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Bonus psicologo: cos’è e come funziona Il Bonus psicologo 2024 eroga fino a 1.500 euro per sessioni di terapia. Scopri a chi si rivolge, come funziona e i requisiti per ottenerlo

Cos’è il Bonus psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50,00 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE.

A chi è rivolto

Il Bonus Psicologo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno o un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • hanno avuto gravi conseguenze di natura psicologica a causa della pandemia;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Come fare domanda

Le domande per il bonus psicologo 2024 sono aperte dal 18 marzo al 31 maggio 2024. La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il sito web dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS.

Cosa serve per fare domanda

Per fare domanda per il Bonus Psicologo è necessario avere:

  • un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro;
  • SPID, CIE o CNS per accedere al portale INPS.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center INPS. Basta contattare il numero verde 803.164, gratuito da tutte le reti fisse o il numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento con costo variabile al variare della tariffa del gestore.

Come funziona il bonus psicologo

Una volta presentata la domanda e ricevuta l’approvazione, l’INPS eroga un codice univoco al beneficiario. Il codice deve essere consegnato allo psicologo per usufruire delle sessioni di terapia. Il bonus copre fino a 50 euro  a seduta, per un importo massimo che varia in base al reddito ISEE:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: massimo 1.500 euro;
  • ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro: massimo 1.000,00 euro;
  • ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro: massimo 500,00 euro.

Tempi del bonus del bonus psicologo

  • 31 maggio 2024: scadenza per la presentazione delle domande;
  • 270 giorni dall’approvazione: tempo limite per utilizzare il codice univoco e usufruire delle sessioni di terapia.

Bonus psicologo: i chiarimenti dell’INPS

Sulla misura, nel corso del 2024, l’INPS è intervenuto con diversi provvedimenti per fornire i dettagli necessari:

  • presentando una nuova Dichiarazione Unica corretta e completa;
  • presentando documenti idonei a provare che i dati inviati sono corretti e completi;
  • rettificando la DSU con efficacia retroattiva, se presentata tramite CAF, qualora sia stato commesso un errore materiale.

Il messaggio ricorda inoltre che il riconoscimento del bonus psicologo è subordinato al trasferimento dei fondi dalle Regioni all’INPS.

Graduatorie: i criteri

Le graduatorie verranno annunciate con uno specifico messaggio dell’INPS. Avranno diritto in via prioritaria al bonus psicologo coloro che presentano un indice ISEE più basso. A parità di valore ISEE invece percepiranno il bonus coloro che hanno presentato domanda per primi, nel rispetto del criterio cronologico.

Codice univoco

Nello stesso momento in cui verranno pubblicate le graduatorie l’INPS provvederà a comunicare ai beneficiari sia l’importo spettante che il codice univoco necessario per poter effettuare le sedute di psicoterapia. Dette comunicazioni verranno effettuate ai recapiti presenti nella sezione MyInps o a quelli indicati dal richiedente nella domanda

Ultime sul bonus psicologo

Il bonus psicologo è un’importante misura di sostegno per le persone che soffrono di disagio psicologico. Non è detto però che tutti coloro che hanno fatto domanda potranno ottenerlo. L’INPS ha reso noto di aver ricevuto più di 400.000 domande. Per il bonus psicologo però sono stati stanziati solo 10 milioni di euro, per cui la percentuale massima di coloro che potranno beneficiare della  misura non supera i 5% di coloro che hanno presentato la domanda.

banca dati sentenze tributarie

Sentenze tributarie: al via la banca dati Attivo il servizio di ricerca della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Mef

La banca dati delle sentenze tributarie

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato, rende noto il Mef, parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sentenze dal 2021

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.
Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Implementazioni del servizio

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

procura liti processo tributario

Procura alle liti: sanabile nel processo tributario La Cassazione ha precisato che una mera insufficienza o genericità della procura alle liti può essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione

Nullità della procura

Nel caso di specie e per quanto qui rileva, il Giudice tributario di prime cure aveva condiviso le doglianze formulate dall’Agenzia delle entrate e per l’effetto aveva accertato la nullità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al difensore, ritenendo altresì che la produzione di valida procura nel successivo grado di giudizio non fosse idonea a sanare l’originario vizio della stessa.

Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel giudizio tributario si può sanare la procura

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12831/2024, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte tributaria di secondo grado.

Per quanto in particolare attiene al contestato vizio della procura alle liti, il Giudice di legittimità ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui l’art. 83, comma 3, c.p.c. “non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice (…) di segnalare alle parti i vizi della procura affinchè possano porvi rimedio”.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, quando il giudice “rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione”.

La decisione

Nel caso di specie, ha evidenziato il Giudice di legittimità, la cd riforma Cartabia, che non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, “non ha inciso sulla materia tributaria che (…) prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura”.

La Corte, sulla scorta di quanto sopra riferito, ha concluso il proprio esame enunciando il seguente principio di diritto “il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso (…) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”.

reverse charge iva

Reverse charge: cos’è e come funziona Con il reverse charge il debito Iva è a carico del cessionario committente, non del cedente prestatore, entrambi però devono essere soggetti Iva

Reverse charge: cos’è

Il reverse Charge è un meccanismo fiscale che riguarda l’Iva (imposta sul valore aggiunto) e che permette di effettuare l’inversione contabile di questa imposta sul destinatario a cui è ceduto il bene o a cui è reso il servizio, anziché sul soggetto che cede il bene o effettua la prestazione.

Di regola infatti, quando tra due soggetti viene effettuata un’operazione soggetta a Iva, chi fornisce il bene o presta il servizio applica l’aliquota Iva nella fattura. I debitori di imposta pertanto, di regola, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del D.P.R n. 633/1972, che contiene la disciplina Iva, sono i soggetti che cedono beni o prestano servizi imponibili. La regola prevede quindi che sia il cedente del bene o il prestatore del servizio a versare l’Iva all’Erario.

Questo meccanismo presenta però lo svantaggio di consentire l’evasione fiscale se i soggetti che dovrebbero versare l’imposta la trattengono. Con il meccanismo del reverse charge invece è chi riceve il bene o utilizza servizio a divenire debitore di imposta nei confronti dello Stato al posto del colui che ha ceduto il bene o ha prestato il servizio.

Reverse charge: soggetti coinvolti ed esclusi

L’applicazione del meccanismo del reverse charge richiede però che i soggetti coinvolti nella transazione siano entrambi soggetti passivi Iva. Chi riceve il bene o il servizio può essere anche un ente pubblico, un ente privato, un consorzio o un’associazione, anche nel caso in cui operino al di fuori di attività agricole o commerciali.

Ne consegue che non sono soggetti al regime del reverese charge le operazioni in cui uno dei due soggetti coinvolti non sia un soggetto passivo Iva. Per cui, tanto per fare un esempio, il reverse charge non riguarda le operazioni che un soggetto Iva compie in favore di un privato a cui cede un bene o presta un servizio.

Reverse charge: interno e comunitario

Il reverse charge si distingue nelle seguenti tipologie:

  • reverse charge interno: si applica a determinate operazioni identificate dall’articolo 17 del DPR n. 633/1972, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, come il subappalto edilizio, le cessioni di oro da investimento, le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, i trasferimenti di quote di emissioni di gas con effetto serra, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, le cessioni di cellulari, PC, laptop e Tablet e le console da gioco, le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre e le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati;
  • – reverse charge comunitario: si applica alle operazioni che vengono compiute all’interno dell’Unione Europea, che vedono come protagonisti della transazione due soggetti passivi Iva “stabiliti” in due diversi paesi dell’Unione Europea.

