un proprio codice Ateco. Questa novità segna un passo decisivo verso il riconoscimento formale di questa professione. Il nuovo codice, 73.11.03, è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra Istat, Eurostat, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Associazione Italiana Content & Digital Creators (AICDC). Questo cambiamento mira a valorizzare l’economia creativa digitale, un settore in espansione, e a regolarizzare le attività economiche connesse.

Cos’è il Codice Ateco e perché importante

Il Codice Ateco, acronimo di “Attività Economiche”, è uno strumento di classificazione standardizzato che identifica le attività economiche svolte da imprese e professionisti in Italia. È essenziale per l’apertura di una partita IVA, per il calcolo delle imposte, l’accesso a finanziamenti e agevolazioni fiscali, nonché per la raccolta di dati statistici da parte di enti come l’Istat. La nuova classificazione specifica per gli influencer rappresenta una svolta. Essa consente di distinguere questa professione dalle altre categorie già esistenti, come quelle legate alla pubblicità.

Influencer marketing: una professione in evoluzione

La figura dell’influencer si è affermata con il boom dei social media, evolvendosi in un’attività professionale che include la creazione di contenuti digitali e la sponsorizzazione di prodotti o eventi. Tuttavia, l’assenza di una classificazione dedicata ha generato confusione fiscale e amministrativa. Molti giovani, spesso inconsapevoli, sottovalutano gli obblighi fiscali e la mancanza di conoscenza porta alcuni a evadere le tasse. L’introduzione di un codice specifico potrebbe ridurre queste problematiche.

Benefici della nuova classificazione per gli influencer

Con l’introduzione del codice Ateco 73.11.03, gli influencer marketing potranno:

  • accedere a una regolamentazione fiscale e previdenziale più chiara;
  • usufruire di benefici e agevolazioni specifici per la loro categoria;
  • essere ufficialmente riconosciuti come professionisti, garantendo maggiore trasparenza nel settore.

Verso una nuova era dell’economia creativa

L’introduzione di questo codice rappresenta un importante riconoscimento per l’economia creativa digitale. Questo settore, sempre più rilevante nel panorama economico italiano, beneficia ora di strumenti che promuovono la conformità fiscale e favoriscono la crescita sostenibile di una professione moderna e in continua evoluzione.

 

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bonus natale

Bonus Natale 2024: i chiarimenti del fisco L'Agenzia delle Entrate fornisce, con una circolare, le indicazioni e le novità per ottenere il beneficio del bonus Natale

Bonus Natale 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Bonus Natale 2024: sono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il beneficio previsto per quest’anno dal Dl n. 113/2024 (Decreto Omnibus), destinato ai lavoratori dipendenti.

Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 il fisco aveva già fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Alla luce dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016). La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Bonus Natale: platea allargata

Prima delle novità introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Come richiedere il beneficio

Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

La circolare del fisco specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

tessera sanitaria

Tessera sanitaria: la guida La tessera sanitaria è un documento gratuito rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal SSN

Tessera sanitaria cos’è

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il documento contiene il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate e lo certifica.

Leggi anche la guida sulla Tessera sanitaria – pdf con le istruzioni dedicate anche ai neo-genitori e ai cittadini stranieri

A cosa serve e quanto dura

La tessera sanitaria serve ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale o richiede una visita presso le strutture del Sistema sanitario nazionale. Ad oggi, il documento vale anche come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La durata della tessera sanitaria è di sei anni. Alla scadenza l’Agenzia spedisce automaticamente una nuova Tessera sanitaria al proprio indirizzo di residenza presente in Anagrafe Tributaria.

La tessera europea

Nella parte posteriore del documento, spiega l’Agenzia delle Entrate, c’è la “Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.)”. Ciò garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Come ottenere la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è ottenibile gratuitamente e può essere emessa se:

  • il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate
  • è iscritto all’ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

Chi non possiede il codice fiscale, dovrà preventivamente acquisirlo. Per l’attribuzione del codice fiscale è necessario presentare all’Agenzia il modello AA4/8 compilato e accompagnato da un valido documento d’identità.

Tessera sanitaria per neonati

Dopo la nascita del figlio, spetta ai genitori chiedere al Comune di residenza il codice fiscale per poter ricevere la tessera sanitaria a casa. I genitori, pertanto, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, che attribuisce al neonato il codice fiscale, attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria.

Una volta attribuito il codice fiscale, viene emessa la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.

Nel momento in cui il bambino viene registrato all’ASL di competenza e viene scelto il medico pediatra, la nuova tessera sanitaria viene spedita presso la residenza, con validità di sei anni.

Tessera sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri che intendono richiedere la tessera sanitaria occorre l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, di regola, ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi di nuovo all’ASL di competenza per rinnovare l’iscrizione e richiedere l’emissione di una nuova tessera sanitaria.

Ai fini dell’iscrizione al SSN, il cittadino può usare anche il codice fiscale provvisorio attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Smarrimento o furto tessera sanitaria

In caso di furto, smarrimento o anche di deterioramento della tessera sanitaria, infine, è possibile richiederne una nuova direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, via e-mail o pec presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta alla propria ASL.

