arbitrato

Arbitrato: guida e modello Cos'è l’arbitrato, quali sono le materie arbitrabili e non arbitrabili, tipologie di arbitrato e giurisprudenza

Cos’è l’arbitrato

L’arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie regolato dagli articoli 806-840 del Codice di Procedura Civile (c.p.c). Esso consente alle parti di affidare la decisione di una controversia a uno o più arbitri, evitando così il ricorso al giudice ordinario. Si tratta di un procedimento più rapido e flessibile rispetto al processo civile, ma con specifiche caratteristiche che lo rendono adatto solo a determinate situazioni.

Il procedimento arbitrale

L’arbitrato è un procedimento in cui le parti coinvolte in una controversia nominano un collegio arbitrale per dirimere la questione. Gli arbitri emettono un provvedimento, denominato lodo arbitrale, che ha efficacia vincolante per le parti. Può essere utilizzato sia per controversie nazionali sia per dispute internazionali.

Il procedimento arbitrale è caratterizzato da:

  • autonomia delle parti: le parti possono stabilire le regole procedurali applicabili, nei limiti previsti dalla legge;
  • riservatezza: le decisioni e le attività svolte nell’arbitrato sono confidenziali;
  • efficienza: rispetto al processo ordinario, l’arbitrato è generalmente più efficiente.

Materie arbitrabili

Non tutte le controversie possono essere risolte tramite questo procedimento stragiudiziale. Secondo l’articolo 806c.p.c possono essere devolute in arbitrato le controversie su diritti disponibili, ossia quei diritti che possono essere liberamente trasferiti, modificati o rinunciati dalle parti.

Materie non arbitrali

Sono escluse invece dall’arbitrato:

  • le materie che riguardano lo stato e la capacità delle persone come le procedure di separazione e divorzio o quelle finalizzate alla dichiarazione di inabilitazione o di interdizione dei soggetti parzialmente o totalmente incapaci;
  • le questioni che coinvolgono interessi pubblici, come le controversie in materia tributaria o amministrativa;
  • i diritti indisponibili, come il diritto alla salute o alla dignità personale.

Arbitrato rituale e irrituale

La normativa distingue tra arbitrato rituale e irrituale, che si differenziano per la natura e gli effetti del lodo.

Arbitrato rituale

L’arbitrato rituale è disciplinato dagli articoli 806-832 c.p.c. Il lodo emesso dagli arbitri ha la stessa efficacia di una sentenza giudiziaria e può essere eseguito tramite un provvedimento del giudice. Questa tipologia segue un procedimento formalizzato, simile a quello giudiziario.

Arbitrato irrituale

L’arbitrato irrituale, regolato dalla volontà delle parti e dalla normativa contrattuale, non prevede l’emissione di un lodo esecutivo. La decisione degli arbitri si traduce in un contratto tra le parti e, per essere eseguita, richiede l’intervento del giudice in caso di inadempimento.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha chiarito molti aspetti dell’arbitrato, tra cui:

Cassazione n. 39437/2021: stabilire quale sia la volontà delle parti riguardo a una clausola arbitrale è un compito che spetta esclusivamente al giudice di primo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di primo grado è talmente carente da non permettere di capire come è arrivato alla sua conclusione, oppure se ha applicato in modo errato le regole sull’interpretazione dei contratti.

Cassazione civile n. 19993/2020: l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non apre un giudizio di merito, ma un giudizio d’impugnazione su un provvedimento giurisdizionale. La competenza spetta al giudice del luogo in cui opera l’arbitro che ha emesso il lodo, indipendentemente dalla materia controversa.

Cassazione civile n. 21059/2019: per capire se un arbitrato sia rituale o irrituale bisogna analizzare attentamente la clausola compromissoria, considerando le parole usate, l’intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo. Il fatto che la clausola non menzioni le formalità dell’arbitrato rituale non significa automaticamente che si tratti di un arbitrato irrituale.