L’art. 17 del D.P.R n. 633/1972 prevede inoltre un’apertura all’applicazione del reverse charge riconoscendo il potere al MEF di individuare operazioni ulteriori da sottoporre a questa inversione contabile tra quelle indicate dagli articoli 199 e 199 bis della Direttiva n. 112 del 2006 e tra le operazioni soggette al meccanismo di reazione rapida contemplate dall’art. 199 ter della stessa Direttiva.

Fattura con reverse charge

Il meccanismo del reverse charge, dal punto di vista pratico, pone a carico del soggetto cedente o prestatore l’emissione della fattura senza l’indicazione dell’Iva, con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione dell’art. 17 del D.P.R n 633/1972. E’ questo il documento che rileva fiscalmente ai fini Iva, anche se l’imposta non viene addebitata all’altra parte.

Di contro il soggetto che riceve il bene o la prestazione ha il compito di integrare la fattura indicando l’aliquota Iva a cui è soggetta l’operazione e di registrare il documento sia sul registro Iva  vendita che su quello Iva acquisti entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento.

Sanzioni per omissioni o errori

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, che contiene la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte, al comma 9 bis punisce con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 euro l’omissione dell’inversione contabile che grava sul cessionario o committente.

Il successivo comma 9bis. 1 punisce invece con una sanzione variabile dai 250,00 ai 10.000,00 euro l’assolvimento erroneo dell’inversione contabile da parte del cedente o prestatore.

mercato maggior tutela bollette

Bollette: cosa cambia con la fine del mercato di maggior tutela Cosa cambia dal 1° luglio 2024 per chi ancora non ha scelto un fornitore del mercato libero dell’energia elettrica

Mercato libero: dal 1° luglio 2024 tutele graduali

Il 1° luglio 2024 entra in vigore il servizio a tutele graduali per l’energia elettrica. Si tratta di un meccanismo temporaneo che accompagna i clienti domestici non vulnerabili verso la fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di favorire la completa liberalizzazione del mercato entro il 2027. Le tutele graduali rappresentano un passo verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Per i consumatori è importante essere informati e fare scelte consapevoli, valutando le proprie esigenze e confrontando le diverse offerte disponibili.

Cosa cambia?

I soggetti interessati al passaggio alle tutele graduali sono i clienti domestici non vulnerabili che, al 30 giugno 2024, non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero. Si tratta, come anticipato, di un passaggio morbido verso il mercato libero, che rappresenterà l’unica scelta possibile.

Fino alla fine del mese di giugno 2024 i clienti non vulnerabili riceveranno, in almeno due bollette, una comunicazione con cui vengono informati della possibilità di scegliere un fornitore e quindi un’offerta del mercato libero. Chi non dovesse fare una scelta in tale senso entro la scadenza del 1° luglio beneficerà del servizio a tutele graduali. Le condizioni contrattuali verranno definite da ARERA.

La “nuova” bolletta

La bolletta prevista per il regime delle tutele graduali comprende:

  • la spesa per la materia energia (basata sul PUN ossia il prezzo unico nazionale);
  • i costi di approvvigionamento e commercializzazione.

Il prezzo finale che verrà applicato dal fornitore varierà tuttavia in base ai parametri dell’area in cui lo stesso opera. In base ai calcoli di Arera, il risparmio in bolletta rispetto al regime di maggior tutela, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro all’anno.

Per i clienti “vulnerabili”, ossia gli over 75enni e i beneficiari di bonus sociali o delle agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non cambia nulla. La fornitura rimane nel mercato tutelato alle stesse condizioni.

Mercato tutelato e libero a confronto

Nel secondo semestre 2023 il prezzo medio nel mercato libero era superiore a quello del mercato tutelato (39,18 contro 28,11 centesimi/kWh). C’è da dire però che il mercato libero offre maggiore flessibilità perché prevede tariffe fisse o variabili, servizi aggiuntivi e la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Come scegliere il fornitore del mercato libero

I clienti che sceglieranno il mercato libero potranno confrontare le offerte sul portale https://ilportaleofferte.it/ e valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, valutando se sia migliore quella fissa, quella variabile, i servizi aggiuntivi di interesse, ecc.

