proroga riforma fiscale

Proroga Riforma fiscale: è legge Proroga riforma fiscale: è legge il Ddl approvato in via definitiva dal Senato che proroga i termini della delega

Proroga riforma fiscale: approvazione definitiva del ddl

E’ legge la proroga della riforma fiscale. Il Senato, infatti, nella giornata di martedì 5 agosto, ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 1591, che va a modificare la legge di delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, che, l osi ricorda, si compone di 23 articoli suddivisi in 5 titoli.

Il provvedimento è composto da un unico articolo che proroga di dodici mesi i termini della delega, estendendo a 36 mesi il periodo per l’attuazione della riforma.

Ne consegue che il Governo avrà tempo fino al 29 agosto 2026 per l’adozione dei decreti legislativi, e fino al 29 agosto 2028 per quelli correttivi e integrativi.

Le modifiche introdotte

Il testo approvato introduce diverse novità significative.

La delega viene ampliata per includere la possibilità di pagamento parziale o rateizzato non solo per i tributi erariali, ma anche per quelli regionali e locali. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le situazioni previste dal Codice della crisi d’impresa, includendo l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La riforma introduce una revisione organica del settore dei giochi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei soggetti vulnerabili. La precedente previsione di una riduzione automatica dei limiti di giocata e vincita viene sostituita con un approccio più flessibile. Viene inoltre introdotto un sistema sanzionatorio più ampio e uniforme, che supera la distinzione tra gioco online e offline.

Oltre alla delega, viene prorogato di un anno anche il termine per il riordino dei testi unici fiscali, ora fissato al 31 dicembre 2026. Viene inoltre uniformato lo status dei magistrati tributari a quello della magistratura ordinaria. Da segnalare le norme che riguardano lo status giuridico, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari per condotte non conformi e le incompatibilità dei magistrati.

 

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decreto fiscale 2025

Decreto Fiscale 2025: le novità della legge In vigore la legge di conversione del decreto fiscale n. 84/2025: novità per autonomi, società, proroghe per regime di vantaggio e forfettari

Decreto Fiscale 2025 è legge: quali novità

In Gazzetta Ufficiale la legge n. 108/2025 di conversione con modificazioni del Decreto fiscale n. 84/2025 approvato in via definitiva da parte del Senato in data 29 luglio 2025.

La nuova legge è in vigore dal 2 agosto 2025.

Il testo, che ha subito qualche modifica in sede di conversione, introduce diverse novità in vari settori. Vediamo le più importanti.

Le modifiche principali

Il decreto fiscale 2025 prevede le seguenti modifiche:

  • Le spese per vitto, alloggio e trasporto purchésostenute nel territorio italiano con mezzi di pagamento tracciabili non concorreranno al reddito da lavoro dipendente. Le spese sostenute all’estero invece non richiederanno pagamenti tracciabili per la detassazione.
  • I rimborsi delle spese sostenute in Italia per, vitto alloggio, trasporto e viaggio saranno inclusi invece nel reddito imponibile da lavoro autonomo se non sono saranno sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili. Non è richiesta la tracciabilità invece per i rimborsi spese relativi a trasferte fuori dal territorio italiano.
  • Dal 2025, i dipendenti delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) che ricevono compensi sotto forma di bonus e stock option saranno esentati dall’addizionale IRPEF del 10%. Questo chiarisce e restringe l’ambito di applicazione di tale addizionale, che prima includeva anche queste società.
  • Reddito da usufrutto e diritti reali. La nuova interpretazione distingue:

– se si concede l’usufrutto/diritto reale ma si mantiene un diritto sull’immobile (es. nuda proprietà), il reddito è considerato reddito diverso imponibile;

– Se ci si spoglia completamente del diritto, si genera una plusvalenza tassabile.

