esenzione ici

Esenzione ICI immobili della chiesa a “uso misto” La Consulta boccia la questione di legittimità costituzionale sull'esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a "uso misto"

Esenzioni ICI immobili chiesa

E’ inammissibile la qlc sull’esenzione ICI degli immobili della chiesa a “uso misto”. Lo ha sancito la Consulta, con la sentenza n. 20/2025, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

La qlc

Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione.

Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata. Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione. Inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto UE, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali. Infine, non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire lo «scorporo delle superfici».

agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa anche per l’immobile inagibile La Cassazione ha chiarito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche all'acquisto di un immobile inagibile purchè destinato all'uso abitativo

Agevolazione prima casa

Con l’ordinanza n. 3913/2025, la sezione tributaria della Cassazione ha chiarito che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” può applicarsi anche agli immobili inagibili (fabbricati collabenti), purché destinati all’uso abitativo dopo idonei interventi edilizi.

La vicenda

Nella vicenda, un’acquirente chiedeva di usufruire dell’agevolazione prima casa versando l’imposta di registro nella misura ridotta del 2%. L’Agenzia delle Entrate emanava avviso di accertamento sostenendo che l’agevolazione si applicasse solo agli immobili abitativi, anche in costruzione, escludendo quelli inagibili.

La questione approdava in Cassazione, la quale ha respinto la tesi del fisco, affermando che la possibilità di destinare l’immobile all’uso abitativo prevale sull’attuale stato di inagibilità.

Fabbricati collabenti

Secondo la S.C., infatti, lo stato di collabenza (dei fabbricati F/2) produce improduttività di reddito ma non fa venir meno in capo all’immobile la tipologia normativa di “fabbricato”. Per quanto oggettivamente inidonei a soddisfare attuali esigenze abitative, ritiene la Corte che “né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa; e, tanto risulta confermato dal tenore del precetto normativo che esclude l’usufruibilità dei benefici fiscali unicamente per i fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9, senza ulteriori limitazioni per altre categorie catastali suscettibili di concreta finalizzazione abitativa e, dunque, né per i fabbricati in corso di costruzione ovvero da ultimare né per i fabbricati collabenti”.

Nessuna idoneità abitativa immediata

La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, “se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancoa da ultimare, risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.

Peraltro, ciò soddisfa, proseguono da piazza Cavour, “l’esigenza perseguita dal legislatore di incoraggiare sia lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante l’incremento quantitativo delle costruzioni sia interventi di restauro e risanamento conservativo volti a preservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nonché la commercializzazione degli immobili da
recuperare”.

Il principio di diritto

Per cui rigettando il ricorso dell’amministrazione finanziaria, la S.C. ha affermato ilo seguente principio di diritto: “In materia di agevolazione ‘prima casa’ (art. 1 Nota Il bis della Tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando al suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

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Allegati

rottamazione-quater

Rottamazione-quater: i vantaggi dell’addebito diretto L'Agenzia delle Entrate spiega come gestire le scadenze della rottamazione-quater con l'addebito diretto

Rottamazione quater 2025

La rottamazione-quater delle cartelle esattoriali prosegue anche nel 2025, con le nuove rate previste a partire da fine febbraio. L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista online FiscoOggi spiega come gestire meglio le scadenze con l’addebito diretto sul conto corrente, al fine di “evitare dimenticanze e restare sempre in regola con i pagamenti”.

Cos’è la Rottamazione-quater e chi può beneficiarne

La Definizione agevolata, si ricorda, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente ai contribuenti di pagare solo:

  • l’importo dovuto a titolo di capitale;
  • le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti:

  • sanzioni e interessi di mora;
  • somme aggiuntive come l’aggio.

Perché scegliere la domiciliazione bancaria

Attivando la domiciliazione bancaria, spiegano le Entrate, i pagamenti vengono effettuati automaticamente alle scadenze previste, riducendo il rischio di perdere i benefici della Definizione agevolata.

