Cos’è lo sfratto per morosità
Lo sfratto per morosità, disciplinato dall’articolo 658 del codice di procedura civile (c.p.c), è una procedura legale che consente al locatore di recuperare l’immobile concesso in locazione qualora il conduttore non paghi i canoni pattuiti. Si tratta di uno strumento rapido e diretto, pensato per tutelare i proprietari di immobili.
Lo sfratto per morosità è un procedimento giudiziario che il locatore può avviare nei confronti del conduttore inadempiente. La morosità si verifica quando l’inquilino non paga il canone di locazione o le spese accessorie previste dal contratto, rendendo possibile il ricorso a questo rimedio per ottenere il rilascio dell’immobile.
Quando si può sfrattare l’inquilino moroso?
Il locatore può richiedere lo sfratto per morosità quando:
- l’inquilino non paga uno o più canoni di locazione: il ritardo o l’omissione dei pagamenti costituisce morosità, salvo diverse previsioni contrattuali;
- non vengono versate le spese condominiali o accessorie se specificatamente previste nel contratto.
In genere, il contratto di locazione stabilisce un termine massimo di ritardo tollerabile prima di considerare il conduttore inadempiente.
Chi può agire per lo sfratto?
Lo sfratto per morosità può essere richiesto:
- dal proprietario dell’immobile;
- dall’usufruttuario o titolare di altri diritti reali di godimento;
- dal procuratore legale autorizzato ad agire in nome e per conto del locatore.
Cosa può fare l’inquilino intimato?
Il conduttore che riceve l’intimazione di sfratto ha diverse possibilità.
- Contestare il provvedimento dimostrando, ad esempio, di aver pagato i canoni richiesti o sollevando altre eccezioni.
- Sanare la morosità, ossia pagare tutte le somme dovute (canoni arretrati, interessi e spese legali) prima dell’udienza, evitando lo sfratto.
- Rilasciare spontaneamente l’immobile per evitare di dover sostenere ulteriori costi giudiziari e procedurali.
La convalida dello sfratto
L’articolo 658 CPC prevede che, in assenza di opposizione da parte del conduttore, il giudice possa emettere un provvedimento di convalida dello sfratto.
Questo provvedimento ha la stessa efficacia di una sentenza e consente al locatore di avviare l’esecuzione forzata per ottenere il rilascio dell’immobile.
Esecuzione dello sfratto
Se il conduttore non lascia spontaneamente l’immobile, il locatore può procedere con l’esecuzione forzata, che prevede determinati passaggi
Prima di tutto il locatore deve chiedere al giudice un titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile.
In seguito interviene l’ufficiale giudiziario, per notificare al conduttore l’avviso di rilascio.
Per ottenere infine il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, l’ufficiale giudiziario può avvalersi della forza pubblica, se il conduttore non collabora e si oppone al provvedimento.
Giurisprudenza sullo sfratto per morosità
Di seguito alcune massime della Cassazione sullo sfratto per morosità:
- Cassazione civile n. 17582/2015: nel procedimento di sfratto per morosità, la conferma da parte del locatore della persistenza della morosità è requisito essenziale per la convalida.
- Cassazione civile n. 3629/2018: dopo la convalida di sfratto, l’assenza dell’intimato o del suo difensore per forza maggiore può derivare da un malore, se improvviso e imprevedibile. Il giudice, con valutazione di fatto insindacabile se motivata, deve accertare il nesso tra la malattia e la mancata comparizione.
- Cassazione civile sez. un. n. 25478/2021: se un’esecuzione forzata si basa su un titolo giudiziale non definitivo poi annullato, l’opposizione va dichiarata con provvedimento di cessata materia del contendere. Le spese sono assegnate secondo la soccombenza virtuale, valutata sui motivi iniziali dell’opposizione.
Modello di intimazione di sfratto per morosità
Ecco un esempio pratico di atto di intimazione:
Tribunale di [Luogo]
Atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida
Il Sig./La Sig.ra [Nome e Cognome del Locatore], residente in [Indirizzo], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [Nome e Cognome], con studio in [Indirizzo], espone quanto segue:
Premesso che:
- In data [data], le parti hanno stipulato un contratto di locazione per l’immobile sito in [indirizzo], registrato presso [Ufficio].
- Il conduttore, Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], ha omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di [elenco mesi] per un importo complessivo di € [importo], oltre alle spese accessorie pari a € [importo].
Chiede:
- Di intimare al Sig./Sig.ra [Nome del Conduttore] di rilasciare l’immobile entro [data].
- Di fissare udienza per la convalida dello sfratto.
- Di condannare il conduttore al pagamento delle somme arretrate, oltre interessi e spese legali.
Data e luogo,
Il Locatore
[Firma]
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