  • Gli interessi e i proventi derivanti dall’esercizio di arti e professioni non saranno considerati redditi di lavoro autonomo, ma di capitale. Saranno considerati invece redditi diversi le plusvalenze che derivano dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società professionali.
  • L’applicazione del beneficio fiscale è considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali relative a società controllate o comunque riconducibili, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Eliminato il riferimento alle società collegate.
  • Il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA, destinati ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e ad altri soggetti (come quelli in regime forfetario), è stato posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025. Di conseguenza, per l’anno 2025, questi versamenti potranno essere effettuati entro i 30 giorni successivi al 21 luglio 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • Ampliato il regime del reverse charge alle imprese che si occupano di logistica e di trasporto e alle agenzie per il lavoro.
  • È ora obbligatorio specificare, sia nell’atto di autorizzazione che nel processo verbale, le ragioni e le condizioni che rendono necessario un accesso per la verifica fiscale.
  • Nuove regole per la determinazione del reddito in caso di partecipazioni in associazioni e società artistiche o professionali.
  • Semplificata la riduzione delle perdite riportabili, basandosi ora su un criterio più diretto: il doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, eliminando il riferimento al patrimonio netto. Questa nuova logica si applica anche alle fusioni, dove la riduzione delle perdite riportabili seguirà lo stesso criterio.
  • La disciplina fiscale delle società estere controllate (CFC) viene allineata agli standard internazionali di tassazione minima globale. A partire dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applicherà più alle società quotate FTSE-MIB per le operazioni fatturate.
  • Più tempo per le aliquote Imu 2025. Entro il 15 settembre 2025, i Comuni potranno approvare le delibere con il prospetto delle aliquote, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2025 o se hanno approvato le aliquote in modo difforme rispetto al prospetto.
  • Per i debiti oggetto della “Rottamazione-quater”, i giudizi in corso si estinguono automaticamente al momento del pagamento della prima rata della definizione agevolata. Il giudice, su richiesta, dichiarerà l’estinzione, rendendo inefficaci le sentenze non definitive. Le somme già versate in tali giudizi non saranno rimborsabili e rimarranno acquisite.

 

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adempimenti e pagamenti fiscali

Adempimenti e pagamenti fiscali: pausa ad agosto 2025 Adempimenti e pagamenti fiscali: nel mese di agosto 2025 è prevista una pausa estiva per contribuenti e Fisco

Adempimenti e pagamenti fiscali sospesi ad agosto 2025

Nel mese di agosto 2025 adempimenti e pagamenti fiscali vanno in pausa.

La sospensione degli adempimenti e dei pagamenti fiscali è una misura che offre diversi vantaggi a contribuenti e professionisti, come la possibilità di pianificare in modo più efficace le scadenze dei mesi di giugno e di luglio, ridurre lo stress ed evitare dimenticanze o ritardi.

Questa pausa estiva, consolidata negli anni e ulteriormente specificata dalla riforma fiscale, ha lo scopo infatti di alleggerire il carico burocratico e consentire una gestione più serena delle attività, soprattutto in un periodo in cui molti usufruiscono delle ferie.

Stop agli invii degli atti

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024 sospende l’invio delle cartelle esattoriali, degli avvisi bonari e delle comunicazioni di irregolarità. Non verranno spediti neppure gli atti di liquidazione del TFR o le lettere di compliance. La sospensione copre l’intero mese di agosto.

Fanno eccezione solo i casi urgenti, gli atti derivanti da notizie di reato e le questioni che riguardano i soggetti con procedure concorsuali.

Pagamenti tributari sospesi

L’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223/2006 conferma invece la sospensione dei versamenti. I tributi con scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2025 slittano. I contribuenti potranno pagarli entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

Anche la trasmissione dei documenti da parte dei contribuenti su istanza dell’Agenzia è sospesa.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2025 si fermano anche le richieste di informazioni.

In pausa i pagamenti degli avvisi bonari

L’articolo 7-quater, comma 17, decreto legge n. 193/2016 sospende i pagamenti degli avvisi bonari. Questa pausa va dal 1° agosto al 4 settembre e riguarda specificamente gli avvisi bonari.

Intervalli temporali sospensione adempimenti e pagamenti fiscali

Riepilogando, sono tre le fasce temporali che regolano la pausa fiscale.

  • dal 1° al 20 agosto si sospendono gli obblighi fiscali;
  • dal 1° al 31 agosto si ferma l’invio degli avvisi bonari; da controlli automatici
  • dal 1° agosto al 4 settembre si bloccano, tra gli altri, i versamenti conseguenti ai controlli automatici e a controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.

