passo carrabile

Passo carrabile Passo carrabile: guida completa sulla normativa, la richiesta, le voci di costo da sostenere e le sanzioni per chi trasgredisce

Cos’è il passo carrabile

Il passo carrabile, detto anche passo carraio, è un elemento fondamentale della viabilità urbana e privata. La sua regolamentazione è contenuta negli articoli 3 e 22 del Codice della Strada (Decreto legislativo n. 285/1992).

Articoli 3 e 22 del Codice della Strada

Il passo carrabile è l’accesso a un’area privata destinata alla sosta o al transito di veicoli dalla pubblica via. Si tratta di un’area che interrompe il marciapiede o la carreggiata e che richiede un’autorizzazione specifica per impedire la sosta dei veicoli davanti all’accesso.

L’articolo 3 del Codice della Strada lo definisce come “un accesso ad area laterale idonea al transito di veicoli” e l’articolo 22 stabilisce che la sua installazione è soggetta a specifica autorizzazione del Comune.

Come si richiede il passo carrabile e quanto costa

Per ottenerlo è necessario presentare una domanda al Comune di competenza, allegando:

  • modulo di richiesta fornito dal Comune;
  • planimetria dell’area privata con la posizione dell’accesso;
  • documentazione fotografica dello stato attuale;
  • dichiarazione di proprietà o consenso del proprietario.

L’autorizzazione è soggetta a valutazione tecnica da parte degli uffici comunali, che verificano la conformità urbanistica e la viabilistica dell’accesso.

Costi per l’autorizzazione

I costi variano in base al Comune e alla tipologia del passo carrabile. Le principali voci di spesa sono rappresentate:

  • dai diritti di segreteria, bolli, spese di istruttoria e sopralluogo;
  • dagli oneri per loccupazione di suolo pubblico (TOSAP o COSAP): il costo annuo dipende dalla metratura e dal regolamento comunale, anche se è bene sapere che alcuni Comuni hanno abolito questa tassa;
  • dal costo del cartello segnaletico;
  • dal costo eventualmente richiesto per la tassa di rinnovo annuale. 

Come deve essere il segnale di passo carrabile?

Il cartello è obbligatorio e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

  • deve essere di forma rettangolare;
  • deve avere lo sfondo bianco con il bordo nero;
  • deve contenere la scritta “Passo carrabile” in nero, il numero dell’autorizzazione comunale, il Comune di rilascio e il simbolo del divieto di sosta (circolare con sfondo blu e barra rossa).

Il cartello deve essere ben visibile e posizionato frontalmente all’accesso. La mancanza del segnale rende inefficace il divieto di sosta.

Quali sono le multe per i trasgressori?

Il Codice della Strada all’art. 158, comma 5 prevede per chi parcheggia allo sbocco del passo carrabile;

  • multe da 41 a 168 euro (art. 158 CdS) per i ciclomotori e da 87 a 344 per i restanti veicoli;

Se il proprietario di un passo carrabile trova un veicolo in sosta irregolare, può chiamare la Polizia Municipale, che procederà all’irrogazione della sanzione e alla rimozione del mezzo.

 

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liberatoria

Liberatoria: guida e modello Liberatoria: cos’è, come e quando viene utilizzata e modulo in bianco da compilare per l'autorizzazione all'uso di immagini e riprese video

Cos’è una liberatoria?

La liberatoria è un documento con cui una persona concede il proprio consenso a terzi per svolgere una determinata attività o per utilizzare materiali, informazioni o contenuti che la riguardano. Rappresenta uno strumento legale fondamentale per evitare conflitti e garantire che tutte le parti coinvolte abbiano chiari i diritti e gli obblighi in relazione all’oggetto della liberatoria.

A che cosa serve?

La liberatoria ha molteplici scopi, tra cui:

  • consentire l’utilizzo di immagini, video o contenuti personali da parte di aziende, organizzazioni o individui;
  • autorizzare lo svolgimento di attività che potrebbero coinvolgere rischi, come eventi sportivi o manifestazioni;
  • permettere la cessione o l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore;
  • sollevare una parte da responsabilità in caso di danni o contestazioni legate a un’attività specifica.

Firmare una liberatoria garantisce trasparenza tra le parti, prevenendo eventuali controversie legali.

Quali tipologie di liberatoria esistono?

