Obbligo di mantenimento e reato di cui all’art. 570 c.p.
Il caso in esame prende avvio dalla decisione emessa dalla Corte d’appello di Napoli la quale, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e per l’effetto aveva revocato la condanna al risarcimento dei danni in precedenza statuita in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza la parte civile aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando, per quanto qui rileva, le conclusioni cui era giunto il Giudice di secondo grado il quale non avrebbe fornito una valida motivazione alla propria decisione. La ricorrente aveva altresì sottolineato, in punto di fatto, che l’imputato non aveva corrisposto gli alimenti a partire dal 2010, conseguendone l’irrilevanza della circostanza secondo cui lo stesso nel 2012 aveva perso il lavoro, essendo a quell’epoca già inadempiente rispetto ai propri doveri genitoriali.
Difficoltà economiche e obbligo di mantenimento del genitore
La Cassazione, con sentenza n. 21069-2024, ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nella specie, la Corte ha rilevato come il Giudice di secondo grado aveva “sottolineato come l’imputato, invalido al 50%, aveva perso la precedente occupazione (…) e non aveva fonti di reddito alternative e adeguate a far fronte alle ordinarie necessità proprie e della famiglia”.
La Corte ha proseguito il proprio esame mettendo in evidenza quanto riportato dal Giudice di merito, ovvero che l’imputato era sostanzialmente rimasto privo di occupazione e svolgeva saltuariamente prestazioni di ausilio agli anziani per poche decine di euro alla settimana; nonostante tale situazione, egli aveva continuato a versare “con sufficiente regolarità” la somma di 200 euro al mese in favore dei figli, conformemente a quanto previsto dall’accordo sottoscritto con l’ex coniuge.
Ne consegue, secondo il Giudice di legittimità, che la ricostruzione offerta dalla Corte d’appello fosse immune da censure, difettando nel caso di specie l’elemento soggettivo del reato contestato, dal momento che è risultata costante la volontà dell’obbligato di far fronte agli oneri di mantenimento sullo stesso ricadenti in favore dei figli, ai quali è parzialmente venuto meno in concomitanza delle obiettive difficoltà economiche dallo stesso subite.