Atto di precetto L’atto di precetto contiene un’intimazione al debitore di pagare spontaneamente quanto dovuto per evitare che venga avviata l’esecuzione forzata
Cos’è l’atto di precetto
Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto, avvertendolo che in mancanza di adempimento spontaneo procederà con il pignoramento dei beni e quindi con l’esecuzione forzata.
In sostanza, il precetto ha la funzione di ultimo avvertimento, per consentire al debitore di pagare senza incorrere nell’esecuzione a danno dei beni rientranti nel suo patrimonio.
Come vedremo, l’atto di precetto, pur essendo teoricamente un atto stragiudiziale, perché precede il procedimento di esecuzione forzata, è sostanzialmente considerato dall’ordinamento il primo atto dell’esecuzione stessa, tanto da poter essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da parte del debitore.
La notifica del precetto
L’obbligo di cui il creditore chiede l’adempimento con l’atto di precetto è quello individuato dal titolo esecutivo cui il precetto stesso fa riferimento.
Tale obbligo può corrispondere a quanto indicato in una cambiale, un assegno o in un altro titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo. Questi ultimi provvedimenti, però, prima di essere notificati al debitore, devono essere muniti di formula esecutiva.
Il precetto può essere notificato unitamente al titolo esecutivo o successivamente alla notifica del titolo.
A questo proposito, giova ricordare cosa succede se non si ritira un precetto esecutivo: in tal caso, la notifica si considera comunque perfezionata, una volta decorsi dieci giorni dall’avviso con cui il servizio postale informa il destinatario della giacenza del precetto a causa della precedente mancata consegna.
Quanto tempo passa tra atto di precetto e pignoramento?
Come abbiamo detto, per espressa previsione di legge (art. 480 c.p.c.), il precetto deve contenere l’avvertimento al debitore che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Quest’ultima non può, però, essere avviata dal creditore (con l’atto di pignoramento) prima di 10 giorni dalla notifica del precetto, proprio per consentire al debitore l’eventuale adempimento spontaneo.
Non solo: l’art. 491 c.p.c. impone al creditore di iniziare l’esecuzione entro novanta giorni dalla ricezione della notifica da parte del debitore. Ciò è previsto proprio per sottolineare il valore di avvertimento dell’atto di precetto a beneficio del debitore ed evitare, quindi, che il pignoramento ai danni del patrimonio di quest’ultimo possa avvenire in un tempo lontano da quello in cui egli è stato avvisato dell’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Sebbene, quindi, non sia tecnicamente corretto chiedersi quando va in prescrizione un atto di precetto (poiché non si tratta di prescrizione ma di perdita di efficacia), è pacifico che una volta trascorsi 90 giorni dalla sua notifica senza che sia avviata l’esecuzione, il precetto perde la sua efficacia.
Il contenuto del precetto ex art. 480 c.p.c.
Quanto al contenuto dell’atto di precetto, in esso devono essere indicate le parti e trascritto il contenuto del titolo esecutivo. Inoltre, deve esservi l’avvertimento che il debitore può rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi per concludere con il creditore un accordo di composizione della crisi o per predisporre un piano del consumatore (si tratta dei rimedi previsti dalla l. 3 del 2012 per risolvere le situazioni di sovraindebitamento).
Il precetto deve, inoltre, essere sottoscritto dal debitore o dal suo difensore.
Come difendersi da un atto di precetto?
Il debitore che intenda contestare l’atto di precetto notificatogli, può proporre opposizione in giudizio.
A tal fine, egli seguirà la procedura dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora ritenga di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata; oppure avanzare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come accennato all’inizio di questa breve guida), se solleva eccezioni sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.