Esistono diverse tipologie di liberatorie, a seconda dell’ambito di applicazione. Tra le più comuni troviamo quelle:

  • per luso dellimmagine: autorizza l’utilizzo di foto o video per scopi pubblicitari, editoriali o commerciali. È obbligatoria quando si intende pubblicare contenuti in cui una persona è riconoscibile.
  • per attività sportive: esonera gli organizzatori da responsabilità per eventuali danni o incidenti occorsi durante la partecipazione a un evento sportivo.
  • per il diritto dautore: permette l’utilizzo di opere creative come testi, fotografie o musiche protette da copyright.
  • per responsabilità civile: utilizzata in ambiti diversi per sollevare una parte da responsabilità legate a danni o perdite.

Esempio di modulo di liberatoria

Ecco un esempio di modulo di liberatoria per l’uso dell’immagine:

MODULO DI LIBERATORIA PER LUSO DELLIMMAGINE

Io sottoscritto/a ______________________________, nato/a il ____________, a ________________ e residente in ____________________________,

autorizzo __________________________________________________________ (nome dell’organizzazione o individuo) all’utilizzo delle mie immagini fotografiche e/o riprese video per scopi __________________ (specificare: es. pubblicitari, editoriali, commerciali) senza limiti di tempo né restrizioni geografiche.

Dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere in relazione all’utilizzo del suddetto materiale, rinunciando a qualsiasi richiesta economica o rivendicazione futura.

Luogo e data: __________________

Firma: ________________________

mepa

MePA: il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione grazie al quale le PA possono acquistare in modo trasparente beni e servizi 

Cos’è il MePA?

Il MePA, acronimo di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una piattaforma digitale gestita da Consip che permette alle amministrazioni pubbliche di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria in modo semplificato, trasparente ed efficace. Il MePA è uno strumento innovativo, che modernizza i processi di approvvigionamento della PA, garantendo trasparenza e competitività.

Qual è la normativa di riferimento

Il MePA trova fondamento nel DPR n. 101/2002, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare strumenti elettronici per gli acquisti sotto soglia comunitaria.

Tra le altre normative rilevanti, si segnalano:

  • Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016): regolamenta le modalità di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, confermando l’obbligo di utilizzare piattaforme elettroniche per garantire trasparenza e legalità.
  • Direttive europee sugli appalti pubblici (2014/24/UE e 2014/25/UE): prevedono l’adozione di strumenti elettronici per la gestione degli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del MePA.
  • Legge di bilancio: ogni anno può introdurre disposizioni specifiche per rafforzare o ampliare le funzionalità della piattaforma.

Come funziona il MePA

Il MePA è una piattaforma digitale accessibile a fornitori e amministrazioni pubbliche tramite registrazione sul portale Consip. Ecco come funziona:

  • Registrazione: le imprese interessate a vendere i propri beni e servizi si registrano al MePA, inserendo le informazioni richieste e certificando il possesso dei requisiti richiesti. Le amministrazioni pubbliche si iscrivono per accedere ai cataloghi e avviare procedure di acquisto.
  • Catalogo elettronico: i fornitori possono pubblicare i propri beni e servizi nel catalogo della piattaforma. Le amministrazioni possono consultare il catalogo, confrontare le offerte e selezionare i prodotti che soddisfano le loro esigenze.

Fase di acquisto: modalità

  • Ordine diretto (ODA): consente alle amministrazioni di acquistare direttamente dal catalogo senza ulteriori procedure.
  • Richiesta di offerta (RDO): permette di richiedere offerte personalizzate ai fornitori registrati, promuovendo la competizione e il risparmio.

Trasparenza e tracciabilità

Ogni fase del processo di acquisto viene registrata digitalmente, garantendo la massima trasparenza e semplificando eventuali controlli.

I vantaggi del MePA

Il MePA offre numerosi vantaggi sia per la Pubblica Amministrazione che per i fornitori.

  • Trasparenza: tutti i processi sono tracciati e accessibili, riducendo il rischio di irregolarità.
  • Efficienza: la piattaforma semplifica e velocizza le procedure di acquisto, riducendo i tempi e i costi amministrativi.
  • Competitività: promuove il confronto tra offerte, assicurando migliori condizioni economiche per la PA.
  • Accesso al mercato: consente anche alle piccole e medie imprese di partecipare alle forniture pubbliche.