Il mancato pagamento di una rata, anche se solo parziale o tardivo, comporta invero la decadenza dai vantaggi previsti dalla definizione agevolata, tra cui la cancellazione di sanzioni e interessi.

Come attivare l’addebito diretto

L’attivazione della domiciliazione bancaria, spiega ancora il fisco, può essere effettuata online tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile accedere al servizio con le credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o, per gli intermediari fiscali, con le credenziali dell’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso, occorre collegarsi alla sezione “Definizione agevolata” e selezionare il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”. Quindi, visualizzare il riepilogo dei propri piani di pagamento e compilare la richiesta di addebito diretto per il piano desiderato.

Dati richiesti per la domiciliazione bancaria

Al fine di completare la richiesta, sarà necessario inserire:

  • Dati anagrafici del contribuente.
  • Indirizzo e-mail per ricevere la conferma dell’attivazione.
  • IBAN del conto corrente su cui verranno addebitate le rate.

Il contribuente deve dichiarare, inoltre, di essere il titolare del conto corrente o di essere autorizzato a operare su di esso. In caso di conto corrente intestato a un’altra persona, è necessario fornire i dati del titolare e allegare una Dichiarazione di consenso all’addebito, firmata dal titolare stesso, insieme a una copia del suo documento di riconoscimento.

Tempistiche dell’attivazione

Effettuato l’invio della richiesta, il sistema invierà una e-mail di presa in carico della domanda e, successivamente, con altra mail, confermerà l’attivazione del servizio e indicherà la prima rata che verrà addebitata sul conto.

Per garantire che la domiciliazione sia valida per la rata più imminente, la conferma dell’attivazione deve essere ricevuta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.

Calendario delle rate per la Rottamazione-quater

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater hanno potuto dilazionare il pagamento fino a 18 rate in 5 anni.

Nel 2025 sono previste le seguenti scadenze:

  • 28 febbraio 2025
  • 31 maggio 2025
  • 31 luglio 2025
  • 30 novembre 2025
auto per disabili

Auto per disabili: la detrazione vale anche con la permuta L'Agenzia delle Entrate chiarisce che si può beneficiare della detrazione auto per disabili anche se parte del pagamento avviene con permuta di veicolo usato

Detrazione fiscale auto per disabili

Auto per disabili: ok alla detrazione anche con la permuta dell’usato. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, chiarisce che è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero costo di un’auto acquistata per il trasporto di persone con disabilità, anche se parte del pagamento avviene tramite la permuta di un veicolo usato.

Il quesito

Il quesito sottoposto all’Agenzia riguardava l’acquisto di un’auto per il trasporto del figlio disabile dell’istante. In tale occasione, l’uomo aveva venduto al concessionario un veicolo usato il cui ”valore”, evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell’auto», era stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo saldato con bonifico bancario. Ciò posto, il contribuente chiede alle Entrate se, ai fini della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Dpr n. 917/1986), spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ”valore” del veicolo “concesso in permuta al concessionario in occasione dell’acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura”.

La detrazione Irpef sull’auto per disabili

L’Agenzia ricorda preliminarmente che, l’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo. La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

Documentazione richiesta per la detrazione

Per garantire la tracciabilità dell’acquisto e poter usufruire della detrazione, il contribuente deve conservare:

  • Il contratto di acquisto del veicolo nuovo, con il prezzo totale dell’auto.
  • L’atto di vendita del veicolo usato o la fattura d’acquisto che riporti il valore della permuta.
  • La ricevuta del pagamento della caparra e del saldo (se effettuati con metodi tracciabili come bonifico bancario o carta di credito).

La normativa prevede che per la detrazione siano validi solo i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, postale o altri metodi tracciabili riconosciuti.

Quali veicoli sono ammessi all’agevolazione

I mezzi di trasporto che rientrano nell’agevolazione fiscale sono:

  • Motoveicoli e autoveicoli adattati per persone con limitazioni motorie permanenti.
  • Veicoli non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale grave, con diritto all’indennità di accompagnamento.
  • Autoveicoli non adattati per il trasporto di persone non vedenti o sorde.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle premesse normative, le Entrate esaminano il caso di specie, ossia “l’ipotesi in cui, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e l’importo corrispondente a tale ‘valore’ è utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo”.

