Riciclaggio: tenuità del fatto sempre esclusa La Cassazione ricorda che la particolare tenuità del fatto è esclusa nel reato di riciclaggio
Particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità del fatto è sempre esclusa per il riciclaggio. Lo ricorda la seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 23743-2024.
Nella vicenda, la Corte d’appello di Brescia confermava la condanna di alcuni soggetti per il reato di riciclaggio.
Uno degli imputati ricorreva avverso il Palazzaccio, tramite il proprio difensore, deducendo, tra l’altro, violazione di legge, in quanto non sarebbe stata valutata la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. in relazione al reato di riciclaggio, ove diversamente qualificato.
Reato di riciclaggio e art. 131-bis c.p.
Per la Cassazione, però, la doglianza è manifestamente infondata in quanto “il reato di riciclaggio contestato, correttamente qualificato, non consente l’applicazione del beneficio richiesto”.
Attenuanti generiche
Nulla di fatto neanche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giacchè la Corte d’appello in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, aveva rilevato l’assenza di elementi positivi idonei a consentire al riconoscimento del beneficio.
Inammissibilità del ricorso
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna anche al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma determinata equitativamente in tremila euro.