 

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autonomia differenziata

Autonomia differenziata: referendum inammissibile La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza di inammissibilità sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata

Inammissibile referendum autonomia differenziata

La Corte costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità del referendum abrogativo della “Legge 26 giugno 2024, n. 86”, relativo all’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La richiesta riguardava l’abrogazione totale delle disposizioni previste dalla legge.

La decisione della Corte costituzionale

In camera di consiglio, la Corte ha stabilito l’inammissibilità del quesito referendario. L’Ufficio comunicazione e stampa aveva reso noto di recente che tale giudizio è stato emesso in relazione alla legge n. 86 del 2024, già oggetto della sentenza n. 192 dello stesso anno.

Ora, con la sentenza n. 10/2025, la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni di inammissibilità della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge numero 86 del 2024, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Motivi dell’inammissibilità

La Corte ha osservato che la sentenza n. 192/2024 ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della predetta legge, dichiarando l’illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della stessa legge e l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni.

In particolare, la Consulta ha sottolineato che la sentenza in parola ha comportato “il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali”.

Ne discende che attualmente non c’è modo di determinare i LEP.

Quesito “oscuro”

La conseguenza è che risulta obiettivamente oscuro l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge numero 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza numero 192.

“Ciò pregiudica – per il giudice delle leggi – la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, che la Costituzione garantisce.

Il quesito è inoltre “privo di chiarezza quanto alla sua finalità. La rilevata oscurità dell’oggetto del quesito porta con sé un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato”.

La consultazione referendaria – ha concluso la Corte – “verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i Costituenti ritennero fondamentale, cioè l’uso corretto – e ragionevole – di questo importante strumento di democrazia. Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale”.

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spoils system

Spoils System: la guida Spoils System: che cos’è, normativa di riferimento dell'istituto, cosa dice la giurisprudenza e aspetti critici

Cos’è lo Spoils System?

Lo Spoils System, letteralmente “sistema delle spoglie”, è un meccanismo amministrativo-politico che prevede la sostituzione di funzionari pubblici o dirigenti con soggetti scelti direttamente dal governo in carica. Originariamente nato negli Stati Uniti, lo Spoils System si basa sul principio secondo cui, con il cambio di governo, anche gli incarichi apicali nell’amministrazione pubblica possono essere riassegnati per allineare la gestione alle politiche del nuovo esecutivo. Questo sistema è spesso al centro di dibattiti sul bilanciamento tra autonomia della pubblica amministrazione e influenza politica.

Normativa sullo Spoils System in Italia

In Italia, lo Spoils System ha trovato applicazione con specifiche disposizioni legislative, pur rimanendo limitato rispetto al modello statunitense.

  • Legge n. 145/2002: ha introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui alcuni incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione possono cessare anticipatamente in caso di cambio di governo. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di garantire maggiore coerenza tra le scelte politiche del nuovo esecutivo e la direzione amministrativa.
  • lgs. n. 165/2001: disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, prevedendo che gli incarichi apicali abbiano una durata definita e possano essere revocati in determinate circostanze, tra cui il cambio di governo.
  • lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): ha ulteriormente regolamentato la dirigenza pubblica, limitando l’applicazione dello Spoils System a incarichi dirigenziali di carattere fiduciario.

Giurisprudenza delle corti superiori

La giurisprudenza italiana si è più volte pronunciata sullo Spoils System, definendo i limiti e le condizioni di applicazione di questo sistema.

  • La Corte costituzionale ha stabilito che lo Spoils System non può essere applicato indiscriminatamente, ma solo in relazione a incarichi dirigenziali strettamente collegati alla funzione politica. Sentenze come la 103/2007 hanno ribadito che la revoca degli incarichi deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
  • Il Consiglio di Stato nel parere n. 1979/2022 ha chiarito che la cessazione degli incarichi dirigenziali dopo 90 giorni dal voto di fiducia non impedisce al nuovo Governo di revocare l’incarico prima di tale termine, che rappresenta solo un limite massimo. Lo spoils system, applicabile a poche figure apicali per garantire coesione tra politica e amministrazione, non vincola il nuovo esecutivo alle scelte del precedente. L’efficienza dell’azione di governo non impone un’attesa obbligata fino ai 90 giorni, né l’ 19, comma 8, del d.lgs. 165/2001 conferisce un diritto alla permanenza per tale periodo.
  • La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15971/2024 ha invece sancito che“Ai fini dellapplicazione della normativa sul c.d. spoils system, la natura apicale dellincarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione. Per superare il dato formale, dal quale, comunque, occorre partire, è necessario verificare non tanto i poteri attribuiti al detto dirigente in concreto, ma se egli sia stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale, in modo da distinguersi e aggiungersi, per la sua totale autonomia, a quelli già esistenti”. 