Modello di clausola arbitrale

Ecco un esempio pratico di clausola compromissoria da inserire in un contratto:

Clausola compromissoria
“Le parti convengono che ogni controversia derivante dal presente contratto o in connessione con esso sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale [specificare il regolamento, ad esempio, della Camera Arbitrale di Milano]. Gli arbitri saranno in numero di [specificare, ad esempio, uno o tre] e saranno nominati in conformità al regolamento applicabile. Il lodo arbitrale sarà vincolante per le parti e avrà efficacia esecutiva ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.”

 

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raccomandata a mano

La raccomandata a mano La raccomandata a mano cos’è, che valore ha, differenze rispetto alla raccomandata a/r e formula per attestare il ricevimento

Raccomandata a mano: cos’è

La raccomandata a mano rappresenta una modalità diretta e personale di consegna al destinatario di determinati atti. Questa procedura si pone l’obiettivo di garantire che l’interessato abbia conoscenza effettiva della comunicazione e di assicurarne in questo modo la trasparenza e l’efficacia.

Valore legale

La raccomandata a mano prevede la consegna personale di una comunicazione da parte del mittente al destinatario, ottenendo una firma per ricevuta. Il suo valore legale però, se effettuato da un privato, è inferiore rispetto a una raccomandata con avviso di ricevimento inviata tramite servizio postale. Questo perché, in assenza di un intermediario ufficiale come il servizio postale, la prova della consegna si basa esclusivamente sulla firma del destinatario, che potrebbe sempre contestarla.

Differenze tra raccomandata a mano e a/r

Per comprendere meglio la differenza tra raccomandata a mano e raccomandata a/r per mezzo del servizio postale, occorre dire che quando il legislatore richiede l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata lo fa perché desidera che il destinatario la riceva o che comunque si trovi nella condizione di riceverla, anche se ha il diritto di rifiutare la comunicazione.

Fatta questa premessa occorre ricordare che la raccomandata a/r, che si realizza per mezzo del servizio postale garantisce il ricevimento della comunicazione. Il postino al momento della consegna al destinatario, ne accerta l’identità, attesta l’autenticità della sottoscrizione e indica la data in cui la firma viene apposta. Il postino infatti, nella sua qualità di pubblico ufficiale, conferisce valore legale alle sue attestazioni.

Il discorso cambia quando si parla di raccomandata a mano. Il mittente, per provare il ricevimento della comunicazione, deve far controfirmare la comunicazione al destinatario e deve acquisire la firma anche su una copia della comunicazione affinché la possa conservare come prova. Se il destinatario rifiuta di firmare la copia la lettera perde valore perché il mittente non può provare il ricevimento.

La raccomandata a mano ha quindi un valore inferiore rispetto a quella a/r effettuata dal postino, proprio perché il postino, come già detto, è un pubblico ufficiale e come tale conferisce valore legale alla attestazione contenuta nella ricevuta.

Per questo, se si devono fare delle comunicazioni importanti, è sempre meglio rivolgersi al servizio postale e inviare una raccomandata a/r con avviso di ricevimento.

Quando si utilizza?

I casi in cui la raccomandata a mano trova maggiore utilizzo sono i seguenti:

  • diffida ad adempiere un contratto;
  • messa in mora del conduttore in caso di tardivo pagamento dei canoni di locazione;
  • disdetta di un servizio a causa di continue disfunzioni;
  • convocazione all’assemblea condominiale;
  • reclamo per la cattiva esecuzione di un opera.

Formula ricevimento raccomandata a mano

Formula da apporre in fondo alla copia del documento, da far sottoscrivere al destinatario affinché  il mittente abbia la prova del ricevimento:

Io sottoscritto ___________________(nome e cognome del destinatario) dichiaro di ricevere in data ________ dal Sig. _______________(nome e cognome del mittente)  la raccomandata a mano contenente la comunicazione ______________________________

Data e Luogo _____________

Firma

_________________________

 

 

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accessione invertita

Accessione invertita L’accessione invertita ex art. 938 del codice civile: presupposti, procedura, e giurisprudenza della Cassazione

Cos’è l’accessione invertita

L’accessione invertita, disciplinata dall’articolo 938 del Codice Civile italiano, rappresenta un’eccezione al principio generale dell’accessione, secondo cui tutto ciò che è costruito su un terreno appartiene al proprietario del suolo. In questo caso particolare, il costruttore che, in buona fede, occupa una porzione del fondo attiguo durante la costruzione di un edificio può, in determinate circostanze, acquisire la proprietà del suolo occupato.

