decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Allegati

carta cultura giovani carta merito

Carta della cultura e del merito: come richiederle Cosa sono e come funzionano la carta della cultura e la carta del merito per i giovani e come richiederle entro il 30 giugno

Carta cultura giovani e carta del merito: cosa sono

La Carta della cultura giovani e la Carta del merito sono due bonus dedicati ai giovani, che prevedono l’erogazione di due voucher distinti del valore di 500 euro, come previsto dalla legge di bilancio del 2024 e poi confermato dalla successiva legge di bilancio 2024. Queste carte prepagate vanno a sostituire il  bonus cultura nella sua precedente formulazione, ampliando i vantaggi per i destinatari.

Carta cultura e carta del merito: disciplina

La  disciplina di dettaglio delle due carte è contenuta neldecreto del 29 dicembre 2023 n. 225del Ministero della cultura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 6 gennaio 2024 e vigente a partire dal 31 gennaio 2024.

Il regolamento si occupa di disciplinare sia i criteri che le modalità di attribuzione e utilizzo della carta della cultura giovani e della carta del merito.

Valore delle due carte

Come anticipato il valore nominale di ogni carta è di 500 euro. Tale valore non rappresenta reddito imponibile e  di esso non si tiene conto ai fini dell’ISEE. Ogni carta viene generata tramite una piattaforma informatica ed è utilizzabile mediante accesso Internet. I beneficiari della carta devono effettuare l’accesso con lo SPID o la CIE e registrarsi alla piattaforma dedicata presente sul sito del Ministero della Cultura, nelle modalità previste. Stessa formalità è posta a carico degli esercizi commerciali convenzionati che consentono l’utilizzo della carta per il pagamento degli acquisti. All’interno dell’area riservata di ogni beneficiario la piattaforma genera buoni spesa elettronici con un codice identificativo e spendibili solo per determinati beni e servizi.

Per tutti i dettagli sulla procedura di registrazione alla piattaforma e sull’utilizzo delle Carte leggi il manuale dedicato

Beneficiari della carta cultura e della carta del merito

  • La carta cultura giovani spetta ai residenti e a coloro muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che fanno parte di nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore ai 35.000 euro. La carta può essere assegnate utilizzata nell’anno successivo al compimento dei 18 anni di età.
  • La carta del merito spetta invece ai residenti e i titolari di permesso di soggiorno valido, che non oltre l’anno in cui hanno compiuto 19 anni, abbiano conseguito il diploma di scuola superiore con una votazione minima di 100 centesimi. In questo caso la carta è assegnata ed è utilizzabile l’anno successivo a quelli in cui è stato conseguito il diploma. Essa è cumulabile con la carta cultura giovani.

Le carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la  registrazione alla piattaforma da parte del destinatario.

Beni e servizi acquistabili con le carte

Con le due carte è possibile acquistare, anche online, biglietti per spettacoli teatrali, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, gallerie d’arte, parchi naturali e aree archeologiche.

È possibile utilizzarle anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici in formato digitale, prodotti dell’editoria audiovisiva, musica, corsi di teatro, di danza, di lingua straniera e di musica.

Domande entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno 2024 il termine ultimo per richiedere la Carta della Cultura giovani e la Carta del merito, che consentono ai titolari di poter effettuare acquisti di beni e servizi specifici entro il 31 dicembre 2024.

false notifiche fisco agenzia

False notifiche fisco: alert delle Entrate L'Agenzia delle Entrate avvisa che è in corso una nuova ondata di false notifiche amministrative, invitando i cittadini a prestare massima attenzione

False notifiche amministrative

È in corso una nuova ondata di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate riguardanti notifiche e avvisi amministrativi, con lo scopo di carpire alle vittime le credenziali d’accesso del portale istituzionale. E’ quanto comunica l’amministrazione invitando i cittadini a prestare la massima attenzione ia link presenti, a non scaricare, aprire e compilare allegati, nè tanto meno a fornire credenziali d’accesso e dati personali, in quanto “disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea”.

Non è la prima volta che l’Agenzia torna su tale tematica, già ampiamente segnalata a febbraio e a marzo.

