ricorso copia incolla

Inammissibile il ricorso “copia incolla” Il Consiglio di Stato "boccia" la tecnica del copia incolla nella redazione del ricorso straordinario e ne dichiara l'inammissibilità

Ricorso copia incolla inammissibile

“E’ inammissibile – per violazione degli artt. 40, commi 1, lett. d), e 2, e 44, comma 1, lettera b), c.p.a. – il ricorso che, per la sua tecnica di redazione, come quella del copia incolla, non sia fondato su motivi specifici”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nel parere n. 592-2024, dichiarando inammissibile un ricorso straordinario al presidente della Repubblica redatto con la tecnica del copia incolla di provvedimenti amministrativi, alternati a spazi bianchi e argomentazioni confuse riprodotte con caratteri a tratti illeggibili.

Eccezione di inammissibilità

La vicenda ha ad oggetto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da un militare contro il ministero della difesa per l’annullamento della determinazione ministeriale di rigetto dell’istanza di transito all’impiego civile presso l’ente di appartenenza.

Il dicastero riferente chiedeva il parere del Cds sull’affare consultivo.

Nel corso del procedimento, il ministero trasmetteva il ricorso straordinario unitamente alla relazione con cui eccepiva l’assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici a tratti illeggibili, tale da non consentire l’esatta individuazione della causa petendi e del petitum. 

Il ricorrente non replicava alla sollevata eccezione di inammissibilità e il CDS all’adunanza del 24 aprile 2024 decideva l’affare accogliendo la tesi ministeriale e ritenendo il ricorso inammissibile in quanto “le censure prospettate sono state articolate senza sviluppo critico, in termini di mera prospettazione, anche sotto il profilo puramente grafico, delle ragioni di illegittimità e delle norme asseritamente violate”.

I motivi specifici del ricorso

In particolare, richiamando un proprio recente parere (n. 221/2024), il giudice amministrativo ribadiva che “l’articolo 40 c.p.a., relativamente al ‘contenuto del ricorso’ introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo (con disposizione che deve ritenersi senz’altro estesa anche al rimedio del ricorso straordinario, avuto riguardo alla sua attitudine di rimedio alternativo a quello giurisdizionale e con esso concorrente), impone che l’atto contenga, a pena di inammissibilità, i ‘motivi specifici’ su cui lo stesso si fonda (art. 40, comma 2, in relazione al comma 1, lettera d), per i quali è prescritta altresì – ad evitare, per ragioni di chiarezza, di univocità e di precisione, l’inclusione delle puntuali ragioni di doglianza in una parte dell’atto non dedicata alla individuazione delle ragioni giuridiche (c.d. motivi intrusi) – l’evidenziazione ‘distinta’ (art. 40, comma 1)”.  Invero, ricorda ancora il Cds, “i motivi di ricorso sono preordinati a rappresentare – in un sistema di diritto amministrativo fondato sul principio di legalità dell’azione amministrativa – le deviazioni o difformità del provvedimento impugnato rispetto al paradigma legale di riferimento, di tal che, insieme ai pertinenti elementi di fatto, strutturano la causa petendi del ricorso”. 

“Il canone di specificità e distinzione esclude – dunque – che il ricorso possa essere strutturato come generica critica del provvedimento impugnato, con conseguente traslazione sull’organo giurisdizionale dell’attività di ricerca e individuazione dei puntuali (o più puntuali) tratti e profili di illegittimità”.

D’altra parte, ricorda ancora il Consiglio, si tratta di una regola che “obbedisce anche ad una esigenza di effettività del contraddittorio processuale, posto che la vaghezza dell’apparato censorio potrebbe inibire una congrua ed appropriata difesa delle altre parti processuali. Inoltre, il requisito trae alimento dal principio della domanda, che regge complessivamente il sistema di diritto processuale amministrativo, e, con esso, del suo corollario del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, il quale impone che la domanda di annullamento sia formulata in termini idonei ed adeguati ad una puntuale rappresentazione degli elementi, di fatto e di diritto, sui quali si ritengono fondati i prospettati vizi di legittimità (cfr. Cons. Stato, n. 3809/2017; sn. 475/2012)”.