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esenzione ici

Esenzione ICI: basta la dimora del contribuente La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della norma che subordinava l’esenzione ICI alla dimora abituale anche dei familiari nell’abitazione principale

La decisione della Corte costituzionale sull’esenzione ICI

Con la sentenza n. 112 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, nella parte in cui subordinava l’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) all’abituale dimora non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari nell’abitazione principale.

Secondo la Consulta, tale requisito eccede i limiti della razionalità fiscale, comprimendo indebitamente la posizione del contribuente, in violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione.

L’ICI come imposta reale e il criterio oggettivo dell’abitazione

L’ICI, come l’attuale IMU, è un’imposta reale, il cui presupposto è costituito dal possesso, proprietà o altro diritto reale su beni immobili, a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente.

L’esenzione per l’abitazione principale si fonda su un criterio oggettivo, ovvero sull’utilizzo effettivo dell’immobile come dimora abituale del contribuente stesso. La norma impugnata andava oltre, imponendo anche la dimora abituale dei familiari, configurando una condizione non coerente con la natura dell’imposta.

La realtà sociale delle famiglie e le dimore separate

La Corte ha richiamato le trasformazioni delle strutture familiari, rilevando che sempre più frequentemente i coniugi o familiari stretti risiedono in luoghi differenti, per ragioni legate a esigenze lavorative, di studio o assistenza ad altri familiari (anziani, malati, ecc.).

In tale contesto, escludere l’esenzione ICI per il solo fatto che i familiari non convivano con il contribuente significa introdurre una penalizzazione irragionevole, che colpisce situazioni personali e familiari del tutto lecite e diffuse.

Violazione dei principi di eguaglianza e tutela della famiglia

La disposizione censurata si traduce, secondo la Corte, in una disparità di trattamento nei confronti del contribuente coniugato ma non convivente, che risulta ingiustificatamente escluso dal beneficio fiscale rispetto a chi, nelle stesse condizioni patrimoniali, risiede con i familiari.

Tale assetto contrasta sia con il principio di eguaglianza tributaria (art. 3 Cost.), sia con il principio di tutela della famiglia (art. 31 Cost.), che impone al legislatore di favorire – e non ostacolare – le esigenze familiari anche quando esse comportano scelte abitative differenti.

bollo auto

Bollo auto: le novità del decreto approvato dal Governo Bollo auto: uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede possibili novità per il 2026

Bollo auto: novità in arrivo per il 2026?

Dal 1° gennaio 2026, il bollo auto subirà significative modifiche per i veicoli di nuova immatricolazione, rivoluzionando scadenze, modalità di pagamento e responsabilità. Le auto immatricolate prima di questa data continueranno a seguire le vecchie regole, salvo diverse disposizioni regionali. Lo prevede lo “schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale n. 276” approvato dal Consiglio dei Ministri che fida attuazione alla delega fiscale, sottoposto a parere parlamentare.

Per approfondire vedi il Dossier del Senato della Repubblica

Nuove scadenze personalizzate

A partire dal 2026, la scadenza del bollo non sarà più fissa, ma personalizzata. Il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. La validità della tassa resterà di 12 mesi, la data di scadenza però sarà legata alla singola data di immatricolazione. Un cambiamento che richiederà maggiore attenzione da parte degli automobilisti.

Addio alla rateizzazione del bollo auto

Un’altra novità è rappresentata dall‘abolizione della possibilità di rateizzare il bollo per i veicoli immatricolati dal 2026. Attualmente, molte Regioni offrono pagamenti trimestrali o semestrali. Dal 2026, invece, il pagamento sarà annuale e in una soluzione unica. Le Regioni potranno comunque introdurre agevolazioni locali.

Bollo dovuto anche per veicoli fermi

Il bollo auto, dal 2026, sarà legato al possesso del veicolo, non al suo utilizzo. Questo significa che anche i veicoli sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario dovranno comunque pagare regolarmente la tassa. L’unica eccezione per l’interruzione del pagamento sarà la perdita del possesso (furto, demolizione, esportazione).

