Cosa sono le unioni civili
Le unioni civili rappresentano una forma giuridica di convivenza riconosciuta dallo Stato italiano, destinata alle coppie dello stesso sesso. Istituite con la legge 20 maggio 2016, n. 76, conosciuta come Legge Cirinnà, costituiscono un importante traguardo nella tutela dei diritti delle persone LGBTQ+, offrendo una disciplina specifica in materia di diritti e doveri reciproci, regime patrimoniale e scioglimento del vincolo.
L’istituto giuridico è stato introdotto per riconoscere e tutelare le relazioni affettive e patrimoniali tra due persone dello stesso sesso, distinguendole sia dal matrimonio (riservato in Italia alle coppie eterosessuali), sia dalla convivenza di fatto, disciplinata nella stessa legge ma con caratteristiche differenti.
L’unione civile, quindi, non è un matrimonio, ma un istituto autonomo che comporta diritti e doveri simili, pur non identici, a quelli del matrimonio.
Normativa di riferimento: la legge Cirinnà
La disciplina delle unioni civili è contenuta nella legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, dal nome della senatrice relatrice del provvedimento. La normativa è entrata in vigore il 5 giugno 2016 e ha introdotto due principali novità:
- il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- la regolamentazione delle convivenze di fatto (sia etero che omosessuali), in un capo distinto.
La legge è stata attuata con il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, che disciplina nel dettaglio le modalità di registrazione e trascrizione delle unioni civili.
Come si costituisce un’unione civile
Per costituire un’unione civile occorre seguire una procedura amministrativa davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune:
- manifestazione congiunta della volontà di unirsi civilmente da parte dei due partner (entrambi maggiorenni e dello stesso sesso);
- assenza di cause impeditive analoghe a quelli previsti per il matrimonio (ad es. interdizione, parentela, vincoli matrimoniali preesistenti).
- redazione dell’atto da parte dell’Ufficiale di Stato Civile e iscrizione nel registro dello stato civile.
- possibilità di scegliere un cognome comune, aggiungendolo o anteponendolo al proprio.
Non è prevista, per le unioni civili, la pubblicazione matrimoniale, ma solo la manifestazione della volontà di costituire l’unione.
Diritti e doveri dei partner
La legge prevede per le persone unite civilmente una serie di diritti e doveri reciproci, che ricalcano in buona parte quelli coniugali, con alcune eccezioni:
- Obbligo di assistenza morale e materiale;
- Obbligo alla coabitazione;
- Concorde indirizzo della vita familiare;
- Obbligo reciproco alla contribuzione secondo le proprie capacità.
A differenza del matrimonio, non esiste il dovere di fedeltà, espressamente escluso dal legislatore.
Inoltre, l’unione civile comporta:
- Successione legittima tra partner, secondo quanto previsto dal codice civile;
- Pensione di reversibilità, se uno dei due partner decede;
- Facoltà di adozione del cognome comune;
- Equiparazione ai coniugi in ambito sanitario e penitenziario, anche in materia di decisioni mediche e accesso alle informazioni.
Regime patrimoniale delle unioni civili
Il regime patrimoniale legale previsto dalla legge per le unioni civili è quello della comunione dei beni, salvo diversa scelta dei partner al momento della costituzione dell’unione o successivamente.
La comunione dei beni comporta la titolarità congiunta dei beni acquistati dopo la costituzione dell’unione, con eccezioni simili a quelle previste per il matrimonio (beni personali, donazioni, ecc.).
È possibile optare per la separazione dei beni, mediante apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile.
Scioglimento dell’unione civile
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire:
- su volontà di uno o di entrambi i partner;
- per decesso;
- per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due partner.
Diversamente dal matrimonio, non è previsto il procedimento di separazione, ma si procede direttamente allo scioglimento, mediante una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile o mediante ricorso congiunto in Tribunale.
Unioni civili e adozione
La legge Cirinnà non estende automaticamente alle unioni civili il diritto all’adozione del figlio del partner (stepchild adoption). Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso in alcuni casi questa possibilità, secondo il principio del superiore interesse del minore, valutato caso per caso dal tribunale.
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