tributi locali

Tributi locali e federalismo fiscale: cosa prevede il decreto Tributi locali: il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo dedicato a imposte, tributi locali e federalismo fiscale

Tributi locali: maggiore autonomia fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.

Accertamento e riscossione tributi locali

Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di  accertamento esecutivo per i tributi regionali.

Tassa automobilistica e Irap

Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.

Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tributi locali: imposte provinciali e comunali

Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.

Attuazione del federalismo fiscale

La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione  della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.

 

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evasometro

Evasometro: cos’è e come funziona Evasometro 2025: cos’è, a che cosa serve, come funziona, che soggetti colpisce e quali sono le novità del 2025

Cos’è l’evasometro

L’evasometro torna al centro del sistema di controllo fiscale italiano, rinnovato e potenziato per il 2025. Con l’obiettivo di contrastare in modo più incisivo l’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato gli strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari, introducendo nuove regole di incrocio dei dati e automatismi di analisi.

L’evasometro è uno strumento di analisi dei flussi finanziari utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare potenziali anomalie tra i redditi dichiarati e i movimenti bancari. Il suo scopo è prevenire e accertare situazioni di evasione fiscale e di infedeltà dichiarativa, tramite l’elaborazione di dati provenienti da conti correnti, carte di credito, investimenti e transazioni elettroniche.

Si tratta di un sistema introdotto originariamente nel 2012, poi sospeso e rimodulato negli anni, fino a essere riproposto con nuove caratteristiche nel 2025, grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning.

Come funziona

Nel 2025, l’evasometro opera attraverso un sistema completamente automatizzato, alimentato da banche dati pubbliche e private. Tra le principali fonti di dati analizzate vi sono:

  • i movimenti suconti correnti bancari e postali;
  • le transazioni con carte di pagamento;
  • i dati suinvestimenti mobiliari e immobiliari;
  • le operazioni dicompravendita online e criptovalute;
  • versamenti e i prelievi in contanti oltre soglie considerate anomale.

L’analisi avviene mediante algoritmi predittivi che valutano la coerenza tra i dati finanziari e le dichiarazioni fiscali. In caso di scostamenti rilevanti, l’evasometro genera delle segnalazioni automatiche, che possono portare a:

  • un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia;
  • l’apertura di una verifica o accertamento fiscale;
  • l’invio di alert preventivi tramite il cassetto fiscale.

Soglie di anomalia

Previste due soglie di scostamento, superate le quali scatta il controllo:

  • scostamento del 20% tra reddito ricostruito e quello che il contribuente ha dichiarato;
  • scostamento di 10 volte l’importo dell’assegno sociale. Poiché questo assegno annuale è pari a circa 7000 euro, significa che deve esserci uno scarto di 70.000 euro per far scattare l’accertamento.
  • Attenzionati anche i soggetti con debiti fiscali superiori ai 50.000 euro, se titolari di patrimoni esteri incoerenti con la dichiarazione.

Chi colpisce l’evasometro

L’evasometro si rivolge a persone fisiche, partite IVA, liberi professionisti e imprese, senza distinzione settoriale. Tuttavia, i controlli sono più probabili nei confronti di:

  • soggetti convolumi di movimentazioni finanziarie incoerenti rispetto al reddito dichiarato;
  • contribuenti che presentanoanomalie nei versamenti IVA o imposte dirette;
  • professionisti e imprese che operano in settori a maggiore rischio evasione (es. edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio).

Novità 2025: cosa cambia

Le principali novità introdotte nel 2025 con il nuovo evasometro riguardano:

  1. maggior precisione dellanalisi algoritmica: l’Agenzia utilizza ora strumenti di intelligenza artificiale per valutazioni più accurate e per ridurre il numero di falsi positivi;
  2. interoperabilità tra banche dati: viene potenziato lo scambio informativo tra Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Anagrafe tributaria e piattaforme digitali, inclusi marketplace e gestori di servizi online;
  3. trasparenza preventiva per il contribuente: è previsto l’invio di notifiche preventive ai contribuenti tramite PEC o cassetto fiscale, con invito alla regolarizzazione spontanea, in linea con i principi delloStatuto del contribuente (L. 212/2000);
  4. controllo sui flussi digitali: rientrano nel perimetro dell’evasometro anche iwallet digitali, le operazioni su criptovalute e i pagamenti effettuati tramite app fintech;  
  5. silver notice, un sistema di cooperazione su base internazionale che permette di interrogare le banche dati relativa ai patrimoni di oltre 50 paesi, con una cadenza che potrebbe essere mensile, come richiesto della Guardia di Finanza.