Le comunicazioni false

Le comunicazioni email relative a questa campagna malevola, ma molto simili alle precedenti, presentano i seguenti tratti distintivi:

  • Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate
  • Oggetto Avviso Raccomandata #ARXXXXXXX (il numero di raccomandata è variabile)
  • Riferimenti nel corpo del messaggio ad “Agenzia delle Entrate-Riscossione” e “Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale” come ente incaricato
  • Riferimenti ad un fantomatico “Codice atto” nel formato ARXXXXXXX (il numero dell’atto è casuale)
  • Presenza di un link per consultare la notifica amministrativa, che conduce in realtà ad una pagina web contraffatta con il logo dell’Agenzia delle Entrate ed una finta schermata di login, progettata per sottrarre alle vittime le credenziali d’accesso al portale istituzionale.

Massima attenzione

Se la vittima ci casca e inserisce le proprie credenziali, cliccando sul pulsante “accedi” le viene mostrano un documento a firma Agenzia Entrate-Riscossione, ma ribadisce il fisco, si tratta di “un documento manipolato ad arte”.

Da qui la raccomandazione ai cittadini di “prestare la massima attenzione e, qualora ricevessero e-mail analoghe, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni”.

In caso di dubbi rivolgersi Agenzia

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, in ogni caso avvisano le Entrate, “è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.

superbonus maxitassa vendita immobile

Superbonus: ecco la maxitassa Cos'è la nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus

Tassazione vendite immobili ristrutturati con il Superbonus

La nuova misura contenuta nella Legge di Bilancio 2024 e dettagliata nella circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate che va a tassare le plusvalenze generata dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus mira a contrastare le operazioni speculative legate all’utilizzo di questa agevolazione fiscale.  L’obiettivo del governo è infatti quello di contrastare la speculazione immobiliare e recuperare una parte delle risorse erogate con il Superbonus. La nuova disciplina fiscale mira a scoraggiare la compravendita di immobili ristrutturati con il solo scopo di trarre profitto immediato dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura.

Che cosa cambia?

La previsione legislativa interviene sugli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui redditi prevedendo tutta una serie di novità:

  • plusvalenza tassata al 26%: per chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus entro i dieci anni dai lavori, la plusvalenza derivante dalla vendita sarà tassata al 26%, anziché alle aliquote ordinarie IRPEF;
  • esclusione per abitazione principale: l’imposta non si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita;
  • indeducibilità dei costi: per i primi cinque anni dalla data di fine lavori, i costi sostenuti per il Superbonus non sono deducibili ai fini IRPEF se è stata scelta l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Dopo i primi cinque anni, il 50% dei costi diventa deducibile.
  • variazioni catastali: l’Agenzia delle Entrate verificherà la presentazione della Dichiarazione di Variazione Catastale per monitorare le variazioni dello stato dei beni immobili.
  • tassazione per parti comuni: la nuova imposta si applica anche agli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, anche se i lavori non riguardano i singoli appartamenti.

Come funziona la nuova tassazione

La plusvalenza imponibile viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto o costruzione dell’immobile, comprensivi di tutte le spese correlate.

Per determinare correttamente la plusvalenza, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Cosa fare se si vuole vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus

Conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita.

Calcolare la plusvalenza imponibile e l’imposta

In caso di dubbi, è consigliabile consultare un professionista per ricevere assistenza fiscale specifica. Le novità introdotte dalla circolare n. 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate rappresentano un cambiamento significativo per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus. I proprietari di tali immobili sono quindi tenuti a informarsi sulle nuove regole e ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Allegati

bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus mobili: cos’è e come si ottiene Come funziona il bonus mobili 2024: caratteristiche dei beni, limiti di spesa e requisiti temporali per beneficiare dell’agevolazione

Bonus mobili: cos’è

Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013. La misura è stata prorogata negli anni successivi, subendo alcune modifiche.

Bonus mobili: come funziona

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici all’interno di immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione, fruibile in 10 rate di pari importo, viene applicata su una spesa massima di 5.000 euro.

Opere collegate al bonus mobili

La detrazione è collegata alle seguenti opere:

  • interventi in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità abitative,
  • necessarie alla ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento, conservazione e ristrutturazione di fabbricati interi eseguiti da imprese o cooperative edilizie nel rispetto di determinate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della agevolazione l’intervento di ristrutturazione non deve essere finalizzato all’acquisto di mobili o elettrodomestici e che lo stesso può avere ad oggetto anche le unità pertinenziali degli immobili, anche se i beni e gli elettrodomestici servono per arredare l’abitazione.

