Institore: chi è e cosa fa Chi è e cosa fa l’institore, quali sono i suoi rapporti con l’imprenditore preponente, quali i suoi poteri e le sue responsabilità. In particolare: la procura institoria
Chi è e cosa fa l’institore
L’institore è un soggetto incaricato dall’imprenditore a gestire un’impresa commerciale o un particolare ramo di essa o una sua sede secondaria.
L’incarico viene conferito con un particolare negozio giuridico, chiamato procura institoria e afferisce ad un generale potere di gestione dell’impresa e non a specifici atti.
Che differenza c’è tra institore e procuratore
Diversamente dal potere di gestione proprio dell’institore, individuato dall’art. 2203 del codice civile nei termini sopra esaminati, il procuratore ha invece dei poteri più limitati, che riguardano specifici atti.
Le funzioni di institore, inoltre, sono assimilabili a quelle di un dirigente, avendo egli dei veri e propri poteri direttivi, decisionali e di rappresentanza generale, mentre lo stesso non si può dire dei procuratori.
Entrambe le figure, comunque, sono comunemente considerate come dei lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2094 c.c., in quanto retribuiti dall’imprenditore e legati a questi da un rapporto continuativo. In termini più generici, di solito, l’institore e il procuratore (e altresì il commesso) vengono definiti come gli ausiliari dell’imprenditore.
Poteri dell’institore
A norma dell’art. 2204 c.c., l’institore ha il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (eccetto quelli esclusi da eventuali limiti contenuti nella procura).
L’alienazione e l’ipoteca di immobili, però, devono essere espressamente autorizzate dal proponente.
L’institore ha, inoltre, il potere di rappresentanza giudiziale dell’imprenditore. A questo riguardo, va precisato che, da un lato, l’institore può agire non solo con riferimento agli affari da lui compiuti, ma in generale per tutto ciò che afferisce all’impresa da lui gestita. Dall’altro, il suo potere di rappresentanza giudiziale non può essere limitato relativamente al lato passivo: l’institore, cioè, può essere sempre chiamato in giudizio dal terzo coinvolto con lui in un affare.
L’institore è inoltre tenuto, con l’imprenditore, all’osservanza delle norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese e alla corretta tenuta delle scritture contabili.
Come si nomina un institore?
La procura institoria è l’atto con cui l’imprenditore prepone l’institore quale gestore della propria azienda, o di un ramo di essa.
Tale atto deve essere autenticato da un pubblico ufficiale come il notaio e successivamente trascritto presso il registro delle imprese (sebbene il rapporto institorio possa essere dimostrato, da chi ne abbia interesse, anche in assenza della procura).
I caratteri di pubblicità che caratterizzano l’atto di procura con cui viene incaricato l’institore rispondono ad un’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi che concludono affari, o che siano coinvolti in qualsiasi tipo di rapporto giuridico, con l’institore.
Non a caso, il codice dedica particolare attenzione sia alla disciplina della responsabilità dell’institore (e dell’imprenditore), sia alla trascrizione dei limiti al potere di rappresentanza contemplati nella procura institoria.
La procura institoria e le responsabilità dell’institore
In particolare, il secondo comma dell’art. 2206 dispone che, in mancanza dell’iscrizione della procura nel registro delle imprese, la rappresentanza dell’institore è da considerarsi generale. Ciò significa che le eventuali limitazioni concordate tra imprenditore e institore non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che il terzo ne era a conoscenza quando ha concluso l’affare.
Inoltre, a norma dell’art. 2207 c.c., se, successivamente all’iscrizione della procura, l’imprenditore intende apportarvi delle limitazioni, anche tali atti limitativi del potere institorio dovranno essere iscritti nel registro delle imprese, pena l’inopponibilità delle limitazioni ai terzi. Di conseguenza, in assenza di pubblicità, l’imprenditore rimane obbligato per gli atti dell’institore che superino i suoi poteri.
Riguardo alla responsabilità dell’institore, infine, l’art. 2208 c.c. chiarisce che la stessa è personale quando quest’ultimo non metta il terzo in condizioni di conoscere l’esistenza del rapporto institorio; in un’ottica di maggiore tutela dell’affidamento, al terzo è riconosciuta, comunque, azione contro l’imprenditore per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa. In tal caso, l’imprenditore conserva, al contempo, il diritto di agire in regresso nei confronti dell’institore che abbia agito per il proprio interesse.