In tal caso, dunque, conclude il fisco, “poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ”vendita’ del veicolo usato, ‘compensando’, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare”.

bonus pubblicità

Bonus pubblicità: ultima chiamata Scade oggi 10 febbraio 2025, a mezzanotte, il termine per inviare la dichiarazione sostitutiva necessaria ad ottenere il bonus pubblicità

Bonus pubblicità in scadenza

Ultima chiamata per il bonus pubblicità 2024: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi, 10 febbraio 2025, per inviare la dichiarazione sostitutiva necessaria a confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati lo scorso anno. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali SPID, CNS, CIE o, dove previsto, le credenziali Entratel/Fisconline.

Cos’è il bonus pubblicità

Si ricorda che il bonus pubblicità è una misura agevolativa destinata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente, spiega l’Agenzia delle Entrate.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modello e istruzioni

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata al bonus pubblicità, sono disponibili sia il modello da compilare sia le relative istruzioni operative.

Si tratta dello stesso modulo utilizzato per la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la differenza che, in questa fase, sarà necessario selezionare la casella relativa alla “Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati”.

Come funziona il bonus

Il credito d’imposta rientra nel regime degli aiuti de minimis ed è concesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. L’ammontare effettivo del bonus spettante è determinato da un provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il bonus pubblicità può essere fruito esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 con il codice tributo “6900”, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo del credito sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi.

Scadenza prorogata per il 2025

In via eccezionale, la scadenza per l’invio della dichiarazione sostitutiva è stata prorogata al 10 febbraio 2025 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024, poiché il termine ordinario del 9 febbraio cadeva di domenica.

f24 elide

F24 Elide: cos’è e a cosa serve F24 Elide: cos’è il modello Elide, a che cosa serve, come si può pagare, dove scaricarlo e quali dati indicare in fase di compilazione

Cos’è l’F24 Elide

L’F24 Elide (Elementi Identificativi) è un particolare modello di pagamento utilizzato in Italia per versare tributi che richiedono informazioni specifiche, non gestibili con il modello F24 ordinario. La principale caratteristica di questo modello è l’inserimento degli elementi identificativi, necessari per collegare il pagamento a un determinato atto o contratto.

A cosa serve

L’F24 Elide è impiegato per il versamento di diversi tipi di imposte, tra cui:

  • l’imposta di registro su locazioni e contratti di comodato;
  • le sanzioni e gli interessi relativi a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate;
  • le tasse per successioni e donazioni;
  • l’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Questo modello è obbligatorio quando il pagamento necessita di informazioni specifiche per essere correttamente abbinato a un atto o un contratto.

Come si può pagare l’F24 Elide

Il pagamento di questo modello  può avvenire attraverso diverse modalità:

  • online tramite Fisconline o Entratel: utilizzabile da contribuenti con accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • home banking: per chi ha un conto corrente presso banche convenzionate;
  • presso gli sportelli bancari e postali: con addebito diretto sul conto corrente, carta Pagobancomat, assegni bancari, circolari, postali, vaglia, Postamat e Postepay.
  • tramite intermediari abilitati: come commercialisti o centri di assistenza fiscale (CAF).

Dal 1° luglio 2020, il pagamento in contanti è stato eliminato e tutti i versamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili.

Dove scaricare il modello

Questo modello F24 può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

Scheda informativa: Agenzia Entrate – F24 Elide

Modello e istruzioni: Modello e istruzioni F24 Elide

Come compilare l’F24 Elide

La compilazione dell’F24 Elide richiede particolare attenzione ai seguenti campi:

  • Dati anagrafici del contribuente: codice fiscale, nome e cognome (o denominazione per le società), data e comune di nascita; domicilio fiscale;
  • Codice tributo: il codice identificativo dell’imposta da versare (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);
  • Elementi identificativi: informazioni relative al contratto o atto per cui si effettua il pagamento;
  • Anno di riferimento: indicazione dell’anno fiscale cui si riferisce il tributo;
  • Importo dovuto: suddiviso in tributo, sanzioni e interessi, se applicabile.