Beni mobili agevolabili

Beneficiano dell’agevolazione gli acquisti di mobili (letti, cassettiere, armadi, tavoli, divani, materassi, scrivanie, sedie, librerie) o di grandi elettrodomestici, i quali possono beneficiare della detrazione solo se appartenenti a determinate classi energetiche che non devono essere inferiori alle seguenti:

  • classe non inferiore alla A per i forni;
  • classe non inferiore alla E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie;
  • classe F per frigoriferi e congelatori.

Requisiti temporali

Per il 2024 l’agevolazione spetta in relazione agli acquisti che vengono effettuati entro il 31 dicembre 2024 e collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1 gennaio dell’anno precedente a quelli in cui si è provveduto all’acquisto degli arredi o dei grandi elettrodomestici, ossia a partire dal 1° gennaio 2023.

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare del bonus mobili i contribuenti devono effettuare i pagamenti degli arredi e dei grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, carte di credito, carte di debito. Vanno pagate nello stesso modo anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni. L’agevolazione spetta anche se i beni vengono acquistati a rate purché il pagamento della rata venga effettuato con i mezzi di pagamento tracciabili e il contribuente conservi debitamente la ricevuta di pagamento.

Trasmissione dati all’Enea

Dal 1 gennaio del 2018 i dati relativi agli acquisti di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, e alla classe A per forni e per apparecchiature per le quali è richiesta l’etichetta della classe energetica, devono essere trasmessi in via telematica all’Enea nel termine di 90 giorni dal completamento dei lavori. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati non causa tuttavia la perdita del diritto  al bonus mobili.

Documenti da conservare

Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare le ricevute di pagamento effettuate con bonifico, carta di credito o debito, i documenti da cui risulta l’addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto di arredi ed elettrodomestici nei quali deve essere indicata nel dettaglio la quantità, la natura, e la qualità dei beni e dei servizi acquistati.

adempimento collaborativo riforma fiscale

Adempimento collaborativo: il nuovo codice di condotta In Gazzetta Ufficiale i decreti del ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito della riforma fiscale, modificano il regime dell'adempimento collaborativo

Decreti adempimento collaborativo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, incentrati sull’adempimento collaborativo:

  • il Decreto del 29 aprile 2024, intitolato “Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo”;
  • il Decreto del 20 maggio 2024, che introduce modifiche significative al decreto del 15 giugno 2016 sull’interpello per i contribuenti che aderiscono a questo regime.

Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la trasparenza e la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, favorendo un ambiente fiscale basato sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Questi cambiamenti rappresentano un passo significativo verso un sistema fiscale più equo e trasparente, promuovendo una cultura di compliance responsabile e proattiva.

Adempimento collaborativo e riforma fiscale

Il Decreto Legislativo n. 221/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha riformulato il Decreto Legislativo n. 128/2015, ridefinendo il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance). Questo regime, riservato ai contribuenti con un volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per l’anno 2024, vedrà una progressiva riduzione della soglia fino a 100 milioni di euro entro il 2028.

Questi cambiamenti, introdotti dall’articolo 17 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, mirano a consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Il nuovo regime enfatizza un dialogo costante e preventivo con l’Agenzia delle Entrate, promuovendo un ambiente di maggiore trasparenza e certezza del diritto.

Nuovo Codice di condotta contribuenti

Il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2024 introduce il nuovo Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Questo codice, conforme al Decreto Legislativo n. 221/2023, stabilisce gli impegni reciproci tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. La sottoscrizione del Codice avviene al momento dell’ammissione al regime e vincola le parti dal periodo d’imposta in cui viene inviata la domanda di adesione.

I principali impegni includono:

  • cessazione delle politiche di riduzione del carico fiscale: i contribuenti devono abbandonare pratiche aziendali finalizzate principalmente alla minimizzazione delle imposte;
  • adozione di pratiche di trasparenza e cooperazione: le aziende devono promuovere una cultura di trasparenza e cooperazione con l’Amministrazione finanziaria.

Le società già aderenti al regime devono conformarsi al Codice entro il 5 ottobre 2024, come previsto dalle disposizioni transitorie del decreto.

Doveri dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel contesto del regime di adempimento collaborativo, deve rispettare rigorosi obblighi di riservatezza. Le informazioni raccolte nel corso del rapporto con i contribuenti sono protette dal segreto d’ufficio e trattate con la massima cautela.

L’Agenzia si impegna a collaborare in modo trasparente, proteggere i dati acquisiti e utilizzare le informazioni sui rischi fiscali solo per le verifiche relative al regime collaborativo. Inoltre, evita di avviare controlli basati su informazioni acquisite per periodi antecedenti all’ingresso nel regime.

