Patente nautica a 16 anni Patente nautica a 16 anni: questa una delle tante novità introdotte dal decreto n. 133/2024 che si occupa anche di sicurezza e velocità
Patente nautica anche per i sedicenni
Patente nautica di categoria D, tipo D1 a 16 anni. Questa una delle tante novità previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 17 settembre 2024 n. 133. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21.09.2024, contiene il regolamento di modifica del decreto n. 146/2008, che concerne il regolamento di attuazione dell’art. 65 del dlgs n. 171/2005 che contiene il “Codice della nautica da diporto”.
Il decreto si compone di 101 articoli e di XII allegati, alcuni dei quali in formato grafico. Le novità di maggiore rilievo, che modernizzano le norme nautiche italiane, si occupano di bussola elettronica, limiti di velocità, abilitazione diurna per i sedicenni e i Superyacht.
Vediamo più in dettaglio.
Patente nautica D per chi ha compie 16 anni
L’articolo 28 del decreto prevede che le patenti nautiche di categoria D, che sono abilitazioni speciali, possano essere rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti fisici e psichici indicati nell’allegato I che abbiano compiuto i 16 anni di età. Questa abilitazione consente la sola navigazione diurna e per natanti o imbarcazioni da diporto con scafi di lunghezza massima di 12 metri. Un limite ulteriore è rappresentato dalla distanza, nel senso che i sedicenni potranno guidare solo all’interno delle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa. La guida delle moto d’acqua invece è consentita entro un miglio di distanza dalla costa.
Percorso di formazione ed esame
Per conseguire la patente i sedicenni devono seguire uno specifico percorso formativo composto da prove teoriche e pratiche e superare un test teorico e una prova pratica.
Sicurezza: bussola elettronica e dotazioni
In materia di sicurezza il decreto introduce la bussola elettronica e definisce i requisiti delle dotazioni di sicurezza come torce, parabordi, salvagenti e zattere, razzi, imbracature e zattere di salvataggio.
Limiti di velocità
Cambiano i limiti di velocità. Il limite è di 8 nodi entro i 500 metri dalla costa. Nelle acque interne il limite è ridotto a 200 metri. Il limite è invece di 3 nodi all’interno dei porti e delle aree con imbarcazioni ancorate.
Gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere costruiti per conseguire lo scopo, fissando la velocità dell’unità in un momento determinato, in modo chiaro e accertabile, nel rispetto della riservatezza dell’utente.
Superyacht: registro e sicurezza
L’iscrizione dei Superyacht nel Registro internazionale italiano può essere richiesta anche da chi utilizza l’imbarcazione in virtù di un contratto di leasing. Per la registrazione basta il titolo di proprietà o l’estratto del registro navi in costruzione o l’attestazione di avvio della cancellazione da un altro registro UE, con il certificato di stazza, anche se provvisorio.
Per quanto riguarda invece la sicurezza, il decreto prevede la modifica del regolamento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti.