concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale anche per forfetari Concordato preventivo biennale al via per i contribuenti forfetari. Imprenditori e professionisti potranno conoscere la proposta e accettarla tramite il modello Redditi 2024

Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfetari

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato istituzionale.

Concordato preventivo biennale (CPB): cos’è

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Adesione alla proposta di Concordato

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di Concordato preventivo e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Concordato al via anche per autonomi, individuali e forfetari

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

Come aderire

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata.

La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.

L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Imprenditori e professionisti che applicano gli Isa, come sopra anticipato, possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025.

agenzia entrate riscossione guida servizi

Agenzia Entrate Riscossione: la nuova guida ai servizi Online la nuova guida "I servizi di AdeR a portata di click" sui servizi telematici messi a disposizione dei cittadini dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader)

Guida servizi online Agenzia Entrate Riscossione

Dopo l’Agenzia delle Entrate, anche l’Ader pubblica una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento.

I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La guida, frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate e pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali, fa parte della collana L’Agenzia informa ed è strutturata per consentire di trovare subito il servizio desiderato, grazie anche ai link diretti che portano alle pagine di interesse.

La prima parte è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Servizi a portata di click

Con i servizi attivi sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, cittadini e imprese possono svolgere la maggior parte delle operazioni a distanza. Quelli fruibili in area pubblica, cioè senza necessità di registrazione, consentono per esempio di effettuare i pagamenti o richiedere la modulistica. Si può anche scrivere al Servizio contribuenti, prenotare un appuntamento allo sportello territoriale oppure ricevere supporto per la Definizione agevolata.

In area riservata, dove si accede con l’identità digitale (Spid, Cie o Cns), è possibile per esempio visualizzare la propria situazione debitoria, chiedere la sospensione legale della riscossione o una rateizzazione fino a 120mila euro ottenendo subito il piano dei pagamenti. Gli intermediari fiscali hanno a disposizione la sezione EquiPro, accessibile con le credenziali Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), da cui possono operare per conto dei propri clienti.

Gli altri canali

Nel vademecum anche le indicazioni sui servizi che possono essere richiesti attraverso la posta elettronica certificata (Pec) come, ad esempio, la rateizzazione delle cartelle. Inoltre, per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali o non può utilizzare il computer è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione al numero unico 06 0101, sia da telefono fisso che da cellulare (costo della chiamata secondo il piano tariffario applicato dal proprio operatore) a cui i contribuenti possono rivolgersi anche per chiedere di fissare un appuntamento in uno degli sportelli sul territorio.

agenzia entrate guida servizi

Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle Entrate che spiega come fare per ottenere rimborsi, documenti o registrare contratti

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova guida ai servizi, che spiega come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Si tratta, spiegano dal fisco nel comunicato stampa ufficiale, di “uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse”.

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate” – pdf

I servizi disponibili online

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, “la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile”.

Restano disponibili gli appuntamenti in presenza per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

Le soluzioni alternative al computer

Infatti, chi ha meno dimestichezza con il computer può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).

Inoltre, c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

 

Leggi anche:

tregua fiscale sintesi misure

Tregua fiscale: sintesi delle misure Tregua fiscale: sintesi delle misure adottate dallo Stato per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera agevolata

Tregua fiscale: cos’è

La tregua fiscale consiste in una serie di misure straordinarie con le quali lo Stato permette ai contribuenti e alle imprese che siano in ritardo nei pagamenti delle imposte, di porre rimedio alla propria situazione debitori versando importi ridotti grazie a sconti significativi e facilitazioni nei pagamenti rateali.

Negli ultimi anni lo Stato ha previsto tutta una serie di agevolazioni per i contribuenti al fine di favorire la ripresa dell’economia e di superare le difficoltà di natura economica e finanziaria che hanno colpito il paese a partire dalla pandemia del 2020.

Definizione agevolata comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 consente una definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Questo riguarda i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, con una riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta residua dopo i versamenti rateali effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Definizione irregolarità formali

Le irregolarità formali, che non influenzano la determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, IVA e IRAP, possono essere sanate con un pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento può essere effettuato entro il 31 ottobre 2023, o in due rate entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione richiede il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità.

Rottamazione debiti

Il decreto legge n. 51/2023 ha esteso al 30 giugno 2023 il termine per presentare domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). La comunicazione delle somme dovute sarà trasmessa entro il 30 settembre 2023. Il pagamento delle prime tre rate è previsto entro il 15 marzo 2024, con scadenze successive il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2024. Gli interessi al 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023.

Leggi anche Rottamazione e procedure art. 13 Dlgs 74/2000

Definizione agevolata atti procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 permette la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto. Questa agevolazione si applica agli accertamenti con adesione, agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023.

Definizione agevolata liti pendenti

La legge permette di definire agevolmente le liti pendenti al 1 gennaio 2023 con l’Agenzia delle Entrate, pagando un importo pari al valore della controversia. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.

Stralcio debiti fino a mille euro

La legge prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per enti diversi dalle amministrazioni statali, è possibile deliberare lo stralcio integrale entro il 31 marzo 2023. 

Conciliazione giudiziale controversie tributarie

La legge introduce una conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e si può rateizzare in 5 anni. L’accordo per la conciliazione deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Questo istituto permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali fino al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021. La sanzione è ridotta a 1/18 del minimo. La procedura di regolarizzazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2024.

Regolarizzazione omessi pagamenti rate

La normativa consente di regolarizzare i pagamenti omessi o carenti relativi a rate di accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e conciliazioni giudiziali. I versamenti devono essere scaduti al 1° gennaio 2023 e non ancora oggetto di cartella di pagamento con conseguente notifica o atto di intimazione.

 

Per tutte le informazioni di dettaglio su normative, circolari e schede informative si consiglia di visitare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate

carta dedicata a te inps

Carta dedicata a te: pagamenti da settembre 2024 L'INPS fornisce le indicazioni per l'erogazione della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno

Carta dedicata a te: le istruzioni INPS

La “Carta Dedicata a te“, la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, introdotta dalla legge di bilancio 2023, diventa pienamente operativa.

Vedi anche la guida Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 4 giugno 2024, l’INPS, infatti, con il messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024 ha fornito le indicazioni operative per l’accesso alla misura.

Requisiti di accesso alla social card

I beneficiari della carta Dedicata a te, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: NASPI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Importo della carta e modalità di erogazione

La misura, ricorda l’istituto, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Erogazione da settembre 2024

Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).

Cosa si può acquistare

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

reddito di emergenza rem

Reddito di emergenza: la guida Il Reddito di emergenza (REM) concesso in piena pandemia ha rappresentato un sostegno economico importante per le famiglie in maggiore difficoltà

Reddito di emergenza: cos’è

Il Reddito di emergenza (REM), ad oggi non più in vigore,  ha rappresentato un’importante forma di sostegno economico in epoca Covid per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia. Il REM è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto poi la possibilità di poter richiedere una mensilità ulteriore di REM. Il successivo decreto n. 137/2020 ha previsto infine la possibilità di ottenere due quote ulteriori di REM per le mensilità di novembre e dicembre 2020.

Quest’ultima tranche di reddito di emergenza è stata riconosciuta:

  • d’ufficio ai nuclei familiari che avevano già beneficiato della misura in base al decreto legge n. 104/2020;
  • su domanda di parte per quei nuclei familiari che non avevano mai ottenuto il REM o che lo avevano ottenuto solo in virtù del primo decreto legge n. 34/2020.

La misura del beneficio prevista dai decreti n. 134/2020 e n. 137/2020 è stata riconosciuta in favore di quei nuclei familiari titolari di un reddito inferiore all’ammontare del beneficio.

Requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari

Il reddito di emergenza è stato riconosciuto a quei nuclei familiari che, nel momento di presentazione  della domanda, presentavano i seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:

  • residenza in Italia verificata in relazione al soggetto richiedente;
  • reddito familiare nei mesi di aprile, maggio e settembre 2020 inferiore all’importo del beneficio potenziale riconosciuto;
  • patrimonio immobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a 10.000 euro, soglia che saliva di 5000 euro in presenza di un componente aggiuntivo rispetto al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente familiare affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
  • ISEE documentato da DSU valida inferiore a 15.000 euro.