Critiche e implicazioni dello Spoils System

Lo Spoils System è oggetto di critiche per il rischio di politicizzazione della Pubblica Amministrazione e di perdita di competenze tecniche nei ruoli apicali. Tuttavia, i sostenitori sottolineano che esso consente un migliore allineamento tra amministrazione e obiettivi politici del governo in carica.

 

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giurista risponde

Contratto pubblico e affidamento: la motivazione della decisione di non aggiudicare La decisione di non aggiudicare un appalto deve essere motivata anche nella fase antecedente all’aggiudicazione?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere motivata anche prima dell’aggiudicazione, sussistendo un affidamento dell’operatore economico (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 novembre 2024, n. 3683).

Preliminarmente, in base all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023, la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere necessariamente comunicata e la medesima decisione deve essere, senza alcuna attenuazione, espressamente motivata anche nella fase antecedente alla aggiudicazione.

Inoltre, alla luce dell’art. 5 del codice dei contratti pubblici, per il principio di buona fede, anche prima dell’aggiudicazione sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al detto principio.

Pertanto, la caducazione della procedura, per altro a fronte di una posizione comunque differenziata relativa al partecipante alla selezione, la cui offerta, seppur in via provvisoria, è stata ritenuta migliore, deve trovare una solida motivazione.

Il principio della reciproca fiducia non può non confluire nel principio di trasparenza ed efficienza. Il comportamento delle stazioni appaltanti va relazionato all’assoluta rappresentazione, in qualunque fase, delle motivazioni che ne determinano l’operato e ciò ancor più laddove viene messa nel nulla una procedura avviata dalla medesima amministrazione, senza che la stessa, per altro, venga definitivamente caducata, ma eventualmente riproposta emendata da asseriti errori procedurali, che devono essere tali da dover necessariamente determinare l’impossibilità di concludere l’originario procedimento.

 

(*Contributo in tema di “Contratto pubblico e affidamento: la motivazione della decisione di non aggiudicare”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

difensore civico

Difensore civico: chi è e cosa fa Difensore civico: una breve guida all’organo indipendente che tutela i cittadini fungendo da intermediario con la Pubblica Amministrazione

Chi è il difensore civico?

Il difensore civico è un organo indipendente che opera a tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, garantendo trasparenza, legalità ed efficienza nell’azione amministrativa. Questa figura, presente a livello comunale, provinciale e regionale, funge da intermediario tra i cittadini e l’amministrazione, raccogliendo segnalazioni, reclami o suggerimenti e promuovendo soluzioni a favore del buon andamento della pubblica amministrazione.

Qual è la normativa di riferimento?

L’importante figura trova il suo fondamento nella Costituzione italiana e nella legislazione ordinaria.

Articolo 97 della Costituzione: prevede il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, valori che il difensore è chiamato a garantire.

Legge n. 142/1990: ha introdotto per la prima volta il difensore civico come organo previsto dagli statuti comunali e provinciali.

Decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL): conferma la possibilità per gli enti locali di istituire questa figura nei propri statuti, delineandone le competenze e le modalità operative.

Leggi regionali: ogni Regione può disciplinare l’istituzione e il funzionamento del difensore a livello territoriale, definendo compiti specifici e ambiti di intervento.

Quali sono le funzioni del difensore civico?

Il difensore civico ha il compito principale di vigilare sull’attività amministrativa, verificando che essa sia conforme ai principi di legalità ed equità. I suoi compiti principali sono:

  • raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini su presunti abusi o disfunzioni amministrative;
  • proporre soluzioni o mediazioni per risolvere controversie tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;
  • promuovere trasparenza e accesso agli atti amministrativi, garantendo il diritto di informazione e partecipazione;
  • segnalare criticità sistemiche nell’amministrazione ai responsabili degli enti pubblici.

Giurisprudenza sul difensore civico

La giurisprudenza ha contribuito a chiarire sia suoi i limiti che le su prerogative.