Considerazioni finali

Il nuovo evasometro 2025 si inserisce in un più ampio contesto di digitalizzazione della macchina fiscale, volto a rendere più efficiente l’attività di controllo senza aggravare il carico amministrativo per i contribuenti. È quindi fondamentale che cittadini, professionisti e imprese adottino comportamenti trasparenti e coerenti, mantenendo una documentazione contabile ordinata e regolare.

L’attività dell’evasometro non si configura come accertamento automatico, ma come strumento di analisi del rischio fiscale. La collaborazione tra contribuente e Amministrazione, attraverso il contraddittorio preventivo, rimane un principio fondamentale a tutela della correttezza e della lealtà nel rapporto tributario.

 

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bonus animali

Bonus animali 2025 Bonus animali 2025: agevolazione fiscale per aiutare le famiglie a basso reddito a curare gli animali e scoraggiare l'abbandono

Bonus animali 2025: cos’è

Il Bonus Animali 2025 aiuta a coprire le spese veterinarie e a combattere il fenomeno del randagio. La misura consente una detrazione del 19% per un importo massimo di 550,00 euro l’anno, con una franchigia di Euro 129,11. Non rileva il numero di animali posseduti. La misura è stata prevista dalla legge di bilancio 2024, che ha istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali di affezione.

Per l’anno 2024 i fondi su cui si potrà fare affidamento sono di 250.00 euro, mentre per il 2026 e il 2027 sono pario a 237.500.

Proprio in questi giorni la misura ha ricevuto l’approvazione della Conferenza Stato Regioni, che ha stabilito anche il riparto delle risorse tra le regioni.

Quali animali e requisiti

Il bonus è valido solo per gli animali registrati all’Anagrafe degli animali d’affezione, come cani, gatti, ma anche furetti e piccoli roditori e criceti.

Nel provvedimento sono inclusi anche gli animali che svolgono funzioni di supporto come i cani guida per i disabili, gli animali che vengono utilizzati nel percorsi di pet-therapy o di riabilitazione e quelli impiegati per finalità pubblicitarie.

Sono esclusi dalla misura gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare. Le spese, ai fini della detrazione, devono essere tracciabili. Occorre cioè provvedere al pagamento delle stesse con carta di credito o debito o bonifico bancario, ad esempio.

Spese ammesse

La detrazione riguarda visite veterinarie specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e farmaci. Il bonus non copre le spese per l’alimentazione e le cure per gli animali da allevamento.

Procedura per la richiesta

Per ottenere il bonus occorre fare istanza alla Regione di residenza. Per dimostrare le spese è necessario conservare le ricevute dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili.

Saranno poi le Regioni a pubblicare bandi e avvisi contenenti le istruzioni necessarie sui tempi, sui documenti da allegare e sulle modalità da rispettare per inviare la domanda.

Le domande varranno accolte in base all’ordine di invio e anche in base alle risorse disponibili.

Destinatari del bonus animali 2025

Il bonus è destinato ai proprietari di animali over 65, con ISEE inferiore a 16.215 euro e residenti in Italia.

Vantaggi del bonus animali 2025

Il bonus animali produce indubbi vantaggi:

  • incentiva le cure veterinarie e migliora la salute degli animali domestici, riducendo quelle malattie, spesso trascurate;
  • scoraggia l’abbandono degli animali, specialmente in famiglie con risorse limitate;
  • promuove una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute degli animali e del loro ruolo sociale;
  • nelle famiglie a basso reddito riduce le difficoltà economiche legate alla cura degli animali.

 

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sugar tax

Sugar Tax Cos'è la sugar tax, normativa di riferimento, destinatari dell'imposta, prodotti a cui si applica e prodotti esclusi, quanto si paga

Cos’è la Sugar tax

La Sugar tax, o tassa sulle bevande zuccherate, è un’imposta finalizzata a disincentivare il consumo di prodotti ad alto contenuto di zucchero. Questo tributo, previsto in Italia dal 2020, ma oggetto di numerosi rinvii, è stato concepito con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza alimentare e contrastare obesità, diabete e altre patologie legate alla cattiva alimentazione.

