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Musica nei reels: META vince contro SIAE Per la musica nei reels e nelle stories la SIAE non dipende da META: lo ha stabilito il Consiglio di Stato dando ragione alla società di Facebook

musica nei reels

Non c’è dipendenza tra SIAE e META

Musica nei reels e nelle stories, la SIAE non dipende da META. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5827-2024 pubblicata il 2 luglio. Il provvedimento ha riformato la sentenza n. 16069/2023 del TAR Lazio e ha stabilito che tra SIAE e META non sussiste una dipendenza economica.

AGCM: abuso di dipendenza economica

La controversia tra SIAE e Meta era iniziata durante le negoziazioni per il rinnovo del Music Rights Agreement (MRA). Questo accordo di licenza permetteva in sostanza agli utenti delle piattaforme META di pubblicare contenuti con opere musicali tutelate dalla SIAE.

Nell’aprile del 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviava un procedimento contro Meta per possibile abuso di dipendenza economica (art. 9 Legge n. 192/1998).

Il 20 aprile 2023, l’AGCM emanava un provvedimento per ripristinare le trattative e i contenuti musicali protetti da SIAE su Meta. META  contestava questo provvedimento davanti al TAR Lazio, che lo confermava con la sentenza n. 16069/2023.

Dipendenza economica: piattaforma determinante

L’AGCM ha fondato la propria decisione sull’art. 9 della L. 192/1998. La norma presume infatti l’esistenza di una dipendenza economica quando un’impresa utilizza i servizi di una piattaforma digitale che è determinante per raggiungere gli utenti finali o i fornitori.

Per l’Autorità l’assenza di contenuti musicali SIAE sulle piattaforme META era penalizzante per gli autori e metteva la SIAE in una posizione di debolezza, senza alternative di mercato.

L’AGCM inoltre aveva rilevato l’abuso di META perché in sostanza ostacolava il ricorso ad altri fornitori.

META ricorreva quindi contro la decisione di AGCM e la vicenda giungeva davanti al Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato: SIAE non dipende economicamente da META

Il Consiglio di Stato ha esaminato vari aspetti del ricorso di META contro la sentenza del TAR Lazio.

Per prima cosa ha rilevato che l’AGCM ha fondato la sua decisione su un presupposto errato. La negoziazione infatti riguardava solo la raccolta di contenuti protetti dalla SIAE nell’Audio Library di META e non la concessione della licenza per la diffusione ai consumatori finali.

La non disponibilità di questi contenuti all’interno della Audio Library non impediva quindi la condivisione sui social network di quei contenuti che avevano un sottofondo musicale premontato. Per il Consiglio di Stato META inoltre non aveva un ruolo di intermediario, per cui l’assenza di un accordo con la SIAE non era di ostacolo alla fruibilità dei contenuti musicali sui social.

Il CdS inoltre ha ribaltato completamente l’affermazione dell’AGCM sulla presenza di alternative di mercato. Non è stato dimostrato infatti che gli utenti finali possano essere raggiunti solo tramite le piattaforme META. Meta non si è mai rifiutata di condividere le informazioni necessarie per valutare l’offerta. La stessa, a tale fine, aveva fornito una quantità significativa di dati.

Rinegoziazione: coerente con la Direttiva Copyright 790/2019

Il Consiglio di Stato in sentenza si è occupato inoltre dell’applicazione degli artt. 18 e 19 della Direttiva Copyright n. 790/2019, sottolineando come la rinegoziazione fosse coerente con la normativa europea, che richiede buona fede nello scambio di informazioni, senza ulteriori specificazioni.

Il CdS infine ha chiarito di non aver accertato in modo definitivo la posizione dominante di META nel mercato di riferimento e la condizione di dipendenza economica di SIAE. Questi aspetti dovranno essere valutati nel provvedimento finale dell’AGCM, quando si concluderà il procedimento principale.

 

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