imposta di registro

Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.

L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:

  • in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
  • in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:

  • D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
  • Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.

Quando si paga l’imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).

Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:

  • Contratti di compravendita immobiliare;
  • Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
  • Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
  • Contratti preliminari di vendita;
  • Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.

Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta

L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:

  • Misura fissa: normalmente pari a € 200,  quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
  • Misura proporzionale: ad esempio:
    • 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
    • 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
    • 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
    • 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.

L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.

Chi deve pagare l’imposta di registro

Sono solidalmente obbligati al pagamento:

  • le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
  • il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
  • il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.

Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.

Modalità di pagamento e registrazione

La registrazione degli atti può avvenire:

  • in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.

Il pagamento dell’imposta avviene tramite:

  • Modello F24 Elide per contratti di locazione;
  • Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
  • Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.

I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.

Imposta di registro e atti giudiziari

L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:

  • l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
  • l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
  • In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.

Agevolazioni e esenzioni

Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:

  • Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
  • Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
  • Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste,
decreto bollette

Decreto bollette: in vigore la legge In vigore dal 30 aprile la legge di conversione del decreto bollette che stabilisce misure urgenti in favore di famiglie e imprese energia elettrica e gas

Decreto bollette, cosa prevede

Dopo il sì di Camera e Senato sulla conversione del decreto bollette (dl n. 19/2025) recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza”, il testo della legge n. 60/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 30 aprile 2025.

La nuova legge di conversione potenzia e amplia per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle PMI e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Leggi il Dossier della Camera sulla conversione del Decreto bollette

Bonus 200 euro per le famiglie

Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

In sede referente  è stato anche approvato l’emendamento che va a modificare il bonus elettrodomestici. In base alla nuova previsione, è previsto uno sconto del 30% sugli acquisti di elettrodomestici nuovi purché di 1 classe superiore a quelli sostituiti. L’importo massimo dello sconto, fissato nell’importo massimo di 100 euro, sale a 200 per le famiglie con ISEE non superiore ai 25.000 euro. La misura prevede lo sconto in fattura in sede di acquisto. La gestione dei contributi è affidata a PagoPa.

Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ampliano la loro base di partecipazione, aprendosi a nuove tipologie di enti locali come le aziende che gestiscono le case popolari, gli istituti di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona e i consorzi di bonifica. Inoltre, viene specificato che le piccole e medie imprese che guidano le CER possono avere come soci anche enti del territorio.

Per incentivare lo sviluppo delle CER, gli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati a queste comunità riceveranno dei benefici economici se hanno iniziato a operare entro 5 mesi circa dall’emanazione del decreto che regola gli incentivi per l’autoconsumo diffuso (il decreto CACER), anche se la comunità energetica non era ancora stata ufficialmente creata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà poi aggiornare le istruzioni operative di questo decreto per tener conto di queste novità.

Misure clienti vulnerabili

Il decreto bollette interviene anche sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Nello specifico:

  • Acquirente Unico S.p.A., quando acquista energia all’ingrosso per rivenderla ai fornitori del “servizio di vulnerabilità” (destinato ai clienti vulnerabili), dovrà utilizzare i mercati regolamentati dell’energia elettrica oppure stipulare contratti a termine con operatori all’ingrosso selezionati tramite gare competitive;
  • Viene eliminata la scadenza entro cui ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) doveva definire le regole del servizio di vulnerabilità. Questo servizio inizierà per i clienti vulnerabili solo dopo la fine del “servizio a tutele graduali”, quindi non prima del 31 marzo 2027.
  • Per i clienti vulnerabili che non avranno scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, è previsto un periodo transitorio in cui continueranno a essere forniti con il “servizio di maggior tutela”, in attesa che venga assegnato il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Misure PMI e imprese energivore

Per la tutela di PMI e imprese energivore, è autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.

Ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno delle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Trasparenza offerte luce e gas

Il provvedimento introduce altresì misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, per i clienti finali domestici sul mercato libero, per consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie  non inferiori nel minimo a 2500 euro e non superiori nel massimo a 300 miliardi, nonché, in casi di particolare urgenza l’adozione di misure cautelari da parte di Arera e finanche la sospensione dell’attività di impresa fino a 6 mesi o la proposta al ministro competente della sospensione o della decadenza della concessione.

 

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imposta successioni e donazioni

Imposta successioni e donazioni: il punto dell’Agenzia delle Entrate Le novità apportate al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2025

Imposta successioni e donazioni: la circolare

Con la circolare n. 3/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha riformato il decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Focus su autoliquidazione imposta

A partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione non sarà più calcolata dagli uffici finanziari tramite avviso di liquidazione, ma sarà direttamente autoliquidata dai contribuenti, in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di successione. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia entro dodici mesi dall’apertura della successione più ulteriori novanta giorni.