  • Consiglio di Stato: ha ribadito che il difensore civico non ha poteri decisionali vincolanti, ma può esercitare un’importante funzione di moral suasion nei confronti della Pubblica Amministrazione, favorendo la risoluzione delle controversie.
  • Corte costituzionale: in diverse sentenze ha sottolineato l’importanza di questo organo come strumento di tutela dei diritti dei cittadini, integrando il sistema di garanzie previsto dall’articolo 97 della Costituzione.
  • Tar: ha riconosciuto il ruolo del difensore nell’accesso agli atti amministrativi, chiarendo che le sue segnalazioni possono spingere l’amministrazione a rivedere le proprie decisioni per rispettare i principi di trasparenza e legalità.

Criticità e prospettive del difensore civico

Nonostante la sua rilevanza, la figura del difensore civico non è presente in tutti gli enti locali, con una distribuzione territoriale disomogenea. Le risorse limitate e la mancanza di obbligatorietà nella sua istituzione rappresentano sfide significative. Il suo ruolo tuttavia è sempre più riconosciuto come fondamentale per garantire un’amministrazione pubblica più accessibile e responsabile.

 

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decreto flussi

Decreto flussi: cosa prevede la legge Decreto flussi: quote rosa, nulla osta, Carta Blu UE e protezione internazionale, tutte le novità della legge e il calendario del click day

Decreto flussi, in vigore

Il disegno di legge di conversione del Decreto Flussi (decreto legge n. 145/2024), dopo l’ok della Camera con la fiducia del 26 novembre scorso, ha ottenuto il sì definitivo del Senato, sempre con rinnovata fiducia al Governo (99 sì, 65 no e un astenuto) diventando quindi legge dello Stato.

Il testo, in cui è confluito il decreto “Paesi Sicuri”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre, per entrare in vigore l’11 dicembre 2024.

La nuova legge n. 187/2024, approvata tra le polemiche, introduce importanti cambiamenti nella gestione dei flussi migratori, concentrandosi sull’inclusione e la protezione dei diritti dei lavoratori stranieri e delle donne.

Per il lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, è riservata una quota del 40% alle donne nei settori dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Le associazioni rappresentative degli stranieri avranno un ruolo chiave nell’accompagnare i nuovi arrivati, offrendo percorsi informativi e facilitando il dialogo con le prefetture. Le richieste di permesso di soggiorno saranno rifiutate se il datore di lavoro è implicato in crimini legati allo sfruttamento o alla tratta di persone. Per i lavoratori altamente qualificati le condizioni per ottenere la Carta Blu UE saranno chiaramente delineate online. I richiedenti che non presenteranno la domanda entro 90 giorni perderanno l’accesso alle misure di accoglienza e saranno soggetti a una procedura accelerata con rischio di rimpatrio.

Decreto flussi: le novità più importanti

Ecco una panoramica delle principali novità introdotte dalla nuova legge.

Contratti di soggiorno digitalizzati

Una delle innovazioni principali riguarda l’obbligo di firmare il contratto di soggiorno in formato digitale entro otto giorni dall’arrivo in Italia. Per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico, sarà possibile rinnovare o stipulare nuovi contratti entro 60 giorni dalla scadenza del precedente tramite la piattaforma Siisl. Anche i lavoratori altamente qualificati beneficeranno della digitalizzazione.

Ingressi fuori quota per assistenza familiare

Per il 2025, si prevede l’autorizzazione di 10.000 ingressi fuori quota destinati agli assistenti per anziani e disabili. La gestione delle richieste sarà affidata a enti autorizzati come agenzie per il lavoro o associazioni datoriali che accompagneranno i lavoratori nel processo d’assunzione.

Aumento delle quote per lavoratori stagionali

Il limite degli ingressi per lavoratori stagionali passa da 93.550 a 110.000 unità, privilegiando coloro provenienti da Paesi con accordi di cooperazione attivi. Le quote includono 47.000 ingressi per l’agricoltura e 37.000 per il turismo, ponendo attenzione alla provenienza regolare delle richieste.

Decreto flussi: pianificazione triennale

Fino al 2028 sarà possibile pianificare le quote d’ingresso attraverso Dpcm, continuando la strategia adottata nel triennio 2023-2025. Ogni datore può richiedere fino a tre nulla osta, salvo eccezioni per associazioni di categoria.

Click day 2025: il calendario del Ministero

Nella giornata di martedì 4 febbraio 2025 il Ministero degli Interni ha riepilogato il calendario per il click day necessario per inviare le domande di assunzione:

  • 5 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali (edilizia, meccanica, telecomunicazioni, cantieristica navale, trasporto merci);
  • 7 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali per il settore dell’assistenza familiare socio sanitaria e per i lavoratori residenti in Venezuela, ma di origini italiane. Da questa data e solo per quest’anno sarà possibile inoltrare anche domande, al di fuori delle quote, ma nel limite di 1000 istanze, per assumere lavoratori dell’assistenza familiare o sociosanitaria per disabili e grandi anziani;
  • 12 febbraio per i lavoratori subordinati stagionali del settore agricolo e turistico-alberghiero.

Abolizione del silenzio-assenso

Per i lavoratori provenienti da Paesi considerati ad alto rischio come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, è abolito il silenzio-assenso. Entro il 2025 verrà stilato un elenco aggiornato degli Stati ad alto rischio dal Ministero degli Esteri.

Protezione contro lo sfruttamento

Chi denuncia lo sfruttamento avrà diritto a permessi di soggiorno rinnovabili ogni sei mesi e accesso a programmi d’inclusione sociale e lavorativa. Il decreto assegna fondi specifici a queste misure introducendo sanzioni più severe contro gli sfruttatori.

Controllo su ONG e soccorsi

Il Ministro dell’Interno può limitare o vietare il transito delle navi ONG per ragioni di ordine pubblico con multe fino a 50.000 euro e fermo amministrativo della nave. Regole simili valgono anche per gli aerei impiegati nelle operazioni di monitoraggio con sanzioni tra i 2.000 e i 10.000 euro.

Ispezione dei dispositivi elettronici dei migranti

Le procedure di identificazione si rafforzano consentendo l’ispezione dei dispositivi mobili esclusa la corrispondenza privata; ogni operazione deve essere confermata da un giudice entro due giorni.

Decreto flussi: elenco dei “Paesi sicuri”

Viene introdotta una lista comprendente Albania, Marocco e Tunisia tra altri diciannove “Paesi sicuri”, dove le richieste d’asilo saranno trattate con procedura accelerata riducendo i tempi, ma sollevando critiche dalle Corti giuridiche.

“Emendamento Musk” su competenze giudiziarie

Un emendamento sposta la competenza sui trattenimenti migranti alle Corti d’Appello dalle sezioni specializzate in immigrazione generando preoccupazioni tra magistrati sul rischio di rallentamenti nei processi.

Requisiti più severi per ricongiungimenti familiari

Si introducono requisiti più stringenti per chi si vuole riunire alla propria famiglia: due anni consecutivi d’abitazione in Italia necessari ai richiedenti; verifiche più rigorose sull’alloggio; riduzione dei termini per ricorrere contro rigetti.

Fondi aggiuntivi assunzioni e cooperazione internazionale

Sono previsti fondi destinati all’assunzione presso ministeri ed enti esteri dal prossimo anno: ulteriori risorse potenziano progetti cooperativi internazionali incrementando finanziamenti emergenziali nazionali fino cinque milioni insieme ai trentacinque milioni dedicati sviluppando collaborazioni poliziesche terze parti stati coinvolti sotto accordo cooperativo nazionale stabilito precedentemente.

Aspetti critici del Decreto Flussi

Il Decreto Flussi (e la sua legge di conversione) costituisce un passo rilevante nella politica migratoria italiana cercando equilibrio tra controllo flussi integrazione economica straniera, tuttavia alcuni punti, come la gestione dei ricongiungimenti e le limitazioni disposte nei confronti delle ONG stanno sollevando dibattiti piuttosto accesi dentro e fuori dal Parlamento.

 

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il tribunale dei ministri

Il Tribunale dei Ministri Cos’è il Tribunale dei Ministri, qual è la sua disciplina, come funziona e quali sono le sue competenze specifiche

Cos’è il Tribunale dei Ministri

Il Tribunale dei Ministri è una sezione speciale del Tribunale ordinario del distretto di Corte d’Appello competente per territorio, composta da tre magistrati estratti a sorte tra quelli appartenenti al tribunale stesso. Esso è stato istituito per garantire che i membri del Governo rispondano penalmente delle proprie azioni compiute nell’esercizio delle loro funzioni. Questa sezione giudica sulle eventuali responsabilità penali dei membri del governo (presidente del Consiglio dei ministri e ministri) per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta infatti di una deroga al principio generale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giustificata dalla delicatezza e dalla specificità del ruolo dei ministri. La sua disciplina è affidata alla legge costituzionale n. 1/1989 che ha modificato, tra gli altri, l’art. 96 Cost.

