Guard rail quale concausa del sinistro
Nel caso che ci occupa, si discute delle cause che avevano condotto ad un tragico incidente stradale nell’ambito del quale avevano perso la vita alcune persone e ne erano rimaste ferite altre.
Nella specie, dalla ricostruzione dei fatti, era emerso che il sinistro si era verificato sia a causa dell’elevata velocità cui procedeva l’autovettura, che a causa dell’anomalia della barriera guardrail lungo quel tratto di strada.
All’esito del giudizio di merito, la Corte d’appello di Bologna, per quanto qui rileva, aveva dichiarato la corresponsabilità della società, incaricata alla gestione del tratto stradale interessato, nella causazione del sinistro.
Avverso la suddetta sentenza la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Responsabilità della PA nella manutenzione della strada
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11950-2024, ha rigettato il ricorso proposto e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Dopo aver ripercorso i fatti di causa, il Giudice di legittimità ha affermato che i guardrail “sono dispositivi di sicurezza stradale che (…) hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva; dall’altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta”.
Allo stesso tempo, la Corte ha ricordato come “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale”.
I principi di diritto della Cassazione
Sulla scorta del quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, la Corte ha pertanto pronunciato i seguenti principi di diritto.
“La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile”.
Per quanto invece attiene alla specifica materia della responsabilità civile della p.a. per danni da cose in custodia, la Corte ha rilevato come “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, (…) sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.
Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Corte ha dunque provveduto a rigettare il ricorso.