Il parere del Consiglio di Stato

In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile e ad ogni modo, nel merito, alla luce della documentazione in atti, l’appello, per il CdS risulta manifestamente infondato, essendo assodata la tardività della richiesta di transito nei ruoli civili.

Allegati

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PNRR: calano arretrato e durata dei processi Il ministero della Giustizia informa che i dati 2023 confermano il trend di calo della durata dei processi e dello smaltimento dell'arretrato

PNRR riduzione durata processi e arretrato

Prosegue la riduzione della durata dei processi e dell’arretrato, in linea con gli obiettivi concordati con l’Europa.  Questo il quadro che emerge dalla Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR, aggiornata al 2023, curata dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgSTat) del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia e pubblicata da via Arenula sul proprio sito.

Riduzione tempi civile e penale

I dati annuali del disposition time confermano la tendenza osservata nel I semestre, al netto di fisiologiche oscillazioni dovute all’effetto del periodo feriale.

A fine 2023 la riduzione rispetto al 2019 (anno base di riferimento del PNRR) era pari a:

-17,4% nel settore civile

-25,0% in quello penale

Una diminuzione più consistente nel settore penale (-16,6%), ma apprezzabile anche in quello civile (-6,4%) confrontando i dati del 2022.

Nel penale il risultato complessivo si conferma in linea con il target PNRR (-25% entro giugno 2026) anche in termini di aumento dei procedimenti definiti (+3,9% rispetto al 2019) che nell’ultimo ha avuto una accelerazione (+7 ,6% rispetto al 2022) grazie anche all’impatto della Cartabia.

Anche sul fronte Cassazione, il disposition time 2023 ha raggiunto i 110 giorni, un valore inferiore alla media dei paesi del Consiglio d’Europa.

Più contenuto il calo in civile ma comunque positivo l’aumento dei procedimenti definiti (pari all’1,6%). Non bene le definizioni in tribunale e in Corte d’appello, dato che, precisa il ministero, “andrà monitorato nella prospettiva del raggiungimento dell’obiettivo concordato di riduzione del disposition time complessivo del 40% entro giugno 2026”.

Smaltimento arretrato

Sul fronte arretrato, gli accordi rimodulati, tra via Arenula e Commissione Europea, prevedono “un obiettivo  intermedio  di  riduzione del  95%  dell’arretrato 2019  entro  il 31.12.2024 e un obiettivo finale di riduzione, entro il 30.06.2026, del 90% dei procedimenti civili pendenti al 31.12.2022, iscritti dal 01.01.2017 presso i Tribunali e dal 01.01.2018 presso le Corti di Appello”.

Lo smaltimento delle pendenze rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo intermedio a fine 2023 (-85% in tribunale e – 97,1% in Corte d’appello) risulta più che completato per le Corti di Appello e quasi completato per i Tribunali. Il trend tuttavia, specifica via Arenula, “per garantire il raggiungimento degli obiettivi finali – deve essere mantenuto con – una dinamica di smaltimento robusta” anche nei prossimi anni.

La riduzione dell’arretrato “cosiddetto Pinto” rispetto al 2019 è pari al 24,7% in Tribunale ed al 37,7% in Corte di Appello.

Prossimo aggiornamento ottobre 2024

Complessivamente, dunque, i dati confermano, conclude il ministero, “lo sforzo importante che gli uffici giudiziari stanno compiendo nell’abbattimento delle pendenze e dell’arretrato, frutto anche dei cambiamenti organizzativi attuati con l’arrivo degli addetti all’Ufficio per il processo”.

La Relazione viene inviata alla Commissione europea due volte all’anno e i dati sono pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Il prossimo aggiornamento, relativo al I semestre 2024, sarà ora pubblicato ad ottobre.