Cosa sono le unioni civili
Le unioni civili, introdotte con la Legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, hanno colmato un vuoto normativo che per decenni ha escluso le coppie omosessuali da qualsiasi forma ufficiale di tutela e riconoscimento.
L’unione civile è un infatti un istituto giuridico riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso, che consente loro di costituire un legame con effetti giuridici simili a quelli del matrimonio.
A differenza delle convivenze di fatto, che possono coinvolgere anche coppie eterosessuali e hanno una regolamentazione più flessibile, l’unione civile è una formazione giuridica specifica, formalizzata davanti all’ufficiale di stato civile.
La Legge Cirinnà
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2016 e in vigore dal 5 giugno 2016 si articola in due parti:
- la prima parte riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- la seconda parte disciplina le convivenze di fatto, sia omosessuali che eterosessuali.
L’obiettivo della legge è quello di garantire uguaglianza e tutela giuridica, evitando discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, in linea con i principi costituzionali e gli orientamenti della giurisprudenza europea.
Le unioni civili: requisiti soggettivi
I soggetti che vogliono costituire un’unione civile devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- entrambi devono essere maggiorenni;
- entrambi devono essere dello stesso sesso;
- non devono essere legati da altri vincoli matrimoniali o unioni civili;
- non devono essere parenti stretti o affini entro determinati gradi.
Una volta costituita, l’unione civile attribuisce alla coppia una serie di effetti giuridici immediati.
Differenze tra unione civile e matrimonio
Sebbene molto simili, unioni civili e matrimonio non sono perfettamente equiparati. Le principali differenze riguardano:
- adozione: le coppie unite civilmente non possono adottare congiuntamente un minore (resta possibile solo la stepchild adoption in casi particolari, riconosciuta dalla giurisprudenza);
- linguaggio giuridico: si parla di “costituzione dell’unione” e non di “matrimonio”, e non si fa riferimento a “coniugi” ma a “parti”;
- diritto canonico: l’unione civile non ha rilevanza religiosa o confessionale.
Le unioni civili: giuriprudenza
Corte Costituzionale n. 66/2024: costituzionalmente illegittimo l’art. 1 comma 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 perché lo stesso prevede lo scioglimento automatico dell’unione civile a seguito di una sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso, senza offrire la possibilità di sospendere tale effetto.
Cassazione n. 24930/2024: In caso di scioglimento di un’unione civile, per la determinazione dell’assegno in favore della parte economicamente più debole, si applicano i criteri previsti per l’assegno divorzile dall’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio, richiamato dall’articolo 1, comma 25, della legge sulle unioni civili. Questo significa che l’assegno avrà una natura assistenziale, compensativa e perequativa. Per riconoscerlo, è necessario valutare se il richiedente non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice dovrà quindi comparare le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, tenendo conto del contributo di ciascuno alla vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, della durata dell’unione e dell’età del richiedente.
Cassazione n. 35969/2023: in caso di scioglimento di un’unione civile, per determinare l’assegno di mantenimento a favore della parte economicamente più debole, la durata del rapporto rilevante non si limita al solo periodo dell’unione civile formalizzata. Richiamando i principi già stabiliti per il divorzio (ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970), La Cassazione stabilisce che si deve considerare anche l’eventuale periodo di convivenza di fatto che ha preceduto la formalizzazione dell’unione civile. Questo vale anche se la convivenza è iniziata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016 (quella che ha istituito le unioni civili).
Leggi anche la guida dedicata alle unioni civili