La Sugar tax nello specifico è un’imposta di consumo applicata su alcune bevande zuccherate, siano esse prodotte in Italia che importate. Si tratta di una misura di carattere sanitario e ambientale, ispirata a modelli già adottati in altri Paesi come Francia, Regno Unito, Messico e Ungheria. L’obiettivo principale della tassa è quello di promuovere abitudini alimentari più sane, incoraggiando le aziende a riformulare i propri prodotti con un minor contenuto calorico.

Normativa di riferimento in Italia

Questa imposta è stata introdotta in Italia con l’art. 1, commi 661-676 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019). L’applicazione effettiva della tassa, inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, è stata rinviata più volte, anche a causa dell’impatto economico della pandemia e delle pressioni del settore industriale.

La normativa è stata infatti successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e da ulteriori provvedimenti attuativi, con l’entrata in vigore prevista a partire dal 1° luglio 2025, sebbene resti aperto il dibattito politico su un possibile ulteriore rinvio o abrogazione.

Chi deve pagare la Sugar tax

Il soggetto passivo dell’imposta è il produttore nazionale o l’importatore del prodotto, cioè chi:

  • fabbrica o confeziona le bevande zuccherate in Italia;
  • introduce le stesse nel territorio nazionale a fini commerciali.

Sono quindi le aziende produttrici e importatrici a dover corrispondere l’imposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo MEF.

Il pagamento non è diretto da parte del consumatore, ma può comportare un aumento del prezzo finale delle bevande soggette all’imposta.

Quali prodotti rientrano nella Sugar tax

Sono soggette alla tassa tutte le bevande analcoliche che contengono zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali, compresi:

  • bibite gassate (cola, aranciate, toniche ecc.);
  • succhi di frutta con zuccheri aggiunti;
  • tè freddi industriali;
  • bevande energetiche o sportive con edulcoranti;
  • preparati liquidi o in polvere per bibite zuccherate.

Sono escluse:

  • le acque minerali naturali o frizzanti non dolcificate;
  • i succhi 100% frutta senza zuccheri aggiunti;
  • le bevande medicali o dietetiche destinate a usi specifici.

Quanto si paga: importi e soglie

La Sugar tax italiana prevede un’imposta parametrata alla quantità di prodotto:

  • 10 euro per ettolitro di prodotto finito;
  • 0,25 euro per kg di prodotto in polvere o concentrato, da diluire o ricostituire.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione in fase attuativa o in base a future leggi di bilancio.

Critiche e impatti  

La Sugar tax è oggetto di critiche trasversali da parte delle associazioni di categoria, secondo cui:

  • penalizzerebbe in modo eccessivo il comparto delle bevande analcoliche, già provato da rincari e calo dei consumi;
  • comporterebbe un aumento dei prezzi per il consumatore finale;
  • non sarebbe sufficientemente efficace nel modificare le abitudini alimentari senza una parallela campagna di educazione nutrizionale.

Tuttavia, studi internazionali dimostrano che una tassazione mirata può incentivare la riformulazione dei prodotti e ridurre l’acquisto di bevande ad alto contenuto calorico, con effetti positivi sulla salute pubblica.

Destinazione del gettito

Secondo le ultime disposizioni, le entrate generate dalla Sugar tax dovrebbero essere destinate a finanziare progetti di educazione alimentare nelle scuole, contribuendo così alla prevenzione dei disturbi legati a una dieta squilibrata, soprattutto tra i più giovani.

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imposta di registro

Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.

L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:

  • in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
  • in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:

  • D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
  • Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.

Quando si paga l’imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).

Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:

  • Contratti di compravendita immobiliare;
  • Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
  • Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
  • Contratti preliminari di vendita;
  • Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.

Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta

L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:

  • Misura fissa: normalmente pari a € 200,  quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
  • Misura proporzionale: ad esempio:
    • 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
    • 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
    • 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
    • 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.

L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.

Chi deve pagare l’imposta di registro

Sono solidalmente obbligati al pagamento:

  • le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
  • il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
  • il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.

Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.

Modalità di pagamento e registrazione

La registrazione degli atti può avvenire:

  • in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.

Il pagamento dell’imposta avviene tramite:

  • Modello F24 Elide per contratti di locazione;
  • Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
  • Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.

I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.

Imposta di registro e atti giudiziari

L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:

  • l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
  • l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
  • In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.