Esempio pratico: se la successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il termine per il versamento dell’imposta sarà il 20 gennaio 2027.

Determinazione dell’imposta e aliquote applicabili

La circolare fornisce indicazioni operative sulla modalità di calcolo dell’imposta, richiamando le aliquote previste in relazione al valore netto dei beni e dei diritti trasferiti. Le aliquote variano in funzione del grado di parentela e delle franchigie previste dalla normativa vigente.

Competenza territoriale dell’ufficio

In base alle nuove disposizioni, l’ufficio competente per la gestione dell’imposta è quello nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. In caso di residenza estera, si considera l’ultima residenza nota in Italia o, in mancanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Modifiche al regime sanzionatorio

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una riduzione delle sanzioni amministrative relative alle irregolarità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le percentuali delle sanzioni risultano quindi più contenute rispetto alla disciplina precedente.

addizionale provinciale

Addizionale provinciale energia elettrica: incostituzionale La Consulta dichiara illegittima costituzionalmente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica

Addizionale provinciale sull’energia elettrica

Con la sentenza n. 43 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già abrogata nel 2012. La norma istitutiva, infatti, è stata ritenuta in contrasto con i principi del diritto dell’Unione europea, in quanto priva di una finalità specifica e trasparente per l’utilizzo del gettito.

Mancanza di finalità specifica: contrasto con UE

Secondo la Consulta, la destinazione generica del tributo “in favore delle province” non soddisfa il requisito della finalità specifica, come richiesto dalle direttive comunitarie in materia di imposizione indiretta. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 27101/2019 e ordinanza n. 24373/2024), che aveva già evidenziato la natura meramente generica della destinazione delle somme, ritenendola assimilabile a una finalità di bilancio ordinaria.

Rilevanza sentenza Corte UE nel caso C-316/22

Nell’esaminare la questione, la Corte costituzionale ha tenuto conto anche della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa). In tale decisione, la CGUE ha ribadito che, in una controversia tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con una direttiva. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di agire direttamente nei confronti dello Stato, quando non sia giuridicamente possibile agire contro il fornitore.

rap web

Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati

bonus tende da sole

Bonus tende da sole Bonus tende da sole: cos'è, a chi spetta, requisiti tecnici e normativi, importi detraibili, novità per il 2025 e vantaggi della misura

Bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole 2025 è un’agevolazione fiscale confermata anche per quest’anno, volta a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’installazione di schermature solari. Il bonus si inserisce nell’ambito delle detrazioni previste per l’efficienza energetica ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, meglio nota come Ecobonus.

Cos’è il bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, tende a rullo, schermature solari o dispositivi simili, destinati alla protezione degli ambienti interni dal calore estivo delle abitazioni principali, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La percentuale della detrazione scende al 36% per gli altri immobili.

A chi spetta

Il beneficio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari di immobili;
  • titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
  • inquilini o comodatari;
  • condomini (per interventi sulle parti comuni);
  • imprenditori o professionisti, anche in forma associata (per immobili strumentali).

In tutti i casi, è necessario che il soggetto sostenga direttamente le spese e sia intestatario delle relative fatture e dei bonifici.

Requisiti tecnici e normativi

Per accedere al bonus, le schermature solari devono:

  • essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio (es. facciate, finestre);
  • proteggere una superficie vetrata;
  • regolabili;
  • proteggere superfici esposte da est a ovest (sud incluso).

Le schermature inoltre devono rispettare quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) e dal Decreto legislativo 102/2014.

Importo massimo detraibile

La detrazione ammessa è del 50% (prima casa) e del 36% (immobili diversi) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare. È ammessa anche la detrazione per interventi in edifici in corso di ristrutturazione.

Come richiedere il bonus tende da sole

Per ottenere il bonus è necessario:

  1. acquistare prodotti conformi ai requisiti previsti dalla normativa;
  2. effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale e partita IVA del beneficiario).
  3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, tra cui:
    • fatture,
    • ricevute dei bonifici,
    • schede tecniche dei prodotti,
    • dichiarazioni di conformità.

Novità 2025

Le principali novità introdotte per il 2025 includono:

  • La proroga del bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2025, confermata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • Percentuale detraibile diversa per prime abitazioni e altri edifici.
  • Limite massimo per la detrazione da calcolare in base al reddito del contribuente e alla composizione del nucleo familiare.
  • Possesso di un fattore di trasmissione solare certificato, rispettoso della normativa EN 14501.

