INI-PEC e INAD secondo il CAD
Domicilio digitale: il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, disciplina due registri fondamentali:
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INI-PEC (art. 6-bis): registro dei domicili digitali di imprese e professionisti, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con supporto tecnico di InfoCamere. La PEC comunicata dagli ordini professionali costituisce il domicilio digitale professionale, obbligatorio per le comunicazioni legali legate all’attività lavorativa.
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INAD (art. 6-quater): registro dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti non iscritti in albi o registri. Gestito da AgID con supporto tecnico delle Camere di commercio, è facoltativo e destinato alle comunicazioni legali rivolte alla sfera privata.
Cosa prevede la nota AGID-MIMIT
La nota congiunta AGID-MIMIT del 29 luglio 2025 chiarisce che, ai sensi dell’art. 6-quater comma 2 del CAD, il domicilio digitale dei professionisti registrato in INI-PEC viene automaticamente trasferito in INAD, dove assume valore come domicilio digitale personale e può essere utilizzato per comunicazioni aventi valore legale nella sfera privata.
Il primo riversamento è avvenuto contestualmente all’entrata in esercizio di INAD, mentre i trasferimenti successivi si effettuano quotidianamente per le nuove iscrizioni in INI-PEC.
Periodo transitorio di 30 giorni: consultabilità e modifiche
Secondo le Linee guida AgID, il domicilio digitale trasferito in INAD e il nominativo del professionista:
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Rimangono provvisoriamente registrati, ma non pubblicati, per un periodo di 30 giorni.
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Durante questo lasso temporale, è disponibile un’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Il professionista può scegliere di modificare il domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso, in base all’art. 3-bis comma 1-bis del CAD.
Dopo 30 giorni: pubblicazione e successive modifiche
Al termine dei 30 giorni, AgID procede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale e dei relativi dati nell’indice INAD.
Da quel momento, tale domicilio assume valore legale per comunicazioni private e personali. Il professionista conserva il diritto — secondo le modalità indicate nelle Linee guida — di modificare o cessare il domicilio digitale pubblicato.