Ordinanza di convalida: cos’è
L’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo è un atto del procedimento penale italiano, prevista dall’articolo 391 del Codice di procedura penale (c.p.p.).
Questo provvedimento garantisce in particolare il rispetto del principio costituzionale di libertà personale, tutelato dall’articolo 13 della Costituzione. Le limitazioni della libertà personale infatti sono ammesse solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, previo controllo giurisdizionale ed entro termini perentori.
Normativa di riferimento
La disciplina dell’ordinanza di convalida e del predetto controllo giurisdizionale è delineata dagli articoli 390 e 391 c.p.p.
Procedimento di convalida
Dopo un arresto o un fermo, la polizia giudiziaria, come previsto dall’articolo 386 c.p.p comma 4, mette il soggetto a disposizione del Pubblico Ministero (P.M.). Quest’ultimo, in base a quanto previsto dall’articolo 390 c.p.p, se non dispone l’immediata liberazione, ha l’obbligo di chiedere la convalida della misura precautelare (arresto o fermo) al Giudice per le indagini preliminari (G.I.P) competente entro quarantotto ore “in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo sono stati eseguiti.” Il P.M, nel richiedere la convalida, trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e la documentazione relativa. Se il P.M non rispetta questo termine, l’arresto (o il fermo) perde la sua efficacia.
Il G.I.P., ricevuta la richiesta, fissa l’udienza di convalida entro le successive quarantotto ore. L’udienza si svolge in camera di consiglio, a cui il difensore del soggetto arrestato o fermato deve necessariamente partecipare. In mancanza di un difensore di fiducia, il giudice provvede a nominarne uno d’ufficio al fine di garantire il diritto alla difesa. Il giudice ha inoltre il compito di verificare che il soggetto sia stato informato dei suoi diritti, come previsto dall’articolo 386 c.p.p.
Udienza e ordinanza di convalida
L’udienza di convalida rappresenta un filtro giurisdizionale essenziale per bilanciare l’esigenza di repressione dei reati con la tutela dei diritti fondamentali. Durante quest’udienza, il giudice procede a due valutazioni distinte e indipendenti.
- Prima di tutto verifica la legittimità dell’arresto o del fermo. A tal fine esamina la regolarità formale dell’atto, il rispetto dei termini di legge per la richiesta di convalida e la messa a disposizione del P.M e la sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l’operato della polizia giudiziaria. Se queste condizioni sono state rispettate, il giudice emette un’ordinanza di convalida, che segna il passaggio da una misura provvisoria e di polizia a una situazione sotto il diretto controllo del potere giudiziario. Se però il giudice rileva delle irregolarità, nega la convalida. Contro l’ordinanza di convalida o di diniego, è ammesso il ricorso per Cassazione. Occorre sottolineare che l’ordinanza di convalida non implica automaticamente l’applicazione di una misura cautelare, ma si limita a riconoscere la legittimità della privazione della libertà fino a quel momento.
- In secondo luogo, se l’arresto viene convalidato e il P.M lo richiede, il giudice valutala sussistenza delle condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273 (gravi indizi di colpevolezza) e 274 c.p.p (inquinamento delle prove, pericolo di fuga o di reiterazione). Se tali condizioni sono presenti, il giudice può disporre l’applicazione di una misura coercitiva. Se però le condizioni non sussistono e il giudice non convalida l’arresto, allora deve disporre l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato. L’ordinanza che non dispone la misura cautelare, ma convalida solo la misura precautelare deve essere seguita dalla liberazione del soggetto. La sola convalida infatti non è sufficiente a mantenere la persona in stato di detenzione.
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