Vantaggi della misura

Il Bonus tende da sole 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre il fabbisogno di climatizzazione. Per accedere all’agevolazione è fondamentale rispettare tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa, effettuare i pagamenti corretti e inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

 

Leggi anche gli articoli dedicati agli altri bonus 2025

imu dovuta

Imu dovuta solo per la possibilità di avvalersi dell’immobile La Corte Costituzionale ha chiarito che l'IMU è dovuta anche se l'immobile non è utilizzato, rileva la titolarità dello stesso

IMU dovuta anche se l’immobile non è utilizzato

Imu dovuta anche se l’immobile non è utilizzato. Con la sentenza n. 49 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate in relazione all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina l’Imposta Municipale Unica (IMU). I dubbi interpretativi riguardavano la presunta violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, relativi ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

IMU anche in assenza di utilizzo effettivo

Secondo quanto stabilito dalla Consulta, l’obbligo di pagamento dell’IMU non dipende dall’uso concreto dell’immobile, bensì dalla mera titolarità del diritto reale su di esso. Anche gli immobili posseduti da imprese e destinati alla vendita, purché non locati, costituiscono indice rilevante di capacità contributiva.

Il criterio utilizzato è quello dell’“astratta possibilità di utilizzo” del bene: non è dunque necessaria la fruizione effettiva, essendo sufficiente che il possessore mantenga il controllo giuridico e materiale dell’immobile.

Il presupposto dell’IMU è il possesso

La Corte ha ribadito che l’IMU è un’imposta patrimoniale fondata sul possesso di immobili (proprietà, usufrutto o altro diritto reale). Solo in casi eccezionali può essere esclusa, ad esempio quando l’immobile sia oggettivamente inutilizzabile e il contribuente abbia adottato comportamenti diligenti per recuperarne la disponibilità.

Questo principio è stato chiarito anche nella sentenza n. 60 del 2024, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non esclude dal tributo gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.

Discrezionalità del legislatore

La Corte ha altresì richiamato il principio di discrezionalità legislativa, secondo cui spetta al Parlamento decidere in merito all’introduzione, quantificazione e condizioni delle agevolazioni fiscali, purché le scelte operate non risultino manifestamente irragionevoli.

In tal senso si colloca anche la sentenza n. 72 del 2018, in cui è stato ribadito che il legislatore è chiamato a trovare un equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e la capacità contributiva dei cittadini, contribuendo in modo equo al sostegno delle spese collettive.

aggio della riscossione

Aggio della riscossione: no a intervento retroattivo Per la Corte Costituzionale, il legislatore non era obbligato a eliminare retroattivamente l’aggio della riscossione

Aggio della riscossione

Con la sentenza n. 46 del 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore non era tenuto a intervenire retroattivamente in materia di aggio di riscossione, confermando la legittimità della scelta di prevederne l’abolizione solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, come disposto con la legge di Bilancio 2022.

La pronuncia è intervenuta a seguito di una questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che lamentava una presunta lesione di vari principi costituzionali, connessa al mantenimento dell’aggio per i periodi antecedenti alla riforma.

Riforma dell’aggio: principio di discrezionalità

Secondo quanto affermato dalla Corte, l’intervento normativo che ha riformato il sistema di remunerazione dell’agente della riscossione dà seguito all’invito formulato con la sentenza n. 120 del 2021, ma senza necessità di retroattività. Quella decisione – ha spiegato la Corte – rientra tra le pronunce di “inammissibilità di sistema”, vale a dire quelle che, pur rilevando profili critici di compatibilità costituzionale, non comportano l’immediata declaratoria di incostituzionalità, ma rimettono al legislatore il compito di intervenire in maniera congrua e ponderata.

In questo ambito, si è quindi riconosciuto al Parlamento un ampio margine di discrezionalità, anche nella scelta del “quando” e del “come” intervenire. Il legislatore, pertanto, era legittimato a stabilire un termine di decorrenza futura per la nuova disciplina, senza dover incidere sui rapporti pregressi.

Il principio della non retroattività

La Corte ha sottolineato che anche la disciplina dell’efficacia temporale delle leggi rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non violi principi di ragionevolezza o di tutela dell’affidamento legittimo. La scelta di applicare la riforma dell’aggio di riscossione solo per il futuro, come avvenuto dal 2022, risponde dunque a un criterio legittimo e conforme alla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 130 e n. 71 del 2023, n. 22 del 2022, che confermano la facoltà del legislatore di adottare soluzioni diverse, purché non manifestamente irragionevoli, per eliminare eventuali criticità costituzionali).

voltura catastale

Voltura catastale e consultazione: come funzionano i servizi online Al via i nuovi servizi di voltura catastale e consultazione registro partite catastali online attivati dall'Agenzia delle Entrate

Nuovi servizi catastali online

“Voltura catastale” e “Consultazione registro partite catastali” sono i nuovi servizi attivati dall’Agenzia delle Entrate direttamente online. Entrambi i servizi, come reso noto dal fisco con comunicato del 15 aprile 2025 hanno il fine di rendere più semplice la richiesta di voltura degli immobili nonchè la consultazione dei vecchi registri cartacei ora digitalizzati.