Qualche consiglio

Per una scelta ponderata confrontare le offerte è fondamentale. Prima di aderire alle tutele graduali o scegliere un fornitore del mercato libero, è importante infatti confrontare le diverse proposte per trovare la soluzione più conveniente. É necessario poi valutare le proprie esigenze. La scelta tra tutele graduali e mercato libero dipende da vari fattori, come il profilo di consumo, la necessità di servizi aggiuntivi e l’avversione al rischio, che farà propendere per una prezzo fisso anziché variabile. Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia di approfondire le novità. A questo proposito è opportuno consultare il sito web di Arera (https://www.arera.it/) e il portale https://ilportaleofferte.it/.

Abolizione del mercato tutelato

Il mercato tutelato viene abolito perché il decreto legge “Bersani” n. 79/1999 aveva avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, in quanto recepiva le prescrizioni contenute nella Direttiva UE del 1996 per la creazione di mercato europeo unico dell’energia. Nel 2007 in Italia il mercato dell’energia è stato liberalizzato, ma sarà solo con la chiusura del mercato regolamentato che si avrà il passaggio definitivo al libero mercato, caratterizzato da un prezzo che si formerà grazie all’incontro di domanda e offerta.

decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

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carta cultura giovani carta merito

Carta della cultura e del merito: come richiederle Cosa sono e come funzionano la carta della cultura e la carta del merito per i giovani e come richiederle entro il 30 giugno

Carta cultura giovani e carta del merito: cosa sono

La Carta della cultura giovani e la Carta del merito sono due bonus dedicati ai giovani, che prevedono l’erogazione di due voucher distinti del valore di 500 euro, come previsto dalla legge di bilancio del 2024 e poi confermato dalla successiva legge di bilancio 2024. Queste carte prepagate vanno a sostituire il  bonus cultura nella sua precedente formulazione, ampliando i vantaggi per i destinatari.

Carta cultura e carta del merito: disciplina

La  disciplina di dettaglio delle due carte è contenuta neldecreto del 29 dicembre 2023 n. 225del Ministero della cultura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 6 gennaio 2024 e vigente a partire dal 31 gennaio 2024.

Il regolamento si occupa di disciplinare sia i criteri che le modalità di attribuzione e utilizzo della carta della cultura giovani e della carta del merito.

Valore delle due carte

Come anticipato il valore nominale di ogni carta è di 500 euro. Tale valore non rappresenta reddito imponibile e  di esso non si tiene conto ai fini dell’ISEE. Ogni carta viene generata tramite una piattaforma informatica ed è utilizzabile mediante accesso Internet. I beneficiari della carta devono effettuare l’accesso con lo SPID o la CIE e registrarsi alla piattaforma dedicata presente sul sito del Ministero della Cultura, nelle modalità previste. Stessa formalità è posta a carico degli esercizi commerciali convenzionati che consentono l’utilizzo della carta per il pagamento degli acquisti. All’interno dell’area riservata di ogni beneficiario la piattaforma genera buoni spesa elettronici con un codice identificativo e spendibili solo per determinati beni e servizi.

Per tutti i dettagli sulla procedura di registrazione alla piattaforma e sull’utilizzo delle Carte leggi il manuale dedicato

Beneficiari della carta cultura e della carta del merito

  • La carta cultura giovani spetta ai residenti e a coloro muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che fanno parte di nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore ai 35.000 euro. La carta può essere assegnate utilizzata nell’anno successivo al compimento dei 18 anni di età.
  • La carta del merito spetta invece ai residenti e i titolari di permesso di soggiorno valido, che non oltre l’anno in cui hanno compiuto 19 anni, abbiano conseguito il diploma di scuola superiore con una votazione minima di 100 centesimi. In questo caso la carta è assegnata ed è utilizzabile l’anno successivo a quelli in cui è stato conseguito il diploma. Essa è cumulabile con la carta cultura giovani.

