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Il CNF può sollevare questioni di legittimità costituzionale Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che il Consiglio Nazionale Forense può sollevare questioni di legittimità costituzionale

legittimità costituzionale

Questioni di legittimità costituzionale

Con la sentenza n. 13376/2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affrontato un rilevante quesito interpretativo di carattere istituzionale e processuale, stabilendo che il Consiglio nazionale forense (CNF) è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto rientra tra i giudici speciali previsti dall’art. 134 della Costituzione e dall’ordinamento giudiziario.

Il contesto del giudizio

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un avvocato avverso una decisione del CNF in sede disciplinare. La questione preliminare che si è posta alla Corte ha riguardato la legittimazione del CNF a sollevare q.l.c. davanti alla Corte costituzionale, in un procedimento nel quale era stato messo in discussione un profilo di compatibilità costituzionale di norme che incidono sull’ordinamento forense.

Le motivazioni delle Sezioni Unite

La Corte ha ricostruito il ruolo e la natura del CNF, osservando che, sebbene questo sia un organo amministrativo dotato di autonomia ordinamentale, esercita anche funzioni giurisdizionali in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, secondo quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dal Codice deontologico forense.

Richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno ribadito che per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale è necessario che l’organo:

  • eserciti una funzione giurisdizionale, ossia sia chiamato a risolvere una controversia in contraddittorio tra le parti;

  • sia terzo e imparziale;

  • sia istituito per legge;

  • decida con effetti vincolanti, anche se in ambito settoriale o specialistico.

Il Consiglio nazionale forense, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, soddisfa tutti questi requisiti: è istituito per legge, esercita una funzione giurisdizionale, le sue decisioni sono vincolanti, e adotta provvedimenti in contraddittorio con le parti, con piena terzietà rispetto al procedimento.

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