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Finestre mobili Le finestre mobili per la pensione: cosa sono, come funzionano, quali sono le finestre attuali e giurisprudenza

finestre mobili

Cosa sono le finestre mobili?

Le “finestre mobili” sono un meccanismo previsto dal sistema pensionistico italiano. Si tratta, in sostanza, di un periodo di attesa che interviene tra il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione e il momento effettivo in cui il pensionato può iniziare a percepire il trattamento pensionistico.

Il termine “finestra” si riferisce alla finestra temporale di accesso alla pensione, che varia a seconda della tipologia di pensione e del sistema in vigore. Le finestre mobili si “muovono” nel tempo in base alla normativa vigente, modificando così i tempi e le modalità di accesso alla pensione.

Come funzionano le finestre mobili?

In virtù del decreto legge n. 78/2010 le pensioni di anzianità e di vecchiaia che venivano liquidate ai lavoratori dipendenti decorrevano una volta che erano trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre per i lavoratori autonomi era necessario il decorso di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Si trattava quindi di un sistema “personalizzato”. L’apertura della finestra infatti dipendeva dalla data in cui il lavoratore raggiungeva i requisiti necessari per andare in pensione.

Con la riforma delle pensioni avvenuta per opera della legge Fornero del 2012 il sistema personalizzato è venuto meno. Ulteriori modifiche poi sono state introdotte dal decreto legge n. 4/2019, che ha introdotto una finestra mobile di 3 mesi per quei lavoratori che maturavano i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2019.

Lo stesso decreto ha poi introdotto una finestra mobile di tre mesi, sei per i dipendenti pubblici, per chi maturava i requisiti per la pensione anticipata con quota 100, con quota 102 e con quota 103 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

A seconda della tipologia di pensione anticipata, il lavoratore deve quindi attendere un periodo di tempo variabile, che può andare dai tre ai sei mesi, per cominciare a percepire il trattamento pensionistico.   

L’introduzione delle finestre mobili ha avuto l’effetto di rendere il sistema pensionistico più sostenibile nel lungo periodo, diluendo il numero di pensionamenti anticipati e dando il tempo alle casse previdenziali di adattarsi. Tuttavia, questo ha comportato anche un allungamento dei tempi di attesa per gli utenti che intendono ritirarsi dal lavoro prima del pensionamento ufficiale.

Le attuali finestre mobili per la pensione

Oggi le finestre mobili continuano a essere un elemento centrale del sistema previdenziale italiano. Le regole attuali si differenziano a seconda del tipo di pensione a cui si accede. Ecco alcune delle principali finestre mobili per la pensione anticipata, come stabilito dalla normativa in vigore legge n. 213/2023:

– per chi matura i requisiti quota 103 dal 1° gennaio 2024 la finestra mobile è di sette mesi (che sale a 9 mesi per il pubblico impiego);

– dal 1° gennaio 2024 è prevista una finestra mobile di tre mesi per chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata contributiva  (64 anni e 20 anni di contributi effettiva);

– per gli assicurati ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) la finestra mobile per l’accesso alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i precoci) è progressivamente innalzata:

  • 4 mesi per chi matura i requisiti nel corso del 2025;
  • 5 mesi per chi matura i requisiti nel corso del 2026;
  • 7 mesi per chi matura i requisiti nel corso del 2027;
  • 9 mesi per chi matura i requisiti a partire dal 2028 in poi.

Giurisprudenza rilevante  

La giurisprudenza italiana ha avuto un ruolo importante nell’interpretare e chiarire le regole relative alle finestre mobili.Essa nel tempo ha risolto soprattutto i contenziosi legati ai tempi di attesa per il pensionamento. Numerosi ricorsi sono stati presentati riguardo alla corretta applicazione di questi meccanismi. Sono diverse le sentenze significative che hanno influenzato il sistema pensionistico.

Di recente però occorre segnalare, in particolare la Cassazione n. 32453/2024, la quale ha avuto il pregio di precisare che il regime delle “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche ai lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%. Questa interpretazione deriva dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. Tale ambito comprende non solo coloro che maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne a partire dal 2011, ma anche tutti i soggetti che, in altri casi, maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia alle età previste dai rispettivi ordinamenti.

 

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