Diffida amministrativa D.Lgs. n. 103/2024: cos’è
La diffida amministrativa è un istituto previsto dal decreto legislativo n. 103/2024. Detto provvedimento legislativo si occupa della semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
L’articolo 1 del decreto citato definisce la diffida amministrativa come l’“invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.”
L’articolo 6 dello stesso testo legislativo stabilisce invece il funzionamento della diffida amministrativa, i casi di applicazione e le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle prescrizioni in essa contenute.
Analisi del decreto legislativo n. 103/2024
Con la nota n. 1357/2024 del 31 luglio 2024 l’Ispettorato nazione del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative del decreto. La nota di preoccupa di analizzare infatti il contenuto dei vari articoli e l’impatto degli stessi sulla attività dell’Ispettorato del lavoro.
Elenco illeciti diffida amministrativa
L’INL ha quindi emanato la nota 6774/2024 dedicata all’elenco degli illeciti. Essa contiene infatti la lista delle violazioni, schematizzate in una tabella, a cui è applicabile l’istituto della diffida amministrativa (art. 1- art. 6 del dlgs n. 103/2024).
La nota ricorda che l’articolo 6 del dlgs n. 103 esclude l’applicazione dell’istituto della diffida alle “violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Sul punto la sopracitata nota n. 1357 ha chiarito però che “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.
L’elenco contenuto nella nota non contiene però le violazioni che non rispettano le condizioni stabilite dal legislatore, comprese quelle di carattere amministrativo relative al corretto adempimento di obblighi che incidono direttamente sulla possibilità di garantire un’efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori (art. 38, comma 2, Costituzione).
L’INL precisa poi che, per quanto riguarda le violazioni in elenco, la nuova diffida non si applica se nei 5 anni precedenti l’inizio dell’attività di accertamento, lo stesso trasgressore è stato sanzionato per violazioni sanabili (art. 6 D.Lgs. n. 103/2024 e art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).
L’INL ricorda inoltre che nella nota richiamata è già stato precisato che l’articolo 6 del dlgs n. 103/2024 ha natura procedimentale, per cui è applicabile anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non contestate con unico verbale, anche se gli accertamenti sono stati avviati prima di questa data.
Modello di diffida amministrativa
Per finalità operative, in attesa dell’implementazione del sistema informatico, la nota INL ha provveduto a trasmettere ai vari uffici territoriali dell’ispettorato il modello del verbale di diffida per invitare il trasgressore a mettere fine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni e a eliminare le conseguenze dell’illecito amministrativo entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica.
La nota fornisce anche le indicazioni procedurali da seguire considerato che i termini concessi per adempiere la diffida sospendono quelli per notificare gli estremi della violazione.
Applicazione temporale della diffida e notifica del provvedimento
La nota Inl n. 7296 dell’8 ottobre 2024 risponde alle numerose richieste di chiarimenti sulle modalità applicative e procedurali della diffida ad integrazione delle note sopra menzionate n. 1357 e n. 6774.
Sull’interpretazione dell’art. 6 del dlgs n. 103/2024 l’Ispettorato ribadisce la natura procedurale della norma e l’applicazione alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 anche se non contestate con il verbale unico.
Per cui il provvedimento di diffida deve essere adottato anche quando, prima dell’accesso ispettivo, una delle violazioni previste dall’elenco allegato alla nota n. 6774, sia stata sanata. La diffida amministrativa anche in questi casi è finalizzata al monitoraggio delle recidive.
La nota precisa inoltre che la diffida amministrativa, in presenza di presupposti di legge, deve essere adottata e notificata. Dal perfezionamento della notifica decorrono i 20 giorni entro i quali il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre fine alla violazione, adempiere ed eliminare gli effetti dell’illecito.
Per garantire la certezza della notifica la diffida deve essere notificata nelle stesse modalità che la legge prevede per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (legge n. 890/1982), in alternativa alla notifica per mezzo del funzionario dell’Amministrazione.
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