I primi tre requisiti potevano essere autocertificati all’interno della domanda, la veridicità di quanto dichiarato comportava la revoca del REM o la restituzione di quanto già percepito. Il requisito dell’ISEE era invece oggetto di verifica da parte dell’INPS nella DSU.

REM: modalità di presentazione della domanda

La domanda per la prima tranche di REM, prevista dal decreto legge n. 34/2020, poteva essere presentata entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per la mensilità prevista dal decreto legge 104/2020 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. La domanda per il REM prevista dal decreto legge n. 137/2020 poteva essere presentata infine dal 10 al 30 novembre 2020.

Le modalità di presentazione della domanda erano le seguenti:

  • in modalità telematica dal sito ufficiale dell’INPS, dopo essersi autenticati con il Pin, lo SPID almeno di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica,
  • avvalendosi dei servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

Importo del Reddito di emergenza

Per il calcolo del reddito di emergenza mensile si doveva moltiplicare l’importo di 400 euro per il valore della scala di equivalenza. La scala di equivalenza presentava i seguenti valori di riferimento:

  • 1 per il primo componente del nucleo familiare, con un incremento:
  • di 0,4 per ogni altro componente oltre il primo purché maggiore di anni 18;
  • di 0,2 per ogni componente minore di età, fino a un massimo di 2, o di 2,1 in presenza di componenti familiari gravemente disabili o non autosufficienti.

L’importo massimo in ogni caso non poteva superare gli 800,00 euro mensili, che potevano salire a 840 euro, solo se nel nucleo familiare erano presenti disabili gravi o non autosufficienti.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento. In presenza di un nucleo familiare composto da due adulti e da un minore la scala di equivalenza è pari a 1,6, risultato che si ottiene sommando al primo componente familiare di valore 1, il secondo componente maggiorenne di valore 0,4 e il terzo componente familiare minorenne di valore 0,2. Moltiplicando l’importo base di 400 euro per il valore della scala di equivalenza di 1,6 l’importo  del REM era pari a 640 euro.

Durata del reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, come anticipato, ha rappresentato una misura straordinaria prevista durante il periodo della pandemia in favore delle famiglie in difficoltà. Il decreto n. 34/2020 e il decreto n. 137/2020 hanno previsto l’erogazione di due mensilità. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto invece il riconoscimento di tre mensilità.

Aiuti incompatibili con il REM

Il R.E.M. era incompatibile con altre forme di aiuti previsti in epoca COVID, come l’indennità per i lavoratori che erano stati danneggiati dalla dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare, un soggetto era già percettore della suddetta indennità, il reddito di emergenza non poteva essere concesso.

La misura inoltre era incompatibile con la titolarità di una pensione diretta o indiretta, con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore alla soglia massima del reddito familiare e infine con la titolarità del reddito o della pensione di cittadinanza.

reddito energetico nazionale

Reddito energetico nazionale: come ottenere il bonus Come funziona il Reddito Energetico Nazionale e a chi spetta il bonus energie rinnovabili per aiutare le famiglie in difficoltà economica a realizzare un piccolo impianto fotovoltaico

Reddito Energetico Nazionale: cos’è

Il reddito energetico nazionale è una misura introdotta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Trattasi di un contributo per la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico da parte di famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Riferimenti normativi

Al reddito energetico nazionale sono dedicati tre provvedimenti:

Obiettivi del bonus energie rinnovabili

Il contributo è finalizzato a incrementare la crescita delle energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale con benefici sull’ambiente e sull’economia.

Il Fondo infatti si pone l’obiettivo di realizzare almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccole dimensioni per aiutare le famiglie in difficoltà, contrastare la scarsità di energia e aumentare la cultura e la diffusione delle energie rinnovabili.

Le risorse disponibili

Per la misura sono stati stanziati 200 milioni di euro ripartiti nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità interessate ossia il 2024 e il 2025. Ogni anno l’80% delle risorse è destinato alle regioni del sud Italia come l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Il restante 20% delle risorse è destinato alle altre regioni.

Per quanto riguarda le risorse del 2024, è bene sapere che quando è stato aperto lo sportello del Gestore dei Servizi Energetici (GSA) alle ore 12:00 del 5 luglio 2024, sono state registrate oltre 10.500 domande di accesso da parte dei cittadini delle regioni del meridione d’Italia con conseguente esaurimento delle risorse stanziate.

Limiti reddituali

Come anticipato, la misura è destinata a favorire il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico. La misura è infatti destinata ai nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore ai 15.000 euro; importo che sale a 30.000 euro se nel nucleo sono presenti quattro o più figli a carico.

La situazione economica viene verificata mediante il controllo della DSU dell’anno precedente. Occorre inoltre una certificazione ISEE valida in grado di confermare i requisiti reddituali richiesti prima di inoltrare la domanda per il contributo, di cui si può beneficiare una sola volta.

Titoli dei soggetti richiedenti

L’accesso al contributo è condizionato inoltre dalla titolarità di un diritto reale valido come il diritto di proprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi su coperture o superfici di immobili, unità immobiliari e relative pertinenze o su spazi pertinenziali su cui dovrà essere realizzato l’impianto fotovoltaico.

Ovviamente il beneficiario o un altro soggetto facente parte del nucleo familiare ai fini ISEE deve essere intestatario di un contratto per la fornitura dellenergia elettrica per le utenze di consumo, che servono l’abitazione in cui ha la residenza anagrafica il nucleo familiare.

Requisiti degli impianti

Il contributo è soggetto anche a determinati requisiti degli impianti fotovoltaici, che devono essere di nuova realizzazione. Per poter accedere al contributo ogni impianto:

  • dovrà essere realizzato nel rispetto delle leggi vigenti;
  • l’attivazione potrà venire solo dopo aver avviato la domanda per ottenere l’agevolazione;
  • la potenza dell’impianto dovrà essere compresa tra i 2 e i 6 kilowatt;
  • l’impianto di produzione dovrà essere collegato a un punto di prelievo a cui non devono essere collegati altri impianti di produzione di energia;
  • l’impianto dovrà servire direttamente l’unità abitativa principale del beneficiario di categoria catastale A escluse le A1, A8, A9 e A10.

Domanda Reddito Energetico Nazionale

Dal 5 luglio, è aperto il portale per richiedere il Reddito Energetico Nazionale.

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è possibile inviare la richiesta di accesso al contributo in conto capitale. Sul sito è possibile reperire anche un manuale e la guida rapida per la presentazione dell’istanza.

La vetrina dei realizzatori

Il Ministero e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno realizzato una vetrina dei realizzatori, ossia un elenco degli installatori presenti sul territorio, aggiornati e formati nel rispetto degli obblighi di legge e in possesso delle qualifiche e dei requisiti necessari per effettuare sia l’installazione che la successiva manutenzione degli impianti fotovoltaici.

banca dati sentenze tributarie

Sentenze tributarie: al via la banca dati Attivo il servizio di ricerca della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Mef

La banca dati delle sentenze tributarie

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato, rende noto il Mef, parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sentenze dal 2021

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.
Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Implementazioni del servizio

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

procura liti processo tributario

Procura alle liti: sanabile nel processo tributario La Cassazione ha precisato che una mera insufficienza o genericità della procura alle liti può essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione

Nullità della procura

Nel caso di specie e per quanto qui rileva, il Giudice tributario di prime cure aveva condiviso le doglianze formulate dall’Agenzia delle entrate e per l’effetto aveva accertato la nullità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al difensore, ritenendo altresì che la produzione di valida procura nel successivo grado di giudizio non fosse idonea a sanare l’originario vizio della stessa.

Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel giudizio tributario si può sanare la procura

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12831/2024, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte tributaria di secondo grado.

Per quanto in particolare attiene al contestato vizio della procura alle liti, il Giudice di legittimità ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui l’art. 83, comma 3, c.p.c. “non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice (…) di segnalare alle parti i vizi della procura affinchè possano porvi rimedio”.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, quando il giudice “rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione”.

La decisione

Nel caso di specie, ha evidenziato il Giudice di legittimità, la cd riforma Cartabia, che non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, “non ha inciso sulla materia tributaria che (…) prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura”.