Compilare correttamente il modello è essenziale per evitare errori che potrebbero portare a contestazioni fiscali.

 

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nuova rateizzazione

Nuova rateizzazione delle cartelle: la guida del fisco Online la guida dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla nuova rateizzazione delle cartelle con le regole introdotte a partire dal 1° gennaio 2025

Nuova rateizzazione delle cartelle: online la guida

E’ online la guida dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sulla nuova rateizzazione delle cartelle: un vademecum utile che illustra le regole in vigore dal 1° gennaio 2025, introdotte dal decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D. Lgs. n. 110/2024) nell’ambito della Legge delega di riforma del fisco (Legge n. 111/2023).

Aumento delle rate

In particolare, la riforma ha modificato l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72.

Si è passati a:

• 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;

• 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;

• 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Per cui, il contribuente che intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (la soglia vale per ogni singola richiesta), deve dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Inoltre, per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

Come chiedere la rateizzazione

Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta.

La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza.

Sul sito di AdeR è disponibile anche un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

Per informazioni, modulistica e form per trasmettere le richieste di rateizzazione basta collegarsi al sito istituzione dell’Ader.

 

Leggi anche Rateizza adesso: il servizio dell’Agenzia delle Entrate

bonus sociale bollette

Bonus sociale bollette 2025 Bonus sociale bollette 2025: confermato il bonus per le famiglie in difficoltà ma con nuovi importi e nuovi requisiti ISEE

Bonus sociale bollette 2025: nuovi importi e requisiti

Il bonus sociale bollette è stato confermato anche per il 2025. Questo aiuto economico sostiene le famiglie in difficoltà, riducendo i costi di elettricità, gas e acqua.

Chi può accedere al bonus

L’accesso al bonus richiede il rispetto di requisiti economici misurati tramite l’ISEE. I limiti aggiornati per il 2025 sono i seguenti:

  • ISEE fino a 9.530 euro per nuclei con meno di quattro figli;
  • ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con quattro o più figli;
  • ISEE tra 9.530 e 15.000 euro: diritto a un bonus dell’80% dell’importo totale.

Anche i residenti in condomini possono beneficiare del bonus, se rispettano i requisiti ISEE.

Bonus automatico in bolletta

I bonus, validi per 12 mesi, vengono applicati automaticamente in bolletta. Le agevolazioni variano in base alla composizione familiare e ai consumi.

Bonus sociale 2025 bollette: energia elettrica

Gli importi del bonus per l’energia elettrica sono differenziati in base alla composizione del nucleo familiare beneficiario:

  • 113,46 euro all’anno per nuclei con 1-2 componenti.
  • 146,40 euro per famiglie con 3 componenti.
  • 161,04 euro per nuclei con 4 o più componenti.

Bonus sociale 2025 gas

Il bonus gas tiene conto anche della stagione e della zona climatica. Nei mesi invernali, l’importo è superiore:

  • Per nuclei fino a 4 componenti: il bonus può arrivare a 64,64 euro nelle zone più fredde (zona F) per riscaldamento e acqua sanitaria/ cottura dei cibi.
  • Per nuclei con oltre 4 componenti invece il bonus può raggiungere l’importo di 61,64 euro nelle aree con inverni rigidi per coprire i consumi di riscaldamento, acqua sanitaria e cottura dei cibi.

Bonus sociale 2025 per l’acqua

Il bonus idrico copre 18,25 metri cubi di acqua annui per ogni componente familiare. Questo corrisponde a 50 litri al giorno per persona. Include le spese per acquedotto, fognatura e depurazione.

Come richiedere il bonus sociale 2025

Per ottenere il bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per certificare l’ISEE necessario alla domanda. Questi aiuti garantiscono un supporto concreto alle famiglie in difficoltà, alleggerendo le spese essenziali.