Pagamento nei passaggi di proprietà

Le regole sui passaggi di proprietà saranno più chiare. Il bollo sarà a carico di chi risulta intestatario all’inizio del periodo tributario. Se un’auto viene venduta a maggio, ma il periodo del bollo inizia a marzo, il pagamento sarà a carico del venditore. Questo mira a ridurre i contenziosi e a semplificare la definizione delle responsabilità.

Bollo auto: importi e calcoli come sempre

Invariati gli importi e il calcolo. Il. Bollo continuerà infatti a essere determinato in base alla potenza del motore (kW) e alla classe ambientale. Anche il Superbollo per le auto con oltre 185 kW di potenza rimarrà in vigore. Le esenzioni regionali per auto elettriche, ibride o per disabili permarranno, ma le Regioni decideranno come riconfermarle.

Per facilitare i controlli, verrà istituito l’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), un database unico che integrerà le informazioni per una verifica più rapida delle posizioni fiscali dei veicoli.

 

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società di comodo

Società di comodo: disciplina e conseguenze fiscali Società di comodo: cos’è, come viene individuata, la normativa applicabile e le conseguenze fiscali previste dall’Agenzia delle Entrate

Società di comodo: cos’è

Per società di comodo si intende una società che, pur esistendo formalmente, non svolge un’attività economica reale o comunque non genera un volume di ricavi congruo rispetto agli asset patrimoniali di cui dispone. In sostanza, si tratta di entità che rimangono inattive o marginali per evitare la tassazione su redditi effettivi o per gestire beni personali sotto forma societaria.

Le società di comodo, conosciute anche come società non operative, rappresentano pertanto un fenomeno oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore fiscale italiano. La normativa in materia è finalizzata a contrastare l’utilizzo strumentale di strutture societarie costituite non per esercitare un’attività economica effettiva, ma per ottenere vantaggi fiscali indebiti.

La disciplina normativa

La disciplina delle società di comodo è contenuta:

  • nell’art. 30 della Legge 724/1994, che stabilisce i criteri per l’individuazione delle società non operative;
  • e, per gli aspetti sanzionatori e impositivi, nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

La normativa è integrata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti operativi e interpretativi.

Requisiti per essere considerate società “di comodo”

Una società è considerata di comodo se non supera il test di operatività previsto dalla legge. In pratica, occorre confrontare i ricavi effettivi conseguiti con una soglia minima presunta, calcolata in base a determinati coefficienti applicati al valore di alcuni beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, beni mobili, ecc.).

I ricavi minimi presunti si calcolano applicando i seguenti coefficienti:

Se i ricavi realizzati risultano inferiori a quelli presunti, la società è classificata come di comodo.

Esclusioni e disapplicazione

La legge prevede cause oggettive di esclusione (es. società in liquidazione, fallimento ecc.) e possibilità di disapplicazione previa istanza all’Agenzia delle Entrate, dimostrando l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi.

La disapplicazione può essere:

  • automatica, per situazioni già previste dalla normativa;
  • su istanza, per casi particolari valutati dall’Amministrazione Finanziaria.

Finalità del legislatore

L’obiettivo della normativa è quello di:

  • contrastare l’evasione e l’elusione fiscale;
  • scoraggiare l’uso di società per gestire beni personali senza reale attività d’impresa;
  • incentivare una gestione trasparente e coerente delle strutture societarie.

Le società di comodo sono spesso utilizzate per detenere immobili, autovetture di lusso o partecipazioni, al solo scopo di beneficiare di un regime fiscale più favorevole, simulando una fittizia operatività.

Conseguenze fiscali per le società di comodo

Le società che rientrano nella categoria delle “non operative” subiscono un regime fiscale penalizzante, che include:

1. Imputazione di reddito minimo

Se i ricavi effettivi sono inferiori alla soglia prevista, la società è tassata su un reddito minimo presunto, a prescindere dall’utile contabile.

2. Limitazioni all’uso delle perdite fiscali

Le perdite pregresse non possono essere portate in compensazione del reddito minimo.

3.  Esclusione da possibili compensazioni e rimborsi IVA 

4. IRES maggiorata di 10,5 punti percentuali

5. Sanzioni e controlli

L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni infedeli e disconoscere il regime societario se ritiene che vi sia un abuso del diritto.

Considerazioni conclusive

Le società di comodo rappresentano una tipologia societaria cui il legislatore dedica attenzione crescente, soprattutto in un contesto economico segnato da crisi e ristrutturazioni aziendali. Il test di operatività costituisce lo strumento principale per intercettare situazioni di inattività o di utilizzo distorto della forma societaria. Tuttavia, non ogni inattività comporta l’automatica applicazione delle penalizzazioni: la possibilità di disapplicazione resta uno strumento di tutela per quelle imprese che, per ragioni oggettive, non raggiungono i ricavi minimi pur mantenendo una finalità economica reale.

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visura catastale

Visura catastale: cos’è e come chiederla online Cos'è la visura catastale, che informazioni contiene, quanto costa, tipologie e formati, come richiederla, servizi online

Visura catastale: cos’è

La visura catastale è un documento che permette di consultare diverse informazioni relative ai beni immobiliari e ai loro intestatari. La visura catastale è una sorta di “documento d’identità” di ogni bene immobile che fornisce informazioni importanti a fini legali e informativi.

Contenuto della visura catastale

La visura catastale, come anticipato, fornisce informazioni molto importanti:

  • dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) e relativi elenchi;
  • dati anagrafici delle persone (fisiche o giuridiche) che risultano intestatarie di tali beni;
  • dati grafici, che comprendono le mappe catastali per i terreni e le planimetrie per le unità immobiliari urbane, fornendo una rappresentazione visiva della proprietà;
  • elaborato planimetrico (con l’elenco dei subalterni e la rappresentazione grafica) e i dati (protocollo e data) degli atti di aggiornamento catastale e delle relative note.

Quanto costa una visura catastale?

Le informazioni relative agli immobili che sono contenute nella visura catastale sono pubbliche e   tutti vi possono accedere. Prima però è necessario pagare le tasse per i servizi ipotecari e catastali. Gratuita invece la consultazione delle planimetrie, servizio riservato agli aventi diritto sull’immobile o ai loro delegati. Tuttavia, i titolari, anche parziali, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento possono richiedere la consultazione gratuita e l’esenzione dai tributi per gli immobili di cui risultano intestatari in catasto. Questo tipo di agevolazione comprende visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili. Anche le visure catastali online di immobili non di proprietà possono essere rilasciate senza dover sostenere il costo dei tributi.

Visura catastale: tipologie e formati

Esistono due tipi principali di visure:

  • attuali: che riflettono la situazione attuale dell’immobile;
  • storiche: mostrano l’evoluzione nel tempo dell’immobile dal punto di vista oggettivo (modifiche variazioni)  e soggettivo (cambi di intestazione, diritti reali in favore di terzi); .

Entrambe le tipologie sono disponibili  per soggetto (intestatario) e per immobile.

I documenti sono rilasciati in due formati:

  • analitico, con un nuovo layout grafico;
  • sintetico, in formato tabellare.

Come chiedere una visura catastale

La consultazione dei dati catastali informatizzati, può essere richiesta presso:

  • qualsiasi Ufficio Provinciale – Territorio;
  • presso uno sportello catastale decentrato;
  • in modalità telematica tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Se i dati sono informatizzati, la visura viene rilasciata in formato cartaceo allo sportello o come file PDF se richiesta online.

Per i dati disponibili su supporto cartaceo, ci si deve recare presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente, presso il quale è possibile consultare anche gli atti storici cartacei.

La legge n. 241/90 prevede l’’accesso ai documenti catastali che non sono soggetti a consultazione diretta.

Ricerca dei dati

La ricerca dei dati può essere effettuata secondo diverse modalità:

  • per immobile: utilizzando l’identificativo catastale (particella per i terreni o unità immobiliare urbana per i fabbricati) o l’indirizzo dell’unità immobiliare urbana (limitatamente al Catasto Fabbricati);
  • per soggetto: inserendo i dati anagrafici del soggetto interessato (cognome, nome, sesso, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione e sede legale per le persone giuridiche). Questa ricerca è possibile sia per il Catasto dei Terreni che per quello dei Fabbricati;
  • per partita: (modalità ormai in disuso) identifica un insieme di immobili detenuti dagli stessi soggetti in un dato periodo.

