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Avvocato coperto dall’assicurazione anche se non ha risarcito il cliente La Cassazione afferma che l'obbligo di tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare al danneggiato, sorge in dipendenza della responsabilità civile, già al tempo dell’avveramento del rischio dedotto in contratto da indennizzare

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Eccezione di non indennizzabilità

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione prende avvio dalla contestazione, formulata dalla compagnia assicurativa in sede di legittimità, in relazione alla ritenuta violazione/falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. da parte della sentenza impugnata con cui è stata rigettata l’eccezione di non indennizzabilità del sinistro denunciato dall’assicurato.

Nella specie, la compagnia assicurativa ha contestato il fatto che, al momento dell’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti dell’assicurazione, l’assicurato, un avvocato, non aveva ancora risarcito i danni cagionati ai terzi in ragione della sua responsabilità civile derivante da errore professionale.

Rispetto a tali circostanze, l’assicuratore aveva rilevato che, il pagamento dell’indennizzo direttamente all’assicurato, avrebbe potuto determinare un suo ingiustificato arricchimento qualora i terzi non si fossero successivamente attivati per ottenere il risarcimento del danno subito.

Obbligo di tenere indenne l’assicurato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13897-2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato la società assicurativa al pagamento delle spese processuali.

Per quanto, in particolare, attiene alla contestazione sopra descritta, la Corte ha ritenuto il motivo non fondato, rilevando come non fosse censurabile l’accertamento compiuto dal Giudice di merito in relazione all’inadempimento dell’assicuratore, anche in ragione del pignoramento attivato dai clienti dell’assicurato nei suoi confronti a causa del mancato pagamento di quanto loro spettante, nonché al mancato adempimento del corrispondente obbligo dell’assicuratore di attivarsi per la liquidazione dell’indennizzo.

Sul punto la Corte ha richiamato il principio, elaborato dalla giurisprudenza formatasi sull’argomento, in base al quale “l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall’art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l’assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l’oggetto del rischio assicurato”.

Ne consegue, ha proseguito la Corte, che sulla base del suddetto principio “la liquidità del debito da risarcire al terzo danneggiato non è (…) condizione necessaria della costituzione in mora dell’assicuratore”.

Pertanto l’inadempimento dell’assicuratore si configura allorquando lo stesso abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare la sussistenza o meno di un fatto colposo addebitabile all’assicurato; tale accertamento compete al giudice di merito e viene compiuto con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo.

In definitiva, la Corte ha affermato che “l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell’avveramento del rischio da indennizzare”.

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