Normativa di riferimento

L’articolo 938 del Codice Civile, intitolato “Occupazione di porzione di fondo attiguo”, prevede che se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo confinante e il proprietario di quest’ultimo non fa opposizione entro tre mesi dall’inizio dei lavori, l’autorità giudiziaria può, valutate le circostanze, attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del terreno occupato. In tal caso, il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni.

Presupposti dell’accessione invertita

Affinché si configuri l’istituto dell’accessione invertita sono necessari i seguenti presupposti:

  1. Buona fede del costruttore: il costruttore deve ignorare di occupare una porzione di fondo altrui nel momento in cui inizia la costruzione;
  2. Occupazione parziale: l’occupazione deve riguardare solo una parte del fondo confinante. Se l’intera costruzione insiste sul terreno altrui, l’articolo 938 non è applicabile.
  3. Mancata opposizione tempestiva: il proprietario del fondo occupato non deve presentare opposizione entro tre mesi dall’inizio della costruzione. Trascorso questo termine senza opposizione, il costruttore può richiedere infatti l’attribuzione della proprietà del suolo occupato.

Procedura e conseguenze

In assenza di opposizione entro il termine previsto, il costruttore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la proprietà dell’edificio e della porzione di terreno occupata. Il giudice, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, può decidere di attribuire la proprietà al costruttore. In tal caso, il costruttore è obbligato a corrispondere al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata e a risarcire eventuali ulteriori danni causati.

Giurisprudenza rilevante

Si riportano alcune pronunce della Cassazione che hanno chiarito aspetti fondamentali dell’istituto:   

Accessione invertita: solo se c’è sconfinamento parziale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16331 del 30 luglio 2020, ha chiarito che l’articolo 938 del Codice Civile si applica esclusivamente ai casi di sconfinamento parziale, ossia quando la costruzione insiste in parte sul terreno del costruttore e in parte su quello altrui. Non trova invece applicazione quando l’intera costruzione è realizzata sul fondo altrui, situazione regolata dall’articolo 936 del Codice Civile.

Caratteristiche della costruzione per l’accessione invertita

L’ordinanza della Cassazione n. 992 /2022 ha chiarito che per orientamento consolidato della Corte di legittimità l’art. 938 c.c., che disciplina l’ipotesi di occupazione di una porzione del fondo confinante mediante una costruzione, stabilisce l’attribuzione della proprietà dell’opera e del suolo al costruttore (c.d. accessione invertita). Tale norma si applica in via esclusiva alla realizzazione di un edificio, inteso come una struttura muraria complessa atta a garantire la permanenza di persone e cose al suo interno. Di conseguenza, essa non può essere invocata per opere di diversa natura, quali muri di contenimento o di divisione (Cass. n. 22997 del 2019, tra le altre).

Buona fede necessaria per l’accessione invertita

Con l’ordinanza n. 9694/2024 la Cassazione, nel richiamare precedenti giurisprudenziali ricorda che la buona fede rilevante ai fini dell’accessione invertita, come previsto dall’articolo 938 del Codice Civile, si identifica nel ragionevole convincimento di chi costruisce di operare sul proprio terreno, senza compiere alcuna usurpazione. In mancanza di una norma simile a quella prevista per il possesso dall’articolo 1147 del Codice Civile, essa non si presume automaticamente, ma deve essere dimostrata dal costruttore. Per quanto riguarda l’onere della prova, è indispensabile valutare la ragionevolezza della persona comune e il convincimento che questa poteva legittimamente formarsi riguardo all’esecuzione dei lavori sul proprio terreno, in base alle conoscenze realmente possedute o che avrebbe potuto acquisire con un comportamento attento e scrupoloso. Pertanto, la buona fede deve essere esclusa qualora, considerando le particolari circostanze del caso specifico, il costruttore avrebbe dovuto fin dall’inizio nutrire anche solo un dubbio sulla legittimità dell’occupazione del terreno altrui (Cass. Sez. 6 – 2 Ordinanza n. 11845 del 06/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 345 del 10/01/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11836 del 29/11/1993).