Servizi online 

L’Agenzia delle Entrate offre servizi di consultazione online che consentono ai titolari di diritti reali sugli immobili di accedere gratuitamente e in esenzione da tributi a visure attuali e storiche, visure mappa, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri beni.

Consulta la Guida al servizio – Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili

C’è poi il servizio di Visure catastali di immobili non di proprietà, che permette l’accesso telematico gratuito ai dati catastali anche se il richiedente non è il titolare, consentendo visure attuali per soggetto, visure attuali o storiche per immobile tramite identificativi catastali e visure della mappa.

Consultare la Guida al servizio – Visure catastali di immobili non di proprietà

L’accesso a questi servizi avviene tramite credenziali SPID, CIE o CNS all’interno dell’area riservata dei servizi telematici del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Iva all'importazione

IVA all’importazione non è un dazio: sanzioni da riformare La Corte costituzionale, ha chiarito che l’IVA all’importazione non è assimilabile ai dazi e che il cumulo di confisca, imposta e sanzioni pecuniarie viola il principio di proporzionalità

IVA all’importazione e dazi doganali

La Corte costituzionale, con sentenza n. 93/2025, ha precisato che, pur se il legislatore la qualifica come diritto di confine, l’IVA all’importazione non può essere assimilata ai dazi doganali. A differenza di questi ultimi, infatti, l’IVA è un’imposta neutra rispetto alle attività economiche, in quanto il soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta sugli acquisti.

Al contrario, i dazi hanno finalità protettive e contributive per l’Unione europea e sono destinati ad aumentare il prezzo di determinate merci importate.

Cumulo sanzionatorio eccessivo e violazione principio proporzionalità

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che avevano messo in discussione l’articolo 70 del DPR n. 633/1972, in combinato disposto con gli articoli 282 e 301 del DPR n. 43/1973.

Tali norme prevedevano un sistema sanzionatorio caratterizzato dal cumulo tra:

  • confisca dell’oggetto importato,

  • pagamento dell’imposta evasa,

  • sanzione pecuniaria da due a dieci volte l’imposta.

Questo regime non trova eguali né per l’IVA interna né per i dazi doganali, per i quali il Codice doganale dell’Unione europea (art. 124 CDU) stabilisce l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di confisca.

Il principio di proporzionalità applicato alle sanzioni tributarie

La Corte costituzionale ha ribadito che il principio di proporzionalità si applica pienamente anche alle sanzioni tributarie, come già affermato nella sentenza n. 46/2023 e riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in riferimento ai tributi armonizzati.

Già la legge delega n. 23/2014 aveva previsto la necessità di un sistema sanzionatorio equo e commisurato alla gravità dell’illecito, mentre il decreto legislativo n. 87/2024 ha ulteriormente ridisegnato il sistema delle sanzioni fiscali ispirandosi a criteri di proporzionalità.

La legittimità condizionata della confisca

Pur riconoscendo l’esigenza di evitare un cumulo eccessivo, la Corte ha escluso la possibilità di eliminare del tutto la confisca, evidenziando che, in caso di evasione IVA su beni non frazionabili, il sequestro conservativo non sarebbe sempre praticabile.

Per questo motivo, la pronuncia ha operato una reductio ad legitimitatem: le cose oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede a pagare integralmente l’IVA evasa, gli interessi e le sanzioni pecuniarie. In tal modo, si garantisce un bilanciamento tra l’effettiva tutela dell’erario e il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

bonus casa 2025

Bonus casa 2025: regole e requisiti Bonus casa 2025: la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2025 chiarisce regole e requisiti delle diverse agevolazioni

Bonus casa 2025: chiarimenti dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 descrive le regole e i requisiti necessari per poter richiedere i vari bonus casa 2025.