Come funziona il procedimento

Il procedimento che si svolge davanti a questa autorità segue un iter ben definito:

  1. Indagini preliminari: la competenza a svolgere le indagini spetta alla Procura della Repubblica del tribunale ordinario competente per territorio. Se emergono elementi di reato, il fascicolo viene trasmesso al Tribunale dei Ministri.
  2. Valutazione preliminare: il Tribunale esamina il caso per stabilire se sussistano i presupposti per procedere. Se ritiene che vi siano elementi sufficienti, trasmette la richiesta alla Camera di appartenenza del ministro interessato per l’autorizzazione a procedere.
  3. Autorizzazione parlamentare: l’autorizzazione a procedere è un passaggio fondamentale. Il Parlamento valuta se il reato contestato sia connesso all’esercizio delle funzioni governative e decide se concedere o meno l’autorizzazione alla prosecuzione del processo.
  4. Giudizio: in caso di autorizzazione, il Tribunale dei Ministri procede secondo le normali regole del processo penale.

Le competenze del Tribunale dei Ministri

Il Tribunale dei Ministri è un organo di garanzia della legalità dell’azione di governo. La sua esistenza testimonia l’importanza di assicurare che anche i membri del Governo siano responsabili delle proprie azioni e che non godano di impunità.

Il Tribunale dei Ministri per questo ha competenza esclusiva sui reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni. Le principali tipologie di reati su cui può pronunciarsi sono:

  • abuso di potere
  • corruzione
  • concussione
  • omissioni di atti d’ufficio

L’autorità giudiziaria non ha invece competenza su reati comuni commessi dai ministri al di fuori delle loro funzioni governative, i quali restano di competenza della giustizia ordinaria.

 

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garante disabili

Garante delle persone con disabilità Operativo dal 1° gennaio 2025 il Garante delle persone con disabilità istituito con il decreto legislativo n. 20/2024

Garante disabili: chi è e cosa fa

Garante disabili: in data 5 marzo 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 20/2024 che istituisce il Garante nazionale delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al governo e dopo l’approvazione in via definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2024.

L’autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” è operativa a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed esercita “le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica”.

Il Garante costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Composizione Autorità Garante

Il Garante ha sede in Roma ed è un organo collegiale, composto dal presidente e da due componenti, “scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità”.

Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

Per tutta la durata dell’incarico, inoltre, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all’interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.

Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato e’ rinnovabile una sola volta.

Attualmente, l’avv. Maurizio Borgo è stato nominato Garante delle Persone con disabilità; gli altri membri del Collegio Garante sono il Dott. Antonio Pelagatti e il prof. Francesco Vaia.

Ufficio del Garante

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l’Ufficio del Garante, il cui funzionamento è affidato ad un regolamento adottato dal garante stesso, con una dotazione organica costituita da due unità dirigenziali e 20 unità di persone non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

L’Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.

Funzioni e prerogative del Garante

Il Garante esercita moltissime funzioni, tra cui:

  • vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilita’, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita’ e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 5, comma 2;
  • promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilita’, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita’, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalita’ di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilita’. Il Garante all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilita’ legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
  • svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorita’ di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita’ riscontrate;
  • promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita’ attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita’ nonche’ di modelli di accomodamento ragionevole.

Pareri del Garante

Come dispone l’art. 5 del decreto, il Garante valuta le segnalazioni ricevute e verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza. All’esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati.

Nel caso in cui un’amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilita’, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonche’ una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalita’ e adeguatezza.

Quando le verifiche hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonche’ l’eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilita’ di potervi accedere in condizione di pari opportunita’ con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante puo’ proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilita’, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo’, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o piu’ persone con disabilita’, proporre l’adozione di misure provvisorie. La proposta e’ trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

Trascorsi novanta giorni dal parere motivato, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, il Garante può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può agire per il solo accertamento delle nullita’ previste dalla legge.