Reato di contrabbando estinto con il ravvedimento operoso Il reato di contrabbando punito solo con la multa si estingue con il pagamento, anche in misura ridotta grazie al ravvedimento operoso
Reato di contrabbando e ravvedimento operoso
Il reato di contrabbando si estingue con il ravvedimento operoso. Lo chiarisce la circolare n. 22/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La circolare ricorda infatti che il decreto legislativo n. 141/2024 ha introdotto importanti novità in materia sanzionatoria per quanto riguarda gli illeciti in materia doganale.
L’articolo 79 del suddetto decreto legislativo punisce in particolare il contrabbando per dichiarazione infedele. La norma infatti così dispone: “Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.” Questo tipo di reato, come emerge dalla norma, è punito solo con la multa.
Reato di contrabbando estinto se si paga la multa
Questa precisazione è molto importante perché l’articolo 112 dello stesso decreto legislativo n. 141/2024 disciplina l’estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.
La norma prevede infatti che “1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa. 2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. 3. L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell’Agenzia.”
Da segnalare poi l’articolo 88 sulle circostanze aggravanti del reato di contrabbando.
Il comma 3 è di particolare interesse perché precisa che, per i delitti di cui all’art. 79 (contrabbando per dichiarazione infedele) e 83 (contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento) alla multa si somma la pena della reclusione fino a tre anni se l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti supera i 50mila euro, ma non i 100.000 euro.
Diritti sotto i 50.000: estinzione con il ravvedimento operoso
Alla luce delle disposizioni analizzate la circolare n. 22/2024 chiarisce quindi che per i reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti superi i 50.000 euro, in assenza di aggravanti, sia possibile accedere all’istituto contemplato dall’art. 112 del decreto, che prevede l’estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.
L’accesso all’istituto non è soggetto a termini di decadenza, per cui la parte può procedere al pagamento anche in pendenza del procedimento penale.
Ma non è tutto, la parte interessante della circolare è quella in cui ricorda che l’articolo 104 del decreto legislativo prevede l’applicabilità alle violazioni e alle sanzioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 471/1997 e 472/1997, purché compatibili e salvo sia diversamente previsto.
Ne consegue che la parte potrà definire la propria posizione ed estinguere il reato di contrabbando anche ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso contemplato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Grazie a questo istituto il soggetto multato potrà beneficiare inoltre di una riduzione pari a un decimo del minimo della sanzione se provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla commissione.
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