Bonus casa 2025: cambia il bonus ristrutturazioni

Chi decide di ristrutturare la prima casa beneficia di una detrazione IRPEF del 50% per un tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro. Il bonus è riservato ai titolari del diritto di proprietà o dei diritti di uso, abitazione e usufrutto.

Chi decide invece di ristrutturare la seconda casa beneficia dell’agevolazione ridotta del 36%.

I contribuenti, potranno beneficiare di questo bonus, anche se nella misura ridotta del 30%, nel 2026 e nel 2027.

Sisma bonus: aliquote superiori per la prima casa

Le detrazioni per gli interventi agevolati continuano anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote variabili:

  • 2025: 36% delle spese sostenute;
  • 2026 e 2027: 30% delle spese sostenute;

Novità per la casa principale: se le spese sono sostenute per lavori sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, le detrazioni sono più alte:

  • 2025: 50% delle spese;
  • 2026 e 2027: 36% delle spese.

Tra i bonus casa 2025 confermato il bonus mobili

Nel 2025 resta valida la detrazione prevista per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino all’importo massimo di 5000,00 euro.

Ecobonus: stop alle caldaie con combustibili fossili

Dal 2025, nel rispetto della normativa europea, non si potrà più beneficiare dell’Ecobonus se la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale avviene con una caldaia alimentata con combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli altri interventi la circolare chiarisce le regole da rispettare:

  • per beneficare del bonus le spese sostenute devono essere pagate con bonifico parlante;
  • è necessario conservare le fatture e inviarle a ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • se l’intervento non è solo energetico il ritardo nella comunicazione a ENEA non fa perdere il beneficio;
  • obbligo di dotarsi del visto di conformità di un Caf o di un professionista se si beneficia dello sconto in fattura o della cessione del credito

Superbonus al 65% per pochi soggetti

Nel 2025 il Superbonus è previsto nella misura del 65%. Di questa agevolazione però possono beneficiare solo i condomini, le persone fisiche che effettuano lavori in fabbricati composti da 2 o 4 unità, le organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che si occupano di promozione sociale.

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Dsu precompilata

DSU precompilata: esclusione automatica dei titoli di Stato DSU precompilata: quadri del patrimonio mobiliare precompilati con i valori al netto dei titoli di Stato, esclusi dal calcolo dell’ISEE

DSU precompilata: novità sui Titoli di Stato

Novità in materia di DSU precompilata dopo che il DPCM del 13 gennaio 2025 ha previsto l’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE fino al valore di 50.000 euro.

L’INPS, dopo il Circolare del 3 aprile 2025, con cui ha chiarito le novità del Regolamento ISEE e l’esclusione dei titoli di Stato, fornisce ulteriori indicazioni con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025.

Titoli di Stato: esclusione automatica dalla DSU precompilata

Nel recente messaggio l’INPS chiarisce che il servizio di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata include ora una novità importante: la riduzione automatica dei valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, Modulo FC.1). La riduzione si applica ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale, fino all’importo massimo di 50.000 euro per ogni nucleo familiare. L’obiettivo è escludere questi investimenti dal calcolo ISEE, agevolando l’accesso a prestazioni sociali.

Esclusione titoli di Stato dall’ISEE: come funziona

La riduzione agisce sui valori di saldo al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguardai libretti di risparmio postale, la decurtazione si applica al saldo e  alla giacenza media.

L’esclusione viene applicata seguendo un ordine di priorità: prima al dichiarante, poi agli altri componenti del nucleo in ordine decrescente di età, e infine al genitore non coniugato e non convivente.

Per ciascun soggetto, la priorità di applicazione della riduzione è la seguente: prima i titoli di Stato, poi i buoni fruttiferi postali e infine i libretti di risparmio postale.

Il dichiarante può visualizzare il dettaglio delle decurtazioni attraverso un’apposita sezione nel Quadro FC2 e ha la possibilità di accettare o modificare i dati precompilati, che sono già al netto delle esclusioni.

Nella DSU autodichiarata, per i libretti di risparmio postale, la riduzione deve essere applicata sia al saldo che alla giacenza media, sempre entro il limite di 50.000 euro per nucleo familiare.

 

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