 

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casella pec piena

Casella pec piena: obbligo di secondo invio La Cassazione ha chiarito l'obbligo per la PA di effettuare un secondo invio della notifica in caso di casella pec piena

Casella pec piena

Casella pec piena: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703/2025, ha chiarito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare un secondo invio della notifica a mezzo PEC quando la casella del destinatario risulta satura. Non è invece necessario un secondo invio in caso di indirizzo non valido.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dal ricorso di una contribuente contro un’intimazione di pagamento, contestando l’omessa notifica di alcune cartelle e sollevando l’eccezione di prescrizione e decadenza. La CTP ha accolto il ricorso, e la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che ha poi ricorso in Cassazione.

Il principio stabilito dalla Cassazione

“In caso di notifica a mezzo PEC ex art. 60 D.P.R. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, il completamento della notifica tramite deposito telematico e pubblicazione dell’avviso su InfoCamere, con successiva raccomandata, non richiede un secondo invio PEC, che è necessario solo in caso di casella satura al primo tentativo.”

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Giuramento decisorio: le precisazioni della Cassazione Giuramento decisorio: la Cassazione precisa che deve provare fatti, non valutazioni, opinioni o questioni giuridiche

Giuramento decisorio: fatti specifici e concreti

Il giuramento decisorio non può riguardare la conferma o la negazione di rapporti giuridici, situazioni legali o qualifiche giuridiche. Non può essere utilizzato per ottenere giudizi di valore, opinioni o interpretazioni giuridiche. La sua formulazione deve riferirsi a fatti specifici e concreti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3982/2025 nel rigettare un ricorso finalizzato a contestare l’utilizzo delle prove nei giudizi di merito necessari per risolvere una controversia sul diritto di proprietà di alcuni beni immobili.

Proprietà controversa: giuramento decisorio prova regina

Nell’ambito di una controversia avente a oggetto la proprietà di alcuni beni immobiliari, in sede di Cassazione il ricorrente contesta la violazione della normativa sulla prestazione del giuramento decisorio, prestato e poi revocato. In sede di appello la Corte, nel rispetto della decisione di primo grado ha infatti giustificato il provvedimento di revoca dell’ordinanza che aveva ammesso il giuramento decisorio. Nel caso di specie il giuramento decisorio era stato deferito dall’attrice al convenuto per consentire al giudice di decidere, sulla base dello stesso, la controversia sulla proprietà degli immobili, di cui la stessa riteneva di essere titolare esclusiva.

Il convenuto, aveva infatti prestato giuramento rispondendo precisamente sui singoli punti e negando le circostanze dedotte. Il giudice avrebbe quindi dovuto decidere sulla base delle risposte fornite dal convenuto, che aveva negato la proprietà dell’immobile in capo all’attrice, compresa l’avvenuta acquisizione per usucapione ventennale in favore della stessa. Il Giudice non poteva decidere sulla base dei documenti prodotti in giudizio. Il giuramento decisorio costituisce la prova principale sulla quel il giudice avrebbe dovuto decidere la controversia.

Revocabile l’ordinanza di ammissione del giuramento

La Cassazione però respinge questo motivo e l’intero ricorso, fornendo una complessa motivazione sul giuramento decisorio.

Gli Ermellini ricordano che l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la sua prestazione. Il giudice può annullarla se ritiene che non sussistano le condizioni per il suo deferimento. Questo principio vale indipendentemente dal comportamento processuale delle parti, poiché il giuramento è un mezzo istruttorio soggetto a condizioni di ammissibilità inderogabili.

Il giudice deve verificare d’ufficio le condizioni per l’ammissibilità del giuramento, come la formula, la modalità della delazione e l’idoneità alla definizione della lite. Se il giuramento è stato ammesso in primo grado, il giudice dappello può riesaminarne la decisorietà e verificarne la correttezza. Anche se il soccombente lo contesta solo nella fase conclusiva del secondo grado, il giudice può rivedere la decisione.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che, essendo il giuramento una prova legale, il giudice non possa revocarlo e basare la decisione su prove documentali. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il giudice può sempre riesaminare l’ammissibilità del giuramento. Il potere di controllo non trova ostacolo nell’art. 2738 c.c., poiché le condizioni per la sua validità non dipendono dalla volontà delle parti.

Giuramento decisorio per provare fatti giuridici

Il giuramento decisorio non può riguardare rapporti giuridici, valutazioni od opinioni. Deve vertere su fatti storici percepiti direttamente dal giurante.

Nel caso specifico, i capitoli del giuramento risultavano inammissibili e irrilevanti per la decisione della causa. Il ricorrente riteneva che la causa dovesse essere decisa sulla base del giuramento del convenuto, il quale negava l’usucapione degli immobili. Tuttavia, le affermazioni giurate riguardavano aspetti giuridici e non fatti concreti.

Inoltre, il rapporto tra le parti era già stato accertato con sentenze passate in giudicato, che confermavano l’esistenza di un contratto di locazione e la titolarità del bene. Il giudicato aveva anche stabilito che il ricorrente era un semplice conduttore e non un proprietario.

In conclusione, il giuramento decisorio non può avere a oggetto la determinazione di rapporti giuridici. Il giudice ha il potere di revocarlo anche dopo la sua prestazione, se non ne ricorrono le condizioni di ammissibilità. In questo caso, la decisione di revoca appare giustificata, in quanto il giuramento non era idoneo a definire la lite.

 

Leggi la guida Il Giuramento decisorio

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riforma disabilità

Riforma disabilità: l’INPS recepisce le nuove norme Riforma disabilità: l'istituto recepisce le nuove norme e annuncia le semplificazioni procedurali e l'allargamento della sperimentazione

Riforma Disabilità

Riforma disabilità: l’INPS annuncia il recepimento di importanti cambiamenti nel quadro della riforma, attuata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e avviata in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province italiane. Questa riforma, fortemente sostenuta dal Ministro Locatelli, mira a semplificare l’accertamento della disabilità e a migliorare l’esperienza degli utenti.
Tra le principali novità, si segnala l’introduzione di nuove funzionalità per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, primo passo del processo valutativo. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi burocratici, migliorando l’accesso alla documentazione e semplificando il ricorso alla firma digitale.

Tutorial disponibili e sperimentazione estesa

Tutorial informativi su allegazione documentazione sanitaria e firma digitale sono già disponibili online per guidare i medici certificatori.
Inoltre, il decreto “Milleproroghe” estende la sperimentazione ad altre 11 nuove province, portando così il numero complessivo a 20, e prolunga il periodo di test da 12 a 24 mesi. Queste modifiche garantiscono un periodo adeguato per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni che partiranno poi sull’intero territorio nazionale da gennaio 2027.

Competenza esclusiva accertamento all’INPS

Un cambiamento significativo riguarda il passaggio della competenza esclusiva per l’accertamento della disabilità all’INPS, ora previsto per un anno dopo rispetto alla scadenza iniziale. Questo assicura che la visita per la disabilità sia gestita da un unico ente pubblico, snellendo il processo attraverso la trasmissione telematica del certificato medico.

giuramento decisorio

Il giuramento decisorio Il giuramento decisorio: disciplina, effetti e differenze con il giuramento suppletorio ed estimatorio, guida con giurisprudenza

Cos’è il giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è un mezzo di prova regolato dagli artt. 2736 e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 233 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Consiste nella dichiarazione solenne resa da una parte su fatti controversi, vincolando il giudice alla decisione conforme alla risposta ricevuta.

Ammissibilità del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti rilevanti, controversi e non altrimenti dimostrabili.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1551/2022 ha sancito infatti l’inammissibilità dell’istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca all’accoglimento della domanda ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

Effetti del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio, una volta reso, produce specifici effetti:

  • se confessato vincola il giudice a decidere in conformità;
  • se rifiutato, il rifiuto equivale a confessione (art. 2738 c.c.) per cui confessa su fatti a se sfavorevoli e favorevoli all’altra parte;
  • se falso: può dar luogo a responsabilità penale (art. 371 c.p.) ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio

Il nostro ordinamento contempla tre tipi diversi di giuramento, decisorio, suppletorio ed estimatorio.