Voltura catastale web più semplice

La voltura catastale, spiegano le Entrate, è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto. Con la “domanda di volture”, quindi, il contribuente comunica al Fisco che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona, ma un’altra (come ad esempio nelle successioni ereditarie).

Il nuovo servizio “Voltura catastale web”, accessibile tramite credenziali Spid, Cie, Cns o Entratel/Fisconline, consente di presentare la domanda di volture e versare le somme dovute direttamente online. Il sistema guida l’utente nella compilazione della dichiarazione e, al termine, attesta la ricezione, il controllo e l’accettazione dei documenti inseriti, nonché l’avvenuto pagamento dei tributi.

Consultazione partite catastali

Attivo anche il nuovo servizio gratuito “Consultazione registro partite catastali” disponibile nell’area riservata sul sito delle Entrate.

La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita). Nel corso degli anni tali registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia. Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, conclude la nota stampa, “la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo”.

codice Ateco prostituzione

Codice ATECO anche per prostitute ed escort Codice ATECO prostituzione dal 1° aprile 2025: porte aperte a condotte illegali, l'ISTAT però assicura "solo attività legali"

Codice ATECO prostituzione

Codice ATECO prostituzione in vigore dal 1° aprile 2025. Lo prevede la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO operativa nel Registro Imprese. Tra le novità, c’è il codice 96.99.92, che include infatti i “Servizi di incontro ed eventi simili“, comprendendo esplicitamente escort e sex worker. Il codice va ovviamente segnalato quando si avviano queste attività economiche.

ATECO 2025: una classificazione aggiornata

La nuova classificazione ATECO 2025 sostituisce quella del 2022. Essa descrive in modo più accurato le attività economiche, considerando le innovazioni e le trasformazioni recenti dell’economia e della società. L’ISTAT e il sistema camerale hanno collaborato all’elaborazione della  tabella di riclassificazione e hanno integrato diverse informazioni disponibili.

Aggiornamento automatico e implicazioni fiscali

Il codice ATECO di ogni impresa si aggiorna automaticamente: in “Visura” saranno visibili quindi sia il nuovo codice ATECO che quello vecchio. Le nuove attività adottano invece subito il nuovo Codice ATECO 2025 e spetta alla Camera di Commercio l’attribuzione del nuovo codice. Il sistema fiscale non riclassifica quindi d’ufficio e i contribuenti possono  usare il codice ATECO nelle proprie scadenze fiscali.

Codice ATECO prostituzione 96.99.92  

Come anticipato, l’elenco ATECO aggiornato al 2025 include il codice 96.99.92 per “Servizi di incontro ed eventi simili”.

Le note esplicative specificano che il codice attività include:

  • attività di accompagnatori (escort) e agenzie di incontro;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali;
  • organizzazione di eventi di prostituzione e gestione di locali.

Regolarità fiscale e illiceità penali

La nuova classificazione permette così l’iscrizione alla Camera di Commercio ai sex worker e alle escort. La regolarizzazione fiscale però potrebbe collidere, per ovvi motivi, con le attività illecite. Il codice include infatti anche l’organizzazione di servizi sessuali e locali di prostituzione, tutte attività che, come noto,  possono configurare reati di sfruttamento della prostituzione.

Reato di sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione del resto è un reato grave per nostro ordinamento e punito in base alle legge n. 75/1958.

Chi organizza o dirige la prostituzione altrui, traendone profitto, rischia infatti la reclusione e multe salate. La nuova classificazione ATECO 2025 sembra però legittimare queste attività.

Precisazioni ISTAT codice ATECO prostituzione

L’ISTAT precisa tuttavia che il nuovo codice ATECO riguarda solo le attività legali in Italia. Il codice 96.99.92 include in particolare le agenzie matrimoniali e di speed dating.

L’ISTAT tiene a precisare inoltre che la nuova classificazione non fa che recepire la classificazione europea NACE Rev. 2.1. In Europa infatti, alcune attività legate alla prostituzione, sono legali.

Implicazioni e controversie  

La nuova classificazione ATECO 2025 solleva indubbiamente questioni giuridiche complesse. Non c’è dubbio che la regolarizzazione fiscale di alcune attività possa entrare in conflitto con le leggi penali. La distinzione tra attività legali e illegali richiede un’analisi approfondita. E’ necessario monitorare l’applicazione della nuova classificazione al fine di valutarne l’impatto sul piano giuridico e sociale.

 

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