Impegni dei contribuenti

I contribuenti che vengono ammessi al regime di adempimento collaborativo devono aderire a standard elevati di legalità e di trasparenza, includendo:

  • trasparenza fiscale e comportamento etico: promuovere una cultura aziendale fondata sul rispetto delle regole in materia fiscale;
  • bassa propensione al rischio fiscale: rispettare le regole fiscali, della trasparenza e prevenzione della frode fiscale;
  • gestione efficace del rischio fiscale e della Tax compliance: implementare sistemi di controllo del rischio fiscale integrati nella governance aziendale;
  • rapporto trasparente con le autorità fiscali: favorire un dialogo costruttivo e trasparente con l’Amministrazione finanziaria.

Interpello: le novità

Il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2024 apporta importanti novità al procedimento di interpello, rafforzando il contraddittorio e assicurando maggiore trasparenza.

Esso introduce ex novo l’articolo 9-bis, che prevede una procedura dettagliata per l’invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole all’istanza di interpello.Prima di procedere alla notifica di una decisione sfavorevole, l’ufficio deve comunicare al contribuente una sorta di schema di risposta preliminare, concedendo al contribuente almeno 30 giorni per presentare osservazioni.

Il nuovo articolo 9-ter regola infine il contraddittorio nelle comunicazioni di rischio fiscale, garantendo al contribuente un termine di trenta giorni per le osservazioni.

irpef

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e la no tax area per il 2024

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

IMU

IMU: guida breve all’Imposta Municipale Unica IMU, imposta municipale unica: cos’è, chi sono i soggetti tenuti al pagamento, in quali casi è prevista l’esenzione, quando e come si paga

IMU: cos’è

L’IMU, o Imposta Municipale Unica, è un tributo locale italiano istituito nel 2012, che colpisce il possesso di immobili situati nel territorio dello Stato. L’IMU sostituisce in gran parte l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed è parte delle misure di riforma fiscale introdotte per migliorare il bilancio pubblico. Il presupposto dell’imposta è rappresentato dal possesso dell’immobile che sia detenuto a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Chi deve pagare l’IMU

Sono quindi tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, i concessionari in caso di concessione di aree demaniali, i locatari di immobili in virtù di un contratto di leasing, il genitore assegnatario della casa familiare.

Qualora l’immobile sia detenuto in comproprietà, ogni comproprietario è responsabile singolarmente del pagamento dell’imposta sulla propria quota.

Gli immobili soggetti a IMU

L’IMU si applica a diverse categorie di immobili, tra cui:

  • le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9);
  • le seconde case;
  • gli immobili commerciali;
  • i terreni agricoli e le aree edificabili;
  • gli immobili produttivi (cat. D)

Esenzioni e riduzioni

La legge prevede forme di esenzione in ragione della tipologia di immobile o in ragione di particolari requisiti dei contribuenti.

Non sono infatti soggetti all’IMU:

  • le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze (civili abitazioni nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7);
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • gli immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in case di riposo, a condizione che non siano locati;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce).

Per l’anno 2024 valgono ancora le riduzioni relative alle seconde case e alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli. Oltre a queste agevolazioni sono previste riduzioni particolari per gli immobili di interesse storico artistico, per gli immobili inagibili o inabitabili non utilizzati, per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, per le proprietà di pensionati che risiedono in uno Stato diverso da quello italiano e che siano titolari di pensioni in virtù di convenzioni internazionali con l’Italia.

IMU: come si calcola

Il calcolo dell’IMU si basa sulla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della categoria catastale dell’immobile. L’importo così ottenuto viene moltiplicato per l’aliquota IMU stabilita dal comune, che può variare entro certi limiti fissati dalla legge.

Aliquote IMU

Le aliquote base sono stabilite dal governo, ma i comuni possono deliberare variazioni, entro limiti prefissati. Per il 2024, le aliquote e gli incrementi comunali sono i seguenti:

  • per le abitazioni principali di lusso e le pertinenze l’aliquota base è dello 0,5% con incremento comunale fino allo 0,6% o riduzione fino all’azzeramento;
  • per gli altri immobili, inclusi i terreni fabbricabili, l’aliquota base è dello 0,86 %, i comuni possono incrementare fino alla percentuale dell’1,06% o ridurre fino all’azzeramento;
  • per gli immobili ad uso produttivo del gruppo D l’aliquota base è dello 0,86%, i comuni possono incrementare fino all’1,06% o ridurre fino alla percentuale minima dello 0,76%;
  • per i terreni agricoli la percentuale base dello 0,76%, con possibilità di incremento fino all’1,06% o riduzione fino all’azzeramento
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è dello 0,1% ma i comuni possono ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
  • Per i fabbricati merce non locali l’aliquota base dello 0,1% con possibile incremento da parte dei comuni fino allo 0,25%

Dal 2025, in virtù del decreto del 7 luglio 20 23, i comuni potranno stabilire aliquote IMU personalizzate per diverse categorie di immobili.