Agevolazioni e esenzioni

Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:

  • Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
  • Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
  • Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste,
decreto bollette

Decreto bollette: in vigore la legge In vigore dal 30 aprile la legge di conversione del decreto bollette che stabilisce misure urgenti in favore di famiglie e imprese energia elettrica e gas

Decreto bollette, cosa prevede

Dopo il sì di Camera e Senato sulla conversione del decreto bollette (dl n. 19/2025) recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza”, il testo della legge n. 60/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 30 aprile 2025.

La nuova legge di conversione potenzia e amplia per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle PMI e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Leggi il Dossier della Camera sulla conversione del Decreto bollette

Bonus 200 euro per le famiglie

Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

In sede referente  è stato anche approvato l’emendamento che va a modificare il bonus elettrodomestici. In base alla nuova previsione, è previsto uno sconto del 30% sugli acquisti di elettrodomestici nuovi purché di 1 classe superiore a quelli sostituiti. L’importo massimo dello sconto, fissato nell’importo massimo di 100 euro, sale a 200 per le famiglie con ISEE non superiore ai 25.000 euro. La misura prevede lo sconto in fattura in sede di acquisto. La gestione dei contributi è affidata a PagoPa.

Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ampliano la loro base di partecipazione, aprendosi a nuove tipologie di enti locali come le aziende che gestiscono le case popolari, gli istituti di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona e i consorzi di bonifica. Inoltre, viene specificato che le piccole e medie imprese che guidano le CER possono avere come soci anche enti del territorio.

Per incentivare lo sviluppo delle CER, gli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati a queste comunità riceveranno dei benefici economici se hanno iniziato a operare entro 5 mesi circa dall’emanazione del decreto che regola gli incentivi per l’autoconsumo diffuso (il decreto CACER), anche se la comunità energetica non era ancora stata ufficialmente creata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà poi aggiornare le istruzioni operative di questo decreto per tener conto di queste novità.

Misure clienti vulnerabili

Il decreto bollette interviene anche sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Nello specifico:

  • Acquirente Unico S.p.A., quando acquista energia all’ingrosso per rivenderla ai fornitori del “servizio di vulnerabilità” (destinato ai clienti vulnerabili), dovrà utilizzare i mercati regolamentati dell’energia elettrica oppure stipulare contratti a termine con operatori all’ingrosso selezionati tramite gare competitive;
  • Viene eliminata la scadenza entro cui ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) doveva definire le regole del servizio di vulnerabilità. Questo servizio inizierà per i clienti vulnerabili solo dopo la fine del “servizio a tutele graduali”, quindi non prima del 31 marzo 2027.
  • Per i clienti vulnerabili che non avranno scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, è previsto un periodo transitorio in cui continueranno a essere forniti con il “servizio di maggior tutela”, in attesa che venga assegnato il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Misure PMI e imprese energivore

Per la tutela di PMI e imprese energivore, è autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.

Ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno delle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Trasparenza offerte luce e gas

Il provvedimento introduce altresì misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, per i clienti finali domestici sul mercato libero, per consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie  non inferiori nel minimo a 2500 euro e non superiori nel massimo a 300 miliardi, nonché, in casi di particolare urgenza l’adozione di misure cautelari da parte di Arera e finanche la sospensione dell’attività di impresa fino a 6 mesi o la proposta al ministro competente della sospensione o della decadenza della concessione.

 

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imposta successioni e donazioni

Imposta successioni e donazioni: il punto dell’Agenzia delle Entrate Le novità apportate al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2025

Imposta successioni e donazioni: la circolare

Con la circolare n. 3/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ha riformato il decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Focus su autoliquidazione imposta

A partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione non sarà più calcolata dagli uffici finanziari tramite avviso di liquidazione, ma sarà direttamente autoliquidata dai contribuenti, in base ai dati dichiarati nella dichiarazione di successione. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia entro dodici mesi dall’apertura della successione più ulteriori novanta giorni.

Esempio pratico: se la successione si apre il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione viene presentata il 15 aprile 2026, il termine per il versamento dell’imposta sarà il 20 gennaio 2027.

Determinazione dell’imposta e aliquote applicabili

La circolare fornisce indicazioni operative sulla modalità di calcolo dell’imposta, richiamando le aliquote previste in relazione al valore netto dei beni e dei diritti trasferiti. Le aliquote variano in funzione del grado di parentela e delle franchigie previste dalla normativa vigente.