Vediamo in che cosa si distinguono:

  • Giuramento decisorio: rappresenta la prova principale ed è richiesto dalle parti su fatti controversi, può essere de scientia (o de notizia) e de veritate a seconda che i fatti per i quali viene deferito riguardino personalmente la parte o fatti altrui di cui è a conoscenza;
  • Giuramento suppletorio: viene invece disposto d’ufficio dal giudice per chiarire aspetti residui o incerti sui quali non mancano le prove, ma non risultino nemmeno pienamente provate le domande e le eccezioni delle parti;
  • Giuramento estimatorio: finalizzato a determinare l’ammontare di un credito o un valore economico (art. 2736 comma 2 c.c.). Ad esso si ricorre quando questa prova non può essere raggiunta altrimenti.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza di legittimità in particolare ha fornito negli anni importanti chiarimenti sull’istituto:

 Cassazione n. 3991/2024

“Il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa lesistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari delliter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine”. 

Cassazione n. 14228/2023

“Il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086).”

Cassazione n. 18211/2020

“La valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. n. 16157/2004; n. 9542/20 l 0)”. 

 

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rimborso spese processuali

Rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio ingiustamente Scatta il rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio un soggetto non necessario. Il principio stabilito dalla Cassazione

Rimborso spese processuali

Scatta il rimborso spese processuali per chi chiama in giudizio un soggetto non necessario. Con l’ordinanza n. 28019/2024, la Corte di Cassazione, Sezione III, ha chiarito che l’ingiustificata evocazione in giudizio di un soggetto comporta l’obbligo, per la parte risultata soccombente, di rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo per la propria costituzione e difesa.

La vicenda

La vicenda riguardava delle polizze fideiussorie delle quali si contestava la nullità delle appendici di obbligazione accessorie per falsità della firma. Parte attrice citava in giudizio la compagnia assicurativa e tutti i coobbligati, chiedendo accertarsi l’inesistenza dell’obbligazione principale nei confronti della compagnia stessa e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati. Si costituiva in giudizio uno dei coobbligati rilevando che le polizze, sebbene contemplassero il suo nominativo, non recavano la sua firma e chiedeva il rigetto delle domande, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La questione approdava innanzi al Palazzaccio dove si lamentava tra l’altro, violazione del principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice e/o della parte convenuta, anche in solido tra di loro.

Disciplina spese processuali

La S.C., per ragioni di ordine logico, esamina prioritariamente tale doglianza ritenendola fondata e meritevole di accoglimento.

In proposito, affermano da piazza Cavour, “va richiamato in tema di disciplina delle spese processuali il principio affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo”. Essa prescinde, pertanto, “dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 21823/2021)”.

Nella stessa prospettiva, è stato altresì evidenziato che “l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo”. Atteso che, “ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass. 36182/2022)”.

La decisione

La Corte d’appello, nella decisione impugnata, non si è posta in conformità ai ricordati principi, osserva la S.C.

Invero, “va precisato che a norma dell’art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, ‘l’interesse’ ad agire evocato dalla corte di merito nella motivazione sopra riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito”.

Pertanto, il vizio denunciato sussiste, “tenuto conto che risultano violati, nel senso sopra ricordato, il principio di soccombenza e quello di causalità, dal momento che è stata la parte attrice e la parte convenuta, attraverso le loro rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio”.

Dall’accoglimento del secondo motivo, discende l’assorbimento del primo motivo. Il ricorso è accolto.

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diritto di superficie

Il diritto di superficie Il diritto di superficie: cos’è, come si costituisce, quando si estingue e cosa dice la giurisprudenza e differenze con l'usufrutto

Cos’è il diritto di superficie

Il diritto di superficie, disciplinato dall’articolo 952 del Codice civile, è un diritto reale che consente di costruire e mantenere una costruzione su un suolo di proprietà altrui. Si tratta di una figura giuridica molto utilizzata, soprattutto in ambito edilizio e nei piani di edilizia convenzionata.

In questo articolo vedremo cos’è, come si costituisce, quando si estingue, se è possibile vendere una casa costruita su un terreno in superficie e cosa afferma la giurisprudenza più recente in materia.

Definizione normativa: l’art. 952 del codice civile

L’art. 952 c.c. definisce il diritto di superficie: Il proprietario può costituire sul proprio suolo un diritto a costruire e mantenere al di sopra (o al di sotto) del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”: 

In altre parole, il diritto di superficie:

  • scinde la proprietà del terreno da quella della costruzione;
  • consente al superficiario di diventare proprietario dell’edificio, pur non possedendo il suolo su cui è costruito.

Un esempio

Esempio pratico: un comune cede a un’impresa edilizia il diritto di superficie su un terreno per realizzare appartamenti in edilizia convenzionata. Gli acquirenti degli appartamenti diventano proprietari delle abitazioni, ma non del terreno, che rimane del comune.

Costituzione, vicende e peculiarità

Il diritto di superficie può essere costituito in due modi:

  1. Per atto volontario:

Contratto: tra il proprietario del terreno e il superficiario, da redigere per iscritto e da trascrivere poi nei registri immobiliari.

Testamento: il diritto può essere concesso tramite disposizioni testamentarie

  1. Per legge: In casi specifici come nei piani di edilizia convenzionata o per esigenze pubbliche.

Durata del diritto di superficie

  • A tempo determinato: in questo caso allo scadere del termine, l’edificio diventa proprietà del proprietario del suolo.
  • A tempo indeterminato: il diritto è perpetuo, salvo diversa previsione contrattuale.

Si può vendere una casa con diritto di superficie?

Sì, è possibile vendere un immobile costruito su un terreno con diritto di superficie, ma con alcune precisazioni:

  • l’acquirente acquista la proprietà dell’edificio, ma non del terreno, salvo il riscatto o l’affrancazione del diritto di superficie;
  • in caso di edilizia convenzionata, il prezzo di vendita è spesso vincolato dalle condizioni stabilite nella convenzione con il comune.

Cosa succede alla scadenza del diritto di superficie?

  • Se il diritto è stato acquisito a tempo determinato, la proprietà dell’edificio torna automaticamente al proprietario del suolo, salvo diversa pattuizione.
  • In alcuni casi, è invece possibile rinnovare il diritto o acquistare il terreno tramite affrancazione.

Quando si estingue il diritto di superficie

Il diritto può estinguersi per diverse cause.

  1. Scadenza del termine: se costituito per un periodo limitato, alla sua scadenza il terreno e la costruzione tornano al proprietario del suolo (accessione).
  2. Consolidazione: in questo caso il superficiario acquista la proprietà del terreno e il diritto di sola superficie si estingue.
  3. Rinuncia del superficiario al diritto in modo espresso o tacito.
  4. Perimento delledificio: se la costruzione cessa di esistere per eventi naturali o per demolizione, il diritto si estingue, a meno che non sia stato costituito a tempo indeterminato.

Come si trascrive

Per essere opponibile a terzi, il diritto di superficie deve essere trascritto nei registri immobiliari, con:

  • rogito notarile o atto pubblico;
  • registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • trascrizione nei Registri Immobiliari.

Come difendersi dalle contestazioni

Le principali cause di lite riguardano:

  • la durata del diritto: controversie sul termine di scadenza;
  • l’accessione: dispute sull’acquisizione della proprietà alla scadenza;
  • la vendita non conforme: contestazioni per mancata comunicazione dei vincoli.

Strategie difensive da mettere in atto:

  • dimostrare la regolarità dell’atto costitutivo;
  • verificare la trascrizione nei registri immobiliari;
  • richiedere la riduzione del prezzo in caso di vizi contrattuali (art. 1492 c.c.)

Diritto di superficie e edilizia convenzionata

A questo tipo di diritto si ricorre di frequente nei piani di edilizia convenzionata, in cui i comuni cedono il terreno per favorire la costruzione di immobili a prezzi calmierati.

Cosa sapere per acquistare un immobile in diritto di superficie:

  • controllare la convenzione: verificare i vincoli sul prezzo massimo di vendita e sull’uso dell’immobile;
  • verificare la durata: se il diritto ha una scadenza, conoscere le possibilità di rinnovo o affrancazione;
  • riscatto del diritto: alcuni comuni consentono di riscattare il terreno, trasformando il diritto di superficie in piena proprietà.