Le carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la  registrazione alla piattaforma da parte del destinatario.

Beni e servizi acquistabili con le carte

Con le due carte è possibile acquistare, anche online, biglietti per spettacoli teatrali, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, gallerie d’arte, parchi naturali e aree archeologiche.

È possibile utilizzarle anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici in formato digitale, prodotti dell’editoria audiovisiva, musica, corsi di teatro, di danza, di lingua straniera e di musica.

Domande entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno 2024 il termine ultimo per richiedere la Carta della Cultura giovani e la Carta del merito, che consentono ai titolari di poter effettuare acquisti di beni e servizi specifici entro il 31 dicembre 2024.

false notifiche fisco agenzia

False notifiche fisco: alert delle Entrate L'Agenzia delle Entrate avvisa che è in corso una nuova ondata di false notifiche amministrative, invitando i cittadini a prestare massima attenzione

False notifiche amministrative

È in corso una nuova ondata di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate riguardanti notifiche e avvisi amministrativi, con lo scopo di carpire alle vittime le credenziali d’accesso del portale istituzionale. E’ quanto comunica l’amministrazione invitando i cittadini a prestare la massima attenzione ia link presenti, a non scaricare, aprire e compilare allegati, nè tanto meno a fornire credenziali d’accesso e dati personali, in quanto “disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea”.

Non è la prima volta che l’Agenzia torna su tale tematica, già ampiamente segnalata a febbraio e a marzo.

Le comunicazioni false

Le comunicazioni email relative a questa campagna malevola, ma molto simili alle precedenti, presentano i seguenti tratti distintivi:

  • Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate
  • Oggetto Avviso Raccomandata #ARXXXXXXX (il numero di raccomandata è variabile)
  • Riferimenti nel corpo del messaggio ad “Agenzia delle Entrate-Riscossione” e “Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale” come ente incaricato
  • Riferimenti ad un fantomatico “Codice atto” nel formato ARXXXXXXX (il numero dell’atto è casuale)
  • Presenza di un link per consultare la notifica amministrativa, che conduce in realtà ad una pagina web contraffatta con il logo dell’Agenzia delle Entrate ed una finta schermata di login, progettata per sottrarre alle vittime le credenziali d’accesso al portale istituzionale.

Massima attenzione

Se la vittima ci casca e inserisce le proprie credenziali, cliccando sul pulsante “accedi” le viene mostrano un documento a firma Agenzia Entrate-Riscossione, ma ribadisce il fisco, si tratta di “un documento manipolato ad arte”.

Da qui la raccomandazione ai cittadini di “prestare la massima attenzione e, qualora ricevessero e-mail analoghe, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni”.

In caso di dubbi rivolgersi Agenzia

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, in ogni caso avvisano le Entrate, “è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.

superbonus maxitassa vendita immobile

Superbonus: ecco la maxitassa Cos'è la nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus

Tassazione vendite immobili ristrutturati con il Superbonus

La nuova misura contenuta nella Legge di Bilancio 2024 e dettagliata nella circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate che va a tassare le plusvalenze generata dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus mira a contrastare le operazioni speculative legate all’utilizzo di questa agevolazione fiscale.  L’obiettivo del governo è infatti quello di contrastare la speculazione immobiliare e recuperare una parte delle risorse erogate con il Superbonus. La nuova disciplina fiscale mira a scoraggiare la compravendita di immobili ristrutturati con il solo scopo di trarre profitto immediato dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura.

Che cosa cambia?

La previsione legislativa interviene sugli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui redditi prevedendo tutta una serie di novità:

  • plusvalenza tassata al 26%: per chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus entro i dieci anni dai lavori, la plusvalenza derivante dalla vendita sarà tassata al 26%, anziché alle aliquote ordinarie IRPEF;
  • esclusione per abitazione principale: l’imposta non si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita;
  • indeducibilità dei costi: per i primi cinque anni dalla data di fine lavori, i costi sostenuti per il Superbonus non sono deducibili ai fini IRPEF se è stata scelta l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Dopo i primi cinque anni, il 50% dei costi diventa deducibile.
  • variazioni catastali: l’Agenzia delle Entrate verificherà la presentazione della Dichiarazione di Variazione Catastale per monitorare le variazioni dello stato dei beni immobili.
  • tassazione per parti comuni: la nuova imposta si applica anche agli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, anche se i lavori non riguardano i singoli appartamenti.