Competenza territoriale dell’ufficio

In base alle nuove disposizioni, l’ufficio competente per la gestione dell’imposta è quello nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. In caso di residenza estera, si considera l’ultima residenza nota in Italia o, in mancanza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Modifiche al regime sanzionatorio

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una riduzione delle sanzioni amministrative relative alle irregolarità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Le percentuali delle sanzioni risultano quindi più contenute rispetto alla disciplina precedente.

addizionale provinciale

Addizionale provinciale energia elettrica: incostituzionale La Consulta dichiara illegittima costituzionalmente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica

Addizionale provinciale sull’energia elettrica

Con la sentenza n. 43 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, già abrogata nel 2012. La norma istitutiva, infatti, è stata ritenuta in contrasto con i principi del diritto dell’Unione europea, in quanto priva di una finalità specifica e trasparente per l’utilizzo del gettito.

Mancanza di finalità specifica: contrasto con UE

Secondo la Consulta, la destinazione generica del tributo “in favore delle province” non soddisfa il requisito della finalità specifica, come richiesto dalle direttive comunitarie in materia di imposizione indiretta. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 27101/2019 e ordinanza n. 24373/2024), che aveva già evidenziato la natura meramente generica della destinazione delle somme, ritenendola assimilabile a una finalità di bilancio ordinaria.

Rilevanza sentenza Corte UE nel caso C-316/22

Nell’esaminare la questione, la Corte costituzionale ha tenuto conto anche della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa). In tale decisione, la CGUE ha ribadito che, in una controversia tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con una direttiva. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di agire direttamente nei confronti dello Stato, quando non sia giuridicamente possibile agire contro il fornitore.

irpef

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Tutto quello che c’è da sapere sull’Irpef: presupposti, calcolo della base imponibile, applicazione dell’aliquota e detrazioni. Gli scaglioni e gli acconti Irpef alla luce del decreto correttivo in GU

Cos’è l’Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta una delle principali fonti del gettito fiscale dello Stato.

L’Irpef, come lascia intendere la sua denominazione, è dovuta dalle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio italiano, ed ha come presupposto la percezione di determinate tipologie di redditi, che andremo tra breve ad esaminare.

Preliminarmente, va ricordato che il calcolo di tale imposta si basa, in ossequio al dettato costituzionale (art. 53 Cost.), su un criterio di progressività, con ciò intendendosi che, all’aumentare dei redditi considerati, aumenta anche l’aliquota applicabile per il calcolo dell’imposta in modo tale che l’ammontare dell’imposta cresca in modo più che proporzionale rispetto al reddito imponibile.

Va precisato, inoltre, che, ai fini Irpef, sono considerati residenti in Italia anche i cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.

Su quale reddito si calcola l’Irpef

I redditi che contribuiscono a formare la base imponibile dell’Irpef sono i redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati), i redditi da capitale, i redditi da lavoro autonomo e dipendente (ivi comprese le pensioni), i redditi d’impresa e i redditi diversi.

Questi ultimi, individuati dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86), sono, ad esempio, quelli derivanti da plusvalenze, cessioni di strumenti finanziari, vincite di lotterie, redditi conseguenti all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti industriali, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente etc.

Come si calcola l’Irpef

Per il calcolo dell’Irpef dovuta dal singolo contribuente, occorre sommare i suoi redditi (rispondenti alle varie tipologie appena esaminate) e sottrarre, da tale importo complessivo, i cosiddetti oneri deducibili. Con tale espressione si fa rifermento ad alcune spese sostenute durante l’anno dal contribuente, come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali.

In tal modo, si forma la base imponibile, su cui viene applicata l’aliquota (un coefficiente percentuale) prevista dalla legge per lo scaglione di reddito corrispondente. Dal risultato di tale operazione è possibile, inoltre, operare la detrazione degli importi sostenuti per altri tipi di spesa (in primis, le spese sanitarie, le spese per l’istruzione dei figli, etc.).

L’imposta dovuta dal contribuente è pertanto quella risultante dalla sottrazione degli importi detraibili dall’imposta lorda (risultante, a sua volta, dall’applicazione dell’aliquota al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili).

Gli scaglioni e le aliquote Irpef 2024

Abbiamo fatto, finora, più volte riferimento agli scaglioni di reddito previsti dalla legge, ai quali corrisponde una determinata aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta.

Ebbene, per il 2024 la legge ha individuato tre scaglioni di reddito, con le aliquote corrispondenti:

  • reddito fino a 28.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23%;
  • reddito da 28.000 a 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro e del 35% per la parte eccedente;
  • reddito oltre 50.000 euro, cui corrisponde un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 35% per la parte tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro.

