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La pensione di reversibilità non si eredita La Cassazione chiarisce che la pensione di reversibilità opera a favore dei superstiti aventi causa, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare della pensione di reversibilità, la stessa venga attribuita agli eredi di quest’ultimo

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Pensione di reversibilità

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità proposta dagli eredi della titolare nei confronti dell’Inps, riconoscendo il beneficio nei loro confronti.

Avverso tale decisione l’ente previdenziale aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

Il Giudice di legittimità, per quanto qui rileva, con ordinanza n. 14287-2024, ha accolto il ricorso proposto dall’Inps e ha cassato la sentenza impugnata.

La trasmissibilità della pensione di reversibilità

In particolare, la Corte ha ricordato il costante orientamento formatosi in senso alla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “la pensione di reversibilità di cui all’art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta”.

Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ha rilevato che il Giudice di merito non aveva correttamente applicato la normativa di riferimento, non avendo, in particolare “considerato che la madre della appellante era titolare di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito” e che pertanto il beneficio non poteva essere trasmesso agli eredi della stessa.

 

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