Come funziona la nuova tassazione

La plusvalenza imponibile viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto o costruzione dell’immobile, comprensivi di tutte le spese correlate.

Per determinare correttamente la plusvalenza, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Cosa fare se si vuole vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus

Conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita.

Calcolare la plusvalenza imponibile e l’imposta

In caso di dubbi, è consigliabile consultare un professionista per ricevere assistenza fiscale specifica. Le novità introdotte dalla circolare n. 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate rappresentano un cambiamento significativo per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus. I proprietari di tali immobili sono quindi tenuti a informarsi sulle nuove regole e ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

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bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus mobili: cos’è e come si ottiene Come funziona il bonus mobili 2024: caratteristiche dei beni, limiti di spesa e requisiti temporali per beneficiare dell’agevolazione

Bonus mobili: cos’è

Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013. La misura è stata prorogata negli anni successivi, subendo alcune modifiche.

Bonus mobili: come funziona

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici all’interno di immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione, fruibile in 10 rate di pari importo, viene applicata su una spesa massima di 5.000 euro.

Opere collegate al bonus mobili

La detrazione è collegata alle seguenti opere:

  • interventi in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità abitative,
  • necessarie alla ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento, conservazione e ristrutturazione di fabbricati interi eseguiti da imprese o cooperative edilizie nel rispetto di determinate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della agevolazione l’intervento di ristrutturazione non deve essere finalizzato all’acquisto di mobili o elettrodomestici e che lo stesso può avere ad oggetto anche le unità pertinenziali degli immobili, anche se i beni e gli elettrodomestici servono per arredare l’abitazione.

Beni mobili agevolabili

Beneficiano dell’agevolazione gli acquisti di mobili (letti, cassettiere, armadi, tavoli, divani, materassi, scrivanie, sedie, librerie) o di grandi elettrodomestici, i quali possono beneficiare della detrazione solo se appartenenti a determinate classi energetiche che non devono essere inferiori alle seguenti:

  • classe non inferiore alla A per i forni;
  • classe non inferiore alla E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie;
  • classe F per frigoriferi e congelatori.

Requisiti temporali

Per il 2024 l’agevolazione spetta in relazione agli acquisti che vengono effettuati entro il 31 dicembre 2024 e collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1 gennaio dell’anno precedente a quelli in cui si è provveduto all’acquisto degli arredi o dei grandi elettrodomestici, ossia a partire dal 1° gennaio 2023.

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare del bonus mobili i contribuenti devono effettuare i pagamenti degli arredi e dei grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, carte di credito, carte di debito. Vanno pagate nello stesso modo anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni. L’agevolazione spetta anche se i beni vengono acquistati a rate purché il pagamento della rata venga effettuato con i mezzi di pagamento tracciabili e il contribuente conservi debitamente la ricevuta di pagamento.

Trasmissione dati all’Enea

Dal 1 gennaio del 2018 i dati relativi agli acquisti di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, e alla classe A per forni e per apparecchiature per le quali è richiesta l’etichetta della classe energetica, devono essere trasmessi in via telematica all’Enea nel termine di 90 giorni dal completamento dei lavori. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati non causa tuttavia la perdita del diritto  al bonus mobili.

Documenti da conservare

Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare le ricevute di pagamento effettuate con bonifico, carta di credito o debito, i documenti da cui risulta l’addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto di arredi ed elettrodomestici nei quali deve essere indicata nel dettaglio la quantità, la natura, e la qualità dei beni e dei servizi acquistati.