Amministrativo, Il giurista risponde

Formazione all’estero e validità in Italia I titoli di formazione professionale relativi a cicli di studi post-secondari conseguiti all’estero ai fini dell’esercizio della professione di docente sono validi in Italia?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. Plen., 29 dicembre 2022, n. 22.

La vicenda esaminata attiene al riconoscimento della validità del titolo di formazione professionale (denominato “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”) presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione di docente conseguito in Romania.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, a far data dalla nota sentenza “Morgenbesser” del 13 novembre 2003, in causa C-313/2001, ristabilendo il rispetto dei principi della Direttiva Europea n. 36/2005 in materia di mobilità delle professioni e conseguentemente il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento, previsti dagli artt. 45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione Europea.

Nel caso di specie rileva l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 206/2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, per il quale: “Se, in uno Stato Membro ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”.

Tale disposizione indica, dunque, il procedimento da seguire e dispone il riconoscimento con il solo possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, per accedere alla stessa professione, previsto da un altro Stato Membro.

Si afferma, quindi, che il Ministero italiano deve valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre
o il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 206/2007 ovvero misure compensative di cui al successivo art. 22 del D.Lgs. 206/2007 cit.

In proposito, è importante evidenziare che la Commissione europea ha enunciato la non necessaria identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero.

Come affermato dai Giudici, il certificato va considerato secondo il sistema generale di riconoscimento, confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Il Ministero dell’Istruzione riscontrata la possibile equivalenza deve, dunque, esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Sulla base di tali premesse, la VII Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la soluzione della questione all’Adunanza Plenaria, che in definitiva enuncia il seguente principio di diritto: “Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5983; Id., 16 marzo 2022, n. 1850;
Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7343; Id., 17 febbraio 2020, n. 1198

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