Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante
Sì, sussiste giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia attinente alla pretesa della P.A. al rilascio dell’alloggio occupato sine titulo. – T.A.R. Calabria, sez. I, ord. 16 aprile 2024, n. 284.
Come richiamato nel più recente indirizzo del Giudice della giurisdizione (Cass., Sez. Un., ord. 15 gennaio 2021, n. 621) da ultimo recepito anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103, e 1° febbraio 2022, n. 684), “nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico”.
Pertanto, vi è giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. Invece, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.
Ad ogni modo, spetta sempre al giudice ordinario “la controversia sul rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo anche quando l’interessato per paralizzare la pretesa di rilascio abbia allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all’originaria assegnataria nel godimento dell’alloggio, collocandosi la vicenda al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria; si tratta, in altri termini, di una controversia che si svolge in un ambito puramente paritetico, atteso che il subentro nell’assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso; ciò che comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio”.