Lavoro nero: il vademecum INL
Sul lavoro nero arriva la nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024. Il documento chiarisce le modalità applicative della maxi sanzione contemplata dall’articolo 3 (commi 3 e 3 tre) del Decreto legge n. 12/2002 nelle ipotesi di lavoro sommerso.
Il tutto alla luce delle ultime novità introdotte da leggi e sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione.
Con questa nota l’Ispettorato del lavoro aggiorna il Vademecum sulla maxi -sanzione da applicare in caso di lavoro nero ai datori di lavoro privati (esclusi quelli domestici o nell’ambito dei rapporti societari e familiari) e compresi gli enti pubblici economici tenuti a comunicare il rapporto di lavoro.
Assunzione irregolare di lavoratori: illecito omissivo istantaneo
Il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti. Esso si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l’avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Per integrare l’illecito soggetto ala maxi sanzione occorre urini l’omessa comunicazione dell’assunzione in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
Sanzioni: normativa applicabile
Dal punto di vista degli importi delle sanzioni, data la natura dell’ illecito, la normativa da applicare è quella vigente nel momento in cui il rapporto di lavoro irregolare si costituisce.
Per quanto riguarda invece la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione se il luogo in cui si consuma il reato non coincide con quello in cui viene accertato, il personale addetto deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato che ha la competenza ad operare nel luogo in cui si trova la sede legale del responsabile per adottare poi l’ordinanza ingiunzione.
Lavoro nero: le sanzioni
Gli importi delle sanzioni variano in base alla durata dell’’illecito che coincide con l’impiego irregolare del lavoratore.
Al momento gli importi delle sanzioni sono i seguenti:
– da Euro 1.950,00 a Euro 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;
- da Euro 3900,00 a Euro 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni;
- da Euro 7.800,00 a Euro 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per più di 60 giorni.
Sanzioni aumentate: casi particolari
Il comma 3 quater dell’articolo 3 prevede un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 20% se vengono impiegati:
- lavoratori stranieri;
- minori che non possono lavorare perchè non hanno alle spalle 10 anni di scuola dell’obbligo e che non hanno compiuto i 16 anni di età;
- beneficiari de reddito di cittadinanza;
- beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per a formazione e lavoro.
Sanzioni maggiorate per recidiva
Previste inoltre maggiorazioni nella misura del 60% per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti l’illecito siano stati raggiunti da sanzioni penali o amministrative.
La recidiva sussiste nei seguenti casi:
- se il soggetto sanzionato è la stessa persona fisica che ha trasgredito;
- se il trasgressore è il destinatario delle sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi nei tre anni anteriori alla commissione del nuovo illecito.
La maggiorazione per recidiva è esclusa nei seguenti casi:
- estinzione degli illeciti amministrativi in presenza di un pagamento in misura ridotta;
- in relazione a illeciti per i quali il trasgressore abbia provveduto ad effettuare i pagamenti previsti in adempimento alla prescrizione.
Maxi sanzione: casi di non applicazione
Tra i vari casi contemplati, la maxi sanzione non si applica nei seguenti casi:
- se prima dell’accertamento il datore regolarizza spontaneamente il rapporto di lavoro in nero;
- se il rapporto di lavoro è qualificato in modo diverso.
Maxi sanzione: ipotesi particolari di lavoro nero
Il vademecum contempla poi casi particolari di applicazione della maxi sanzione nelle seguenti ipotesi:
- prestazioni di lavoro che perseguono oltre il termine concordato dalle parti relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
- contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 6 del DL n. 50/2017;
- lavoro nero relativo ad appalto, distacco e somministrazione;
- distacco transnazionale;
- caporalato;
- tirocinio extracurricolare;
- lavoratori irregolari impiegati dagli enti del terzo settore;
- lavoro occasionale in agricoltura;
- collaborazioni occasionali art. 222 c.c.
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