Vendita all’incanto o all’asta: cos’è?
La vendita all’incanto o all’asta è quella in cui i partecipanti presentano le proprie offerte in modo competitivo. Questo procedimento può avvenire in diverse modalità:
- fisicamente in un’aula di tribunale,
- presso lo studio del delegato alla vendita o in una sala d’aste,
- virtualmente su piattaforme dedicate.
L’incanto, quindi, definisce il procedimento competitivo tipico di questo tipo di asta, distinguendola da altre forme di vendita giudiziaria.
Vendita all’incanto o all’asta e vendita senza incanto: differenze
Nell’asta con incanto, i partecipanti sono coinvolti in una competizione in tempo reale, personalmente o in modalità online, per aggiudicarsi un bene. Un banditore gestisce le offerte, che devono superare la precedente, e l’aggiudicazione avviene quando non ci sono più rilanci.
Nell’asta senza incanto invece, i partecipanti presentano le rispettive offerte in una busta chiusa o in formato telematico. Questa procedura è più formale e mira alla massima trasparenza. Il modulo di partecipazione richiede una serie di informazioni obbligatorie. A questo è necessario allegare una copia del documento d’identità e un assegno circolare per il pagamento della cauzione.
Le offerte possono essere anche inferiori al prezzo base, ma non meno di una certa percentuale. Dopo la scadenza del termine per la presentazione, le buste vengono aperte. Se c’è una sola offerta, il proponente si aggiudica il bene. Se le offerte sono più di una, si apre una vera e propria gara tra gli offerenti, a partire dall’offerta più alta. In questo caso, i rilanci avvengono in modo competitivo, simile a un’asta con incanto, e l’aggiudicazione va al miglior offerente. Questa modalità è oggi la più comune nei tribunali per la vendita di beni pignorati.
Espropriazione e vendita all’asta o all’incanto
La vendita all’incanto, disciplina dal codice di procedura civile, presenta regole specifiche a seconda che oggetto dell’espropriazione sia un bene mobile o un bene immobile del debitore.
Vendita di beni mobili
In una vendita giudiziaria con pubblici incanti di beni mobili il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità della vendita (giorno, ora e luogo) e ne affida lo svolgimento a un professionista delegato (cancelliere, ufficiale giudiziario, notaio, avvocato o commercialista).
Il prezzo base dell’incanto viene stabilito in base al valore di mercato (se esiste un listino ufficiale) o, in assenza di questo, viene fissato dal giudice, che può anche avvalersi di uno stimatore. In alternativa, in casi specifici, il giudice può autorizzare la vendita al miglior offerente senza un prezzo minimo.
Durante l’incanto, i beni possono essere offerti singolarmente o a lotti. L’aggiudicazione avviene in favore di chi offre di più quando non vengono presentate offerte superiori dopo due richiami del prezzo raggiunto.
Se un bene rimane invenduto, viene fissato un nuovo incanto con un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente.
Vendita di beni immobili
La procedura dell’incanto relativa i beni immobili si svolge in aula davanti al giudice dell’esecuzione. Le offerte sono considerate valide solo se superano il prezzo base o l’offerta precedente sin base alle condizioni stabilite. L’immobile viene aggiudicato all’ultimo offerente se, dopo tre minuti, non ci sono offerte superiori. Ciascun offerente non è più vincolato dalla sua offerta se viene superata da un’altra.
Entro il termine di dieci giorni dall’incanto, è possibile presentare offerte in aumento: Queste però devono superare di almeno un quinto il prezzo di aggiudicazione. In questo caso, il giudice indice una nuova gara tra l’aggiudicatario e i nuovi offerenti. Se nessuno di questi ultimi si presenta alla gara, l’aggiudicazione iniziale diventa definitiva e gli offerenti inadempienti perdono la cauzione.
L’aggiudicatario ha un termine per versare il prezzo stabilito.
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