revisore di sostenibilità

Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa Revisore di sostenibilità: chi è e cosa fa la nuova figura prevista dalla Direttiva CSRD recepita dal decreto legislativo n. 125/2024

Revisore di sostenibilità: recepimento Direttiva UE 2022/2464

Il revisore di sostenibilità è una figura introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Direttive (CSRD), che modifica il regolamento UE 537/2014 e tre direttive che si occupano della rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024 e che ha recepito la suddetta Direttiva 2022/2464 si occupa anche di disciplinare la figura del revisore della sostenibilità.

La direttiva CSRD amplia non solo gli obblighi previsti dalla Direttiva 2014/1995, ma anche i soggetti a cui tali obblighi sono applicabili. Oggi infatti sono soggetti alla disciplina della direttiva non solo le imprese con un minimo di 500 dipendenti, ma anche le PMI, ad accezione delle micro-imprese e le succursali di società extra UE con ricavi minimi realizzati all’interno del territorio UE di 150 milioni di euro.

Revisore di sostenibilità: chi è

Il revisore della sostenibilità può essere sia lo stesso revisore legale che si occupa della revisione legale del bilancio che un altro revisore.

L’incarico per l’adempimento degli obblighi a carico del revisore di sostenibilità può essere assunto anche da una società di revisione legale abilitate. La società di revisione che si occupa di questi adempimenti può essere anche la stessa società di revisione legale del bilancio, così come una diversa società.

Requisiti e formazione

L’articolo 9 del decreto di recepimento n. 125/2024, che modifica anche il decreto legislativo n. 39/2010, stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso il revisore di sostenibilità e la formazione prevista per questa figura che, per svolgere gli incarichi legati alla sostenibilità, deve essere iscritto in un apposito registro.

Diritti

Il revisore può dimettersi dagli incarichi ricevuti, fatto salvo il risarcimento del danno nelle modalità e nei termini che verranno definiti dal Ministero dell’economia e delle Finanze dopo aver sentito la Consob. In ogni caso le dimissioni devono dare la possibilità alla società soggetta a revisione di provvedere in altro modo.

Revisore di sostenibilità: che cosa fa

Il revisore di sostenibilità attesta e cura la rendicontazione di sostenibilità. Lo stabilisce l’articolo 8 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva. Esso esprime con la relazione prevista dall’articolo 14 bis del decreto legislativo n. n. 39/2010 le sue conclusioni sulla conformità della rendicontazione alle norme dello stesso decreto che prevedono e disciplinano:

  • i criteri si redazione;
  • la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione;
  • la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa.

Per ogni incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità il revisore o la società di revisione devono creare un fascicolo, contenente determinati dati e informazioni.

Il revisore della sostenibilità ha l’obbligo di conservare la documentazione di eventuali reclami scritti sull’esecuzione della rendicontazione legale o delle attestazioni di sostenibilità eseguiti per 10 anni, che decorrono dalla data della relazione di revisione o di attestazione.

In caso di irregolarità nello svolgimento delle sue funzioni il revisore può essere sanzionato dal Ministero dell’Economia  e delle finanze e dalla Consob.

Relazione attestazione conformità della rendicontazione di sostenibilità

Uno dei compiti principali del revisore consiste nella redazione della  relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in cui vengono espresse le conclusioni sulla   “conformità della rendicontazione  di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilità di  cui   agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del predetto decreto, nonché circa la conformità all’osservanza  degli  obblighi  di  informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.”

Il contenuto della relazione è disciplinato dal nuovo art. 14 bis del dlgs n. 39/2010.

 

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