Il reddito minimo per non pagare l’IRPEF nel 2024, ovvero la cosiddetta no tax area, è pari ad 8.500 euro.

Come si paga l’Imposta sui redditi delle persone fisiche

Per pagare l’Irpef occorre compilare il modello Redditi PF oppure il modello 730 (per redditi da lavoro dipendente o pensione).

Il versamento dell’imposta prevede il pagamento, con modello F24, entro il 30 giugno, del saldo relativo all’anno precedente e della prima rata di acconto relativa all’anno in corso; entro il 30 novembre va invece versata la seconda (o l’unica, quando ciò sia previsto) rata di acconto.

Irpef come impugnare

L’eventuale impugnazione di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate esige il pagamento di somme a titolo di Irpef va impugnato con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cui decisione sarà ricorribile in appello presso la CGT di secondo grado e successivamente anche per Cassazione.

In alternativa, è possibile chiedere all’Agenzia il riesame dell’atto. In ogni caso, la contestazione da parte del contribuente non vale, di per sé, a sospendere i termini di pagamento dell’imposta.

Acconti Irpef 2025: il decreto correttivo

Il Governo il 22 aprile 2025 ha varato un decreto-legge per stabilire regole immediate riguardo ai pagamenti anticipati dell’IRPEF per il 2025. Il Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha dato il via libera a questo decreto urgente.

Il chiarimento normativo serve a mettere ordine nelle disposizioni, tra il decreto legislativo n. 216/2023 (attuativo della riforma fiscale) e la legge di bilancio 2025. A causa di un difetto di coordinamento, tra la riforma che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la manovra  di Bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione, lasciando tuttavia parte della normativa ancorata al vecchio sistema di calcolo degli acconti, ingenerando confusione e possibili errori nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Grazie a questo intervento normativo, viene ufficializzato, inoltre, che i lavoratori dipendenti e i pensionati che non percepiscono altri tipi di reddito non dovranno versare alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Il testo del dl n. 55/2025 è stato pubblicato in GU il 23 aprile 2025 per entrare in vigore il giorno successivo e ha già iniziato il proprio cammino in Senato per la conversione in legge.

 

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Rap web: guida al servizio delle Entrate Registrazione atti privati online: aggiornata la guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

La guida “Rap Web” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la brochure informativa relativa al servizio “Rap Web”, la piattaforma digitale per la registrazione telematica degli atti privati. La nuova versione della guida è consultabile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito istituzionale e sulla rivista online FiscoOggi.

Cos’è il servizio Rap Web

Il servizio “Rap Web” consente ai contribuenti, intermediari e mediatori di registrare direttamente online specifici atti privati, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Ad oggi, è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione dei seguenti atti:

  • Contratto di comodato;

  • Contratto preliminare di compravendita immobiliare;

  • Verbale di distribuzione degli utili societari.

Procedura per utilizzare il servizio Rap Web

Per accedere alla piattaforma e utilizzare il servizio, è necessario:

  1. Autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle credenziali ammesse (SPID, CIE o CNS);

  2. Digitare “Registrazione atti privati” nella barra di ricerca della sezione “Servizi” e cliccare su “Cerca”;

  3. Selezionare “Vai al servizio” e poi su “Nuova richiesta” per avviare la procedura.

Al termine dell’invio, il sistema fornisce un messaggio di conferma della sola trasmissione del file. Successivamente, viene inviata un’ulteriore comunicazione con l’esito dell’elaborazione dei dati inviati. Se non sono rilevati errori, l’utente riceve la conferma della registrazione dell’atto.

Documenti da allegare alla richiesta

Per completare correttamente la procedura è necessario allegare:

  • Copia leggibile dell’atto da registrare, sottoscritto da tutte le parti (preferibilmente in formato elettronico o dattiloscritto per garantire la leggibilità automatica);

  • Eventuali allegati menzionati nell’atto (es. mappe, planimetrie, scritture private, inventari).

Tutti i documenti devono essere inclusi in un unico file, nei seguenti formati accettati: TIF/TIFF e PDF/A (versione PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dove trovare le istruzioni ufficiali

Nella sezione dedicata “Modello e istruzioni” del portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

  • Il modello RAP aggiornato;

  • Le istruzioni per la compilazione, con indicazione dettagliata delle informazioni da inserire e dei campi obbligatori.

Allegati