 

bonus natale

Bonus Natale: cos’è e a chi spetta Ampliata dal Governo la platea dei beneficiari del bonus Natale (ex bonus Befana) che verrà erogato su richiesta, ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dal 2024

Bonus Natale in tredicesima

Bonus Natale nel mese di dicembre, al posto del bonus Befana che ha ricevuto un colpo di spugna grazie all’emendamento approvato nel decreto Omnibus convertito nella legge n. 143/2024 e in vigore dal 9 ottobre 2024.

L’importo verrà erogato già a partire dal prossimo dicembre.

Vediamo in cosa consiste e chi ne può beneficiare.

Bonus Natale a chi spetta

L’indennità di 100 euro per il 2024, ex art. 2-bis della nuova legge, è destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge o almeno un figlio fiscalmente a carico.

L’indennità “non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore”, per cui i 100 euro saranno netti, ed è rapportata al periodo di lavoro.

Tra le condizioni richieste il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico. Oppure “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.

Nella determinazione del reddito complessivo, non si terrà conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Platea ampliata dal governo

Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024, recante “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, il Governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

Il testo (dl 167/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno stesso, e, confermando le attese, il bonus è stato esteso anche alle famiglie monogenitoriali.

In pratica, viene di fatto eliminato il requisito del coniuge a carico, per cui rimane quale condizione necessaria avere almeno un figlio a carico.

In tal modo, da circa 1,1 milioni di persone stimate quale platea si arriva a 4 milioni e mezzo.

Come ottenerlo

L’una tantum sarà riconosciuta su richiesta del lavoratore, “che attesta per iscritto di avervi diritto” e sarà corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.

Spetterà ai sostituti d’imposta, ossia ai datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

bonus natale

Bonus Natale: codici tributo e servizio self-service Sull'imminente Bonus Natale arrivano i codici tributo dell'Agenzia delle Entrate e il servizio self-service per fare richiesta su NoiPA

Bonus Natale: novità

Doppia novità sul Bonus Natale, ormai imminente. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato i codici tributo e sul portale NoiPA è stato avviato il servizio self-service per fare richiesta.

Bonus Natale: codici tributo

Con la risoluzione 54/E del 13 novembre, il fisco rammenta che “l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate”. Il dl prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Per consentire, dunque, ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

In particolare, per il modello F24, il codice tributo è il seguente: “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), invece: “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Self-service richiesta bonus Natale

Sul portale NoiPA, invece, dal 7 novembre è possibile richiedere il bonus tramite il self-service. La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria Area Personale entro le ore 12.00 del 22 novembre.

Accedendo alla propria Area Personale, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi (menu servizi, voce stipendiali, pulsante richiesta indennità dl n. 113/2024) seguendo la procedura indicata.

E’ possibile inoltre visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.

Per qualsiasi dubbio sui requisiti di accesso, sulle modalità di erogazione e le tempistiche di liquidazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ dedicata al servizio.

autotutela tributaria

Autotutela tributaria: le linee guida del fisco I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in una circolare dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023

Nuova autotutela tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul nuovo regime dell’autotutela tributaria, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 219/2023. Con la Circolare n. 21/E, l’Amministrazione Finanziaria ha definito con maggiore precisione il perimetro del nuovo istituto e le modalità con cui i contribuenti possono presentare le richieste di autotutela.

Autotutela obbligatoria

La riforma ha profondamente modificato l’istituto dell’autotutela tributaria, introducendo una distinzione fondamentale tra autotutela obbligatoria e facoltativa. In particolare, il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di annullare, anche senza una specifica istanza da parte del contribuente, gli atti di imposizione che presentano manifesta illegittimità. Questo obbligo sussiste anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, qualora ricorrano uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge, tra cui:

  • Errore di persona o di calcolo
  • Errore nell’individuazione del tributo
  • Errore materiale facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
  • Errore sul presupposto di imposta
  • Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente effettuati
  • Mancanza di documentazione che è stata successivamente sanata entro i termini previsti

Tuttavia, l’obbligo di autotutela non si applica in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, né se è trascorso più di un anno dalla definitività dell’atto viziato senza che il contribuente abbia impugnato l’atto.

Autotutela facoltativa

L’articolo 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente regola invece l’autotutela facoltativa. In questo caso, se l’illegittimità dell’atto di imposizione non è evidente e non ricorrono i vizi specifici elencati nell’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria ha comunque la facoltà di annullare l’atto, anche senza richiesta da parte del contribuente. Tale annullamento può avvenire se l’ente impositore riconosce che l’atto o l’imposizione sono illegittimi o infondati, anche se l’atto è già definitivo o in pendenza di giudizio.

Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

La richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto oggetto della contestazione. Il contribuente deve presentare l’istanza in modo dettagliato, indicando tutti gli elementi che giustificano la richiesta di annullamento, e allegare la documentazione pertinente. Per la presentazione, è necessario utilizzare modalità che certifichino l’invio, come i servizi telematici (SPID, CIE o CNS), la posta elettronica certificata (PEC) o la consegna diretta dell’istanza allo sportello dell’ufficio competente.

In sintesi, il Decreto Legislativo n. 219/2023 ha introdotto importanti novità sulla procedura di autotutela tributaria, migliorando l’accesso e l’efficienza del sistema, a beneficio tanto dei contribuenti quanto dell’Amministrazione finanziaria