Giurisprudenza sul diritto di superficie

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha chiarito vari aspetti del diritto di superficie. Ecco alcune sentenze significative:

Cassazione n. 1752/2025

Il titolare del diritto di superficie, dopo aver ricostruito su un suolo altrui e trasferito la proprietà della costruzione, mantiene il diritto di sopraelevazione. Infatti, il nuovo lastrico resta di sua proprietà, indipendentemente dalla proprietà della costruzione stessa. Salvo eventuali limiti imposti dal titolo, il diritto di superficie non si esaurisce con la costruzione e il nuovo lastrico non diventa automaticamente condominiale. Sebbene, con la nuova costruzione, il titolare entri nel condominio per le parti comuni, il suo unico obbligo è garantire un tetto all’edificio, mantenendo comunque il diritto di sopraelevare, separato dalla proprietà della costruzione.

Cassazione n. 27293/2024

In materia di imposta di registro, la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non equivale a un trasferimento di proprietà, poiché il concedente mantiene la titolarità del fondo. Di conseguenza, non si applica l’aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli, ma quella relativa ai diritti reali di godimento, secondo la normativa vigente. La giurisprudenza conferma questa distinzione, imponendo un trattamento fiscale differenziato e escludendo l’applicazione delle norme sui trasferimenti di proprietà.

Cassazione n. 231981/2021

L’art. 952 c.c. consente al proprietario di concedere a terzi il diritto di costruire e mantenere un’opera su un suolo altrui, separandone la proprietà da quella del terreno. Il concedente deve permettere la costruzione e non pregiudicarla, mentre il superficiario acquisisce il diritto di realizzare e possedere l’opera. Il diritto può avere un termine (art. 953 c.c.), dopo il quale il proprietario del suolo riacquista la costruzione, salvo accordi diversi. In alternativa, un contratto di locazione (art. 1571 c.c.) può concedere l’uso del suolo e permettere la costruzione di manufatti, con eventuale rimozione a fine contratto.

Differenze con il diritto di usufrutto

Aspetto Diritto di superficie Usufrutto
Oggetto Facoltà di costruire e mantenere un edificio su suolo altrui Diritto di godimento di un immobile altrui
Proprietà dell’immobile Al superficiario Rimane al nudo proprietario
Durata Determinata o indeterminata Determinata o vita natural durante
Possibilità di vendita Sì, l’edificio può essere venduto separatamente Si può cedere solo l’usufrutto
Estinzione Scadenza, perimento o consolidazione Scadenza o morte dell’usufruttuario

 

 

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processo invalidità civile

Processo invalidità civile: l’Inps fa il punto Processo invalidità civile: l'istituto riepiloga l'iter procedurale della nuova disciplina nell'attesa dell'entrata in vigore su tutto il territorio nazionale dall'1 gennaio 2026

Processo invalidità civile, le novità

Processo invalidità civile: con la circolare n. 42/2025, l’Inps fa il punto sulla nuova disciplina di accertamento dell’invalidità civile, prevista dal D.Lgs. n. 62/2024 che entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

Processo riconoscimento invalidità civile

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile in Italia sta subendo una significativa evoluzione grazie a una serie di riforme legislative volte a semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione. Il D.Lgs. n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno scorso, infatti, ha introdotto importanti innovazioni, tra cui la designazione dell’Inps come “soggetto pubblico esclusivo per la nuova procedura di riconoscimento, ridefinendo il concetto di ‘condizione di disabilità’ e di ‘persona con disabilità’”.

Il decreto ha, inoltre, descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, “per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica”.

L’iter

Con l’articolo 9, decreto-legge 31 maggio 2024n. 71 sono state individuate le nove province italiane presso le quali avviare, a partire dal 1° gennaio 2025, la fase sperimentale della nuova procedura di riconoscimento: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

La circolare Inps n. 42/2025 illustra l’iter procedurale di riconoscimento dell’invalidità civile per le province non rientranti nella sperimentazione, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina di accertamento della disabilità su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2026.

La procedura descritta dalla circolare si articola in quattro fasi: sanitaria, concessoria, revisioni-verifiche e contenzioso.

 

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