Avvocato offende CDD
Illecito per l’avvocato che offende i membri del CDD accusandoli di superficialità. “Configura – infatti – l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di ‘comportamento approssimativo e superficiale’, di una ‘posizione preconcetta’ e di una ‘forzata mancanza di obiettività’ verso l’incolpato, descrivendo inoltre come ‘sterili’ le deduzioni dell’Organo di Disciplina”. Così il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli nella decisione n. 19/2024 pubblicata il 9 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.
No alla scriminante ex art. 598 c.p.
“Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo” afferma infatti il Consiglio di disciplina.
La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, invero, “si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa”.
La decisione
Nel caso di specie, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia. Per cui, l’illecito per l’avvocato è confermato.