La Corte, sulla scorta di quanto sopra riferito, ha concluso il proprio esame enunciando il seguente principio di diritto “il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso (…) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”.

reverse charge iva

Reverse charge: cos’è e come funziona Con il reverse charge il debito Iva è a carico del cessionario committente, non del cedente prestatore, entrambi però devono essere soggetti Iva

Reverse charge: cos’è

Il reverse Charge è un meccanismo fiscale che riguarda l’Iva (imposta sul valore aggiunto) e che permette di effettuare l’inversione contabile di questa imposta sul destinatario a cui è ceduto il bene o a cui è reso il servizio, anziché sul soggetto che cede il bene o effettua la prestazione.

Di regola infatti, quando tra due soggetti viene effettuata un’operazione soggetta a Iva, chi fornisce il bene o presta il servizio applica l’aliquota Iva nella fattura. I debitori di imposta pertanto, di regola, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del D.P.R n. 633/1972, che contiene la disciplina Iva, sono i soggetti che cedono beni o prestano servizi imponibili. La regola prevede quindi che sia il cedente del bene o il prestatore del servizio a versare l’Iva all’Erario.

Questo meccanismo presenta però lo svantaggio di consentire l’evasione fiscale se i soggetti che dovrebbero versare l’imposta la trattengono. Con il meccanismo del reverse charge invece è chi riceve il bene o utilizza servizio a divenire debitore di imposta nei confronti dello Stato al posto del colui che ha ceduto il bene o ha prestato il servizio.

Reverse charge: soggetti coinvolti ed esclusi

L’applicazione del meccanismo del reverse charge richiede però che i soggetti coinvolti nella transazione siano entrambi soggetti passivi Iva. Chi riceve il bene o il servizio può essere anche un ente pubblico, un ente privato, un consorzio o un’associazione, anche nel caso in cui operino al di fuori di attività agricole o commerciali.

Ne consegue che non sono soggetti al regime del reverese charge le operazioni in cui uno dei due soggetti coinvolti non sia un soggetto passivo Iva. Per cui, tanto per fare un esempio, il reverse charge non riguarda le operazioni che un soggetto Iva compie in favore di un privato a cui cede un bene o presta un servizio.

Reverse charge: interno e comunitario

Il reverse charge si distingue nelle seguenti tipologie:

  • reverse charge interno: si applica a determinate operazioni identificate dall’articolo 17 del DPR n. 633/1972, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, come il subappalto edilizio, le cessioni di oro da investimento, le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, i trasferimenti di quote di emissioni di gas con effetto serra, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, le cessioni di cellulari, PC, laptop e Tablet e le console da gioco, le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre e le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati;
  • – reverse charge comunitario: si applica alle operazioni che vengono compiute all’interno dell’Unione Europea, che vedono come protagonisti della transazione due soggetti passivi Iva “stabiliti” in due diversi paesi dell’Unione Europea.

L’art. 17 del D.P.R n. 633/1972 prevede inoltre un’apertura all’applicazione del reverse charge riconoscendo il potere al MEF di individuare operazioni ulteriori da sottoporre a questa inversione contabile tra quelle indicate dagli articoli 199 e 199 bis della Direttiva n. 112 del 2006 e tra le operazioni soggette al meccanismo di reazione rapida contemplate dall’art. 199 ter della stessa Direttiva.

Fattura con reverse charge

Il meccanismo del reverse charge, dal punto di vista pratico, pone a carico del soggetto cedente o prestatore l’emissione della fattura senza l’indicazione dell’Iva, con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione dell’art. 17 del D.P.R n 633/1972. E’ questo il documento che rileva fiscalmente ai fini Iva, anche se l’imposta non viene addebitata all’altra parte.

Di contro il soggetto che riceve il bene o la prestazione ha il compito di integrare la fattura indicando l’aliquota Iva a cui è soggetta l’operazione e di registrare il documento sia sul registro Iva  vendita che su quello Iva acquisti entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento.

Sanzioni per omissioni o errori

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, che contiene la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte, al comma 9 bis punisce con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 euro l’omissione dell’inversione contabile che grava sul cessionario o committente.

Il successivo comma 9bis. 1 punisce invece con una sanzione variabile dai 250,00 ai 10.000,00 euro l’assolvimento erroneo dell’inversione contabile da parte del cedente o prestatore.