 

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codici ateco

Codici Ateco: classificazione 2025 Codici Ateco: aggiornata la classificazione delle attività economiche creata per motivi amministrativi ed economici

Codici Ateco aggiornati

I codici Ateco sono strumenti statistici fondamentali per classificare le attività economiche in Italia. Creati dall’ISTAT, servono a raccogliere dati economici e amministrativi. Ogni codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica con precisione l’attività svolta da un’impresa. Le lettere rappresentano i macro settori, mentre i numeri indicano categorie e sotto-categorie specifiche.

Cosa cambia dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2025, che va a sostituire Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.  Questa revisione è nata da un lavoro coordinato tra ISTAT, enti pubblici e associazioni imprenditoriali. L’obiettivo è ottimizzare la raccolta e gestione dei dati statistici e amministrativi.

La classificazione verrà implementata operativamente dal 1° aprile 2025. Da questa data, le Camere di Commercio aggiorneranno automaticamente i codici Ateco delle imprese iscritte, notificando l’avvenuta modifica.

Perché sono stati aggiornati i Codici Ateco

Il processo di revisione è iniziato nel 2023, con la raccolta di oltre 700 proposte di modifica dagli utenti. Diversi esperti e un comitato tecnico hanno analizzato i suggerimenti per adattare la classificazione alle nuove esigenze economiche.

La revisione ha coinvolto l’Istat, il Ministero delle Imprese, Unioncamere, l’Agenzia delle Entrate e altri enti. Il risultato è una classificazione più chiara e aggiornata.

Come le imprese devono aggiornare i codici Ateco

Le imprese che ne avessero bisogno potranno correggere o integrare i codici Ateco seguendo  procedure diversificate in base al tipo di errore riscontrato e relativo al codice, che può interessare la visura o i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova classificazione Ateco 2025 rappresenta un’evoluzione importante per migliorare la gestione delle attività economiche in Italia, rendendola più precisa e funzionale. Le imprese e i professionisti però devono adeguarsi tempestivamente per garantire la regolarità delle loro posizioni amministrative e fiscali.

 

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bollette luce

Bollette luce: tutele graduali per i vulnerabili fino a giugno Pubblicate dall'ARERA le modalità operative per l’accesso al Servizio a Tutele Graduali (STG), in attuazione della Legge Concorrenza 2024

Servizio a tutele graduali per i clienti vulnerabili

Bollette luce: a partire dal 22 gennaio 2025 sono disponibili le modalità attuative che permettono ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG). Tale possibilità è prevista dall’articolo 24 della Legge n. 193/2024 (Legge Concorrenza 2024).

I clienti vulnerabili, attualmente serviti nel mercato libero o nel regime di maggior tutela, possono richiedere il passaggio al STG entro il 30 giugno 2025, rivolgendosi all’esercente competente nella loro area territoriale.

Inoltre, anche i clienti già forniti nel STG che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025 possono richiedere di mantenere questo servizio fino alla stessa data. Lo ha comunicato l’ARERA con una nota ufficiale sul proprio sito.

Obblighi per gli esercenti del Servizio a Tutele Graduali

La delibera 10/2025/R/EEL stabilisce che gli esercenti del STG devono pubblicare sui loro siti web, entro 30 giorni, le seguenti informazioni:

  • I canali disponibili (telefono, piattaforma digitale e sportelli fisici, ove presenti) per richiedere informazioni e presentare la domanda di accesso al servizio.
  • La documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità.
  • I riferimenti al numero verde dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (800 166 654) e alla sezione dedicata sul sito ufficiale di ARERA.

Scadenze e limitazioni

È importante sottolineare che i clienti vulnerabili che non richiederanno l’accesso al STG entro il 30 giugno 2025, così come quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità successivamente a tale data, non potranno più accedere a questo servizio.

Maggiori informazioni

La delibera 10/2025/R/EEL è disponibile sul sito ufficiale di ARERA (www.arera.it).