Scadenze e modalità di pagamento

L’IMU si paga in due rate:

– prima rata (acconto): entro il 16 giugno (che slitta al 17 perché il 16 cade di domenica);

– seconda rata (saldo): entro il 16 dicembre.

È possibile pagare l’intero importo annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24, presso banche, uffici postali, o online attraverso i servizi di home banking.

Sanzioni e interessi

In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’IMU, sono previste sanzioni amministrative e interessi di mora. Le sanzioni possono essere ridotte mediante ravvedimento operoso, se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione entro un certo periodo.

Dichiarazione IMU

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato precedentemente (es. acquisto, vendita, variazione della destinazione d’uso dell’immobile) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

fondo garanzia mutuo prima casa

Mutui casa: per giovani e famiglie garanzia fino al 90% Istruzioni e chiarimenti sul Fondo di garanzia per i mutui prima casa nella nuova guida realizzata dall'Abi e dalle associazioni dei consumatori per il 2024

La guida sul fondo di garanzia acquisto prima casa

Agevolazioni e corsie preferenziali per giovani e famiglie numerose che acquistano una prima casa. Grazie al fondo di garanzia per i mutui prima casa infatti questi soggetti possono arrivare ad ottenere una garanzia addirittura fino al 90% del capitale di finanziamento richiesto. Questi ed altri chiarimenti sono illustrati nella guida 2024 preparata dall’Abi (Associazione bancaria italiana) e dalle principali associazioni dei consumatori con l’obiettivo di spiegare ai cittadini il funzionamento dello strumento pubblico del Fondo di garanzia, a quali mutui si applica e chi può farne richiesta.

La guida è in formato digitale, realizzata con un linguaggio semplice e accessibile e disponibile anche sulla pagina dedicata sul sito Abi.

Fondo di garanzia per i mutui prima casa: cos’è

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, si ricorda, è destinato a favorire l’accesso ai mutui per l’acquisto – o per acquisto e ristrutturazione per efficientamento energetico – della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, rilasciando garanzie pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari erogati per un importo non superiore a 250 mila euro.

Le condizioni e le agevolazioni

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

Specifiche agevolazioni sono tuttavia previste per categorie di clienti individuati come “prioritari” quali in particolare: giovani e giovani coppie, con mutuatario di età inferiore ai 36 anni; e nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Per questi soggetti fino al 31 dicembre 2024 è previsto che, se l’importo del mutuo è superiore all’80% del prezzo dell’immobile da acquistare, la garanzia del Fondo può arrivare fino all’80% della quota capitale del finanziamento. Per le famiglie numerose la garanzia può invece arrivare fino al 90%.

Come accedere al fondo

Per richiedere di usufruire della misura, occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, che si occupa della gestione del Fondo (www.consap.it/fondo-prima-casa/) e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sul sito del gestore del Fondo.

assistenza precompilata 2024

Precompilata 2024: assistenza extra del fisco Call center attivo anche nelle mattine di sabato 1 e 15 giugno, l'Agenzia delle Entrate illustra l'assistenza extra per i contribuenti

Precompilata 2024, assistenza telefonica extra

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate, rendendo noto che il proprio call center sarà attivo, oltre ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13.

Un’iniziativa che ha il fine di “potenziare il servizio di assistenza telefonica dell’Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa”.

I numeri

Per entrare in contatto con un esperto del Fisco, illustrano le Entrate, basterà comporre il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

Il servizio è curato dai consulenti telefonici delle Entrate che hanno aderito all’iniziativa ed è rivolto esclusivamente ai cittadini. Al termine della chiamata sarà anche possibile esprimere, in forma anonima, un giudizio sull’assistenza ricevuta.

Informazioni anche online

Rimane sempre il supporto web, grazie al sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

Disponibili inoltre sul sito delle Entrate una guida dedicata con i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la dichiarazione 2024 e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2024.

Infine, a supporto anche il video pubblicato sul canale istituzionale YouTube che mostra in pillole